Sentenza n. 473/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione - del provvedimento prot. n. 6757 del 28-30.1.2025, notificato via pec in data 30.1.2025, a firma del Dirigente Responsabile pro tempore del V Settore – Servizio OSAP del Comune di Civitanova Marche, avente ad oggetto “Istanza prot.n.84508 del 21.12.2023 per richiesta rinnovo atto prot.n.72502 del 23.12.2020. Autorizzazione per il solo mantenimento di n.8 stendardi lungo Via Costantino” con il quale l’Amministrazione Comunale, con riferimento alla richiesta di Bannerix Italia S.r.l. di ottenere il rinnovo delle esposizioni pubblicitarie di stendardi su pali della pubblica illuminazione lungo via Einaudi e Via San Costantino precedentemente autorizzati con atto prot.n.72502 del 23.12.2020, ha autorizzato il solo mantenimento di n. 8 stendardi in Via San Costantino, in parte qua, laddove il Comune di Civitanova Marche ha, invece, ritenuto di non accogliere l’istanza prot.n.84508 del 21.12.2023 per il mantenimento di n. 54 stendardi applicati su pali della pubblica illuminazione di proprietà del Comune, collocati lungo Via Einaudi; - e di ogni altro atto precedente e presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato cognito e non tra cui, in particolare, la nota prot. n. 51768 del 2.8.2024, sempre a firma del Dirigente Responsabile del medesimo Settore V, con cui veniva inviata a Bannerix Italia S.r.l., ex art. 10-bis della L. n. 241/1990, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza prot. n.84508 del 21.12.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo dell'autorizzazione al mantenimento di 54 stendardi pubblicitari collocati su pali della pubblica illuminazione in Via Einaudi, con autorizzazione limitata a 8 stendardi in Via San Costantino
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento comunale che, nell'ambito della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata per il periodo 2021-2023, ha consentito il mantenimento di soli 8 stendardi in Via San Costantino e negato quello di 54 stendardi in Via Einaudi. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 10-bis e degli artt. 1, 2 e 3 della l. 241/1990, del principio del contraddittorio, della leale collaborazione, del legittimo affidamento, del divieto di aggravamento del procedimento, dell'autovincolo derivante dalla deliberazione di Giunta n. 520/2019 e del giusto procedimento, oltre a difetto di motivazione, difetto di istruttoria, sviamento, contraddittorietà e illogicità. La ricorrente sosteneva che le circostanze di fatto e di diritto erano rimaste immutate rispetto al precedente rilascio, che l'amministrazione non aveva confutato le controdeduzioni presentate dopo il preavviso di diniego e che il precedente indirizzo della Giunta imponeva il rinnovo o comunque un nuovo atto di indirizzo per discostarsene. Il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 23, comma 6, d.lgs. 285/1992, dell'art. 51, comma 4, d.P.R. 495/1992 e degli artt. 12 e 20 del regolamento comunale sui mezzi e diffusioni pubblicitarie, nonché difetto di istruttoria e motivazione. La società sosteneva che gli stendardi, privi di sostegni propri e collocati sui pali dell'illuminazione all'interno del guardrail, non fossero soggetti alla distanza minima dalla carreggiata oppure fossero comunque in condizioni di sicurezza, e che l'art. 20 del regolamento consentisse la loro installazione nelle zone commerciali e industriali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha ritenuto inconferenti i richiami diretti al Codice della strada, al relativo regolamento attuativo e al regolamento ANAS, poiché la disciplina concreta dell'installazione dei mezzi pubblicitari nel territorio comunale è dettata dal regolamento comunale, non specificamente censurato per contrasto con la normativa statale. Ha interpretato gli artt. 12 e 20 del regolamento comunale nel senso che l'art. 20 introduce soltanto una deroga al divieto generale di installare mezzi pubblicitari su impianti pubblici non realizzati appositamente per tale funzione, consentendo l'uso dei pali della