Cassazione Penale, Sentenza n. 38197/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per estorsione (art. 513-bis c.p.), censurando: 1) l'utilizzo delle deposizioni "de relato" di testi di polizia giudiziaria (violazione art. 195, comma 4 c.p.p. e principi della giurisprudenza di legittimità e della Corte Costituzionale n.305/2008); 2) la mancata derubricazione del fatto a danneggiamento; 3) la mancata ricostituzione della fattispecie come illecita concorrenza con minaccia (art. 513-bis) in luogo dell'estorsione; 4) il mancato riconoscimento dell'attenuante per risarcimento del danno dopo il versamento di euro 5.000; 5) censure generiche sulla partecipazione di Greco ai fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per motivi generici o manifestamente infondati e ha confermato la ricostruzione di merito: la deposizione del poliziotto è utilizzabile nella parte descrittiva (stato di turbamento della persona offesa) purché illustrativa e non surrogatoria; la valutazione delle prove e la qualificazione giuridica come estorsione sono fondate e non devono essere riesaminate in sede di legittimità; la fattispecie di illecita concorrenza non assorbe automaticamente l'estorsione e non è applicabile nel caso concreto; il pagamento di euro 5.000 non è ritenuto risarcimento integrale idoneo a giustificare l'attenuante. In conseguenza, le impugnazioni sono respinte e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e ad ulteriori somme a titolo di responsabilità per le impugnazioni, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
"gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b)"
Il divieto riguarda l'utilizzo processuale del contenuto delle dichiarazioni acquisite dalla polizia giudiziaria a mezzo di verbalizzazioni o annotazioni; non impedisce però all'agente di riferire dati di fatto percepiti direttamente (es. stato emotivo della persona offesa) quando ciò sia solo illustrativo dell'indagine e non surrogatorio della testimonianza primaria
art. 513-bis cod. pen.
La fattispecie di illecita concorrenza con violenza o minaccia tutela interessi diversi dall'estorsione e non è automaticamente assorbita da quest'ultima; se ricorrono gli elementi costitutivi di entrambi i reati può configurarsi concorso formale
art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen.
Disciplina la circostanza attenuante per la riparazione del danno; la sua operatività è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e il mero pagamento (es. 5.000 euro) può risultare insufficiente a escludere la pericolosità sociale o a integrare l'attenuante se non risarcisce integralmente il danno
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Consente il motivo di ricorso per vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità), ma non autorizza la Corte di cassazione a rivedere discrezionalmente la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità per colpa, il pagamento di una somma a favore dello Stato a carico del ricorrente
Sentenza Corte Costituzionale n. 305/2008
Ribadisce i limiti all'utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite dalla polizia giudiziaria ma non esclude la possibilità di riferire elementi direttamente percepiti e illustrativi dell'indagine
Giurisprudenza di legittimità citata (es. sentenza Torcasio, sentenza Guadagni - Sezioni Unite)
Sono richiamati principi consolidati: (i) limiti e possibili eccezioni alla testimonianza "de relato" della polizia giudiziaria; (ii) distinzione e rapporto tra estorsione e illecita concorrenza, con precisazione che non si assorbono automaticamente l'una nell'altra e che l'estorsione può tutelare anche la perdita di una "chance" economica futura
Massime di principio
- La testimonianza resa da agenti di polizia giudiziaria è inammissibile se surrogativa del contenuto di deposizioni acquisite (de relato), ma può essere utilizzata per riferire dati di fatto direttamente percepiti (es. stato emotivo della vittima) quando tali elementi siano meramente illustrativi e non sostitutivi della dichiarazione primaria
- La Cassazione non riesamina liberamente la valutazione del merito: censure generiche o riproposizioni dei motivi di merito sono inammissibili; il ricorso deve indicare specificamente i punti di travisamento o omissione del giudice di merito
- La distinzione tra estorsione e illecita concorrenza è sostanziale: tutelano beni giuridici differenti e possono concorrere formalmente se ricorrono gli elementi di entrambi; l'estorsione può configurarsi anche quando la minaccia mira a far perdere alla vittima una chance economica futura
- Il versamento di una somma a titolo risarcitorio non determina automaticamente il riconoscimento dell'attenuante per riparazione del danno; il giudice valuta la congruità e l'effettività del risarcimento rispetto ai danni materiali, morali e alle perdite di chance
- In cassazione è essenziale formulare motivi specifici e documentati: occorre indicare puntualmente gli atti o le prove ritenute travisate e non limitarsi a censure generiche o a riassumere le argomentazioni di grado
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