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Sentenza

Sentenza n. 11806/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 3174/2025, pubblicata il 14.3.2025, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, corretta con decreto n. 31623/2025.

Giustizia amministrativa202603084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 3174/2025, relativa all'attribuzione del beneficio della Carta elettronica del docente e al pagamento delle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 3174/2025, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi il 21 marzo 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e aveva condannato il Ministero ad attribuirle il beneficio economico di euro 1.000,00, oltre alla corresponsione dei due terzi delle spese processuali. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o documentazione sull'avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce aventi effetti nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti la competenza del giudice amministrativo dell'ottemperanza e i presupposti processuali, poiché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata all'Amministrazione e risultava decorso il termine di 120 giorni previsto dalla legge. In presenza dell'allegato inadempimento e dell'assenza di chiarimenti da parte dell'Amministrazione, il Collegio ha applicato i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, ritenendo fondata la pretesa della ricorrente. Ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente dell'Amministrazione, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Non ha disposto allo stato il pagamento di penalità di mora, riservandone l'eventuale applicazione a fronte di una persistente inottemperanza. Ha condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 800,00 per le spese di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all'OIV del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha adottato le misure necessarie a garantirne l'attuazione.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza del TAR a conoscere dell'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Prevede il termine di 120 giorni, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere promossa l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso quale presupposto dell'ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale posto in esecuzione, relativo alla Carta elettronica del docente; il TAR ha ritenuto non più sindacabili in sede di ottemperanza i presupposti della pretesa già accertata con giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo giudiziale del giudice ordinario sia passato in giudicato, sia stato notificato nelle forme prescritte e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente allega l'inadempimento dell'amministrazione e quest'ultima non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione, la pretesa esecutiva può essere accolta applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve dare esecuzione al contenuto del giudicato senza riesaminare i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal titolo giudiziale, che non sono più sindacabili in tale sede.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di adottare gli atti esecutivi entro un ulteriore termine e previa richiesta dell'interessato.
  • La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente: può essere riservata a un successivo momento qualora l'amministrazione persista nell'inottemperanza oltre i termini assegnati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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