pubblica illuminazione nelle zone commerciali e industriali; non introduce invece alcuna deroga alle distanze minime previste dall'art. 12. Gli stendardi perpendicolari alla carreggiata dovevano quindi rispettare la distanza minima di 1,5 metri. Le deroghe per impianti allineati a costruzioni fisse, muri o filari di alberi non erano applicabili: il guardrail, alto circa 70 cm, non rientra nella fattispecie regolamentare e gli stendardi aggettano perpendicolarmente sulla strada, con possibile rischio di limitazione della visibilità in caso di distacco. Il giudice ha inoltre affermato che, in sede di rinnovo, l'amministrazione può riesaminare i presupposti del precedente titolo senza procedere ad autotutela, poiché il titolo precedente ha esaurito i propri effetti. La deliberazione di Giunta n. 520/2019 non costituiva una deroga all'art. 12 né poteva modificare il regolamento, approvato dal Consiglio comunale; gli uffici, nel precedente procedimento, avevano omesso di considerare la disciplina sulle distanze. Quanto al legittimo affidamento, il TAR lo ha ritenuto inidoneo, da solo, a determinare l'illegittimità del diniego quando il privato non abbia diritto al rilascio dell'autorizzazione secondo la normativa applicabile. Per la stessa ragione, non era necessario confutare analiticamente le controdeduzioni ex art. 10-bis, poiché esse non erano idonee a superare l'ostacolo sostanziale della non conformità degli impianti all'art. 12.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata confutazione analitica delle controdeduzioni non determina illegittimità quando tali deduzioni non siano idonee a superare il decisivo motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione.
artt. 1, 2 e 3 l. 241/1990
I principi di collaborazione, buona fede, efficacia, efficienza e motivazione non attribuiscono al privato il diritto al rilascio dell'autorizzazione in contrasto con la disciplina applicabile.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
La tutela del legittimo affidamento non rende di per sé annullabile un diniego conforme alla disciplina sostanziale, quando il privato non abbia diritto al rilascio del titolo.
art. 23, comma 6, d.lgs. 285/1992
È richiamato nel quadro della disciplina statale della pubblicità stradale, ma la decisione si fonda sulla disciplina comunale non specificamente censurata per contrasto con la legge.
art. 47, comma 5, d.P.R. 495/1992
La definizione di striscione, locandina e stendardo invocata dalla ricorrente non esclude l'applicazione delle distanze previste dal regolamento comunale.
art. 51 d.P.R. 495/1992
Le deroghe alle distanze per impianti allineati a costruzioni fisse, muri o filari di alberi non si applicano a un guardrail di circa 70 cm né a stendardi perpendicolari alla carreggiata e aggettanti sulla strada.
artt. 5, 12 e 20 del Regolamento comunale dei mezzi e diffusioni pubblicitarie di Civitanova Marche
L'art. 20 consente, nelle zone commerciali e industriali, l'installazione di stendardi sui pali della pubblica illuminazione, ma non deroga alle distanze minime dalla carreggiata previste dall'art. 12; l'art. 12 impone agli stendardi la distanza minima di 1,5 metri.
deliberazione di Giunta comunale n. 520/2019
La deliberazione non modifica il regolamento consiliare e non introduce una deroga alla distanza minima; costituisce un indirizzo relativo all'esercizio della facoltà autorizzativa prevista dall'art. 20.
Massime di principio
- In sede di rinnovo di un titolo autorizzativo ormai scaduto, l'amministrazione può riesaminare i presupposti sostanziali del rilascio senza ricorrere all'annullamento d'ufficio o alla revoca del precedente titolo, poiché quest'ultimo ha esaurito i propri effetti.
- Una disposizione regolamentare che consente l'installazione di stendardi sui pali della pubblica illuminazione in determinate zone deroga soltanto al divieto di utilizzare impianti pubblici non realizzati appositamente per la pubblicità, ma non deroga alle autonome prescrizioni sulle distanze minime dalla carreggiata, salvo espressa previsione.
- Le deroghe alle distanze minime