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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28870/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. con cui un soggetto chiedeva la condanna di due familiari al rimborso di euro 43.500, asseritamente mutuatigli in più dazioni tra dicembre 2006 e febbraio 2007, previa fissazione del termine di cui all'art. 1817 c.c. Il Tribunale accoglieva la domanda. Uno dei convenuti, rimasto contumace in primo grado, proponeva appello sostenendo che l'impugnazione fosse tempestiva perché il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. non era decorso, in quanto la sua conoscenza del provvedimento sarebbe derivata solo da una notificazione successiva e, in ogni caso, la precedente notificazione dell'ordinanza sarebbe stata inesistente o nulla poiché eseguita all'estero in modo irrituale da avvocato, con modalità non consentite dalla legge 53/1994, e perché l'atto introduttivo notificato a un familiare non convivente sarebbe stato invalido. Deduceva inoltre che il trasferimento della residenza all'estero e l'iscrizione AIRE rendevano opponibile ai terzi il nuovo domicilio estero, contestando la ricostruzione della Corte d'appello sulla residenza e sulla conoscenza del processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, per il contumace incolpevole, il termine per impugnare decorre dalla conoscenza anche solo di fatto della decisione sfavorevole, e che per evitare la decadenza ex art. 327 c.p.c. il contumace deve provare sia la nullità della notificazione sia la mancata conoscenza del processo causata da quella nullità. Nel caso concreto, però, la Corte d'appello aveva accertato in fatto che l'appellante aveva ricevuto il 13 febbraio 2020 la raccomandata contenente l'ordinanza, presso l'indirizzo in Brasile dove aveva residenza, senza disconoscere la firma sulla cartolina di ricevimento. Tale accertamento di conoscenza di fatto rendeva irrilevanti le censure sulla validità delle notifiche del ricorso introduttivo e dell'ordinanza, nonché sulla residenza estera e sull'iscrizione AIRE. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Indica il rito sommario con cui è stata introdotta la domanda di restituzione del mutuo.

  • art. 1817 c.c.

    Richiamato per la fissazione del termine di restituzione del mutuo.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare nei confronti del contumace decorre dalla conoscenza anche solo di fatto della decisione sfavorevole; il contumace deve provare anche la mancata conoscenza del processo causata dalla nullità della notifica.

  • art. 702-ter c.p.c.

    Richiamato in relazione all'ordinanza conclusiva del procedimento sommario e alla successiva notificazione.

  • legge 53/1994

    È richiamata dalla parte ricorrente per sostenere l'irritualità della notifica in proprio all'estero.

  • art. 44 c.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di opponibilità ai terzi del trasferimento di residenza all'estero.

  • legge 470/1988

    Richiamata dal ricorrente per la disciplina dell'iscrizione AIRE e degli adempimenti di trasferimento di residenza all'estero.

  • D.P.R. 323/1989

    Richiamato dal ricorrente unitamente alla legge 470/1988 per la disciplina dell'iscrizione AIRE.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile la revocazione proposta sulla base della medesima vicenda.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma che ha consentito la trattazione camerale del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

  • Cass., Sez. VI-3, 24 novembre 2021, n. 36387

    Richiamata per il principio secondo cui il termine per impugnare decorre dalla conoscenza di fatto della decisione sfavorevole del contumace.

  • Cass., Sez. III, 15 gennaio 2020, n. 532

    Richiamata per il principio secondo cui il contumace deve provare la nullità della notifica e la mancata conoscenza del processo causata da tale nullità.

  • Cass. 7267/2020

    Richiamata dal ricorrente sulla nullità della notifica consegnata a un familiare non convivente, ma la Corte ritiene irrilevante la questione per la ratio della decisione.

Massime di principio

  • Per il contumace incolpevole, il termine lungo per impugnare decorre dalla conoscenza anche solo di fatto della decisione sfavorevole, non essendo necessario che la conoscenza sia legale o che il soggetto abbia acquisito prova della regolarità o irregolarità della notifica.
  • Per evitare la decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., il contumace deve provare sia il vizio della notificazione sia che quel vizio gli abbia impedito la conoscenza del processo; se il giudice accerta una conoscenza di fatto del provvedimento, le censure sulla nullità della notifica diventano irrilevanti.
  • L'accertamento di fatto circa la ricezione di una comunicazione contenente il provvedimento, non contestata nel suo contenuto essenziale e non disconosciuta nella sottoscrizione della ricezione, è sufficiente a far decorrere il termine per impugnare.
  • Le questioni relative all'opponibilità del cambio di residenza all'estero e alla ritualità delle notifiche introduttive non incidono sulla decadenza dall'impugnazione quando sia già provata la conoscenza di fatto della decisione sfavorevole.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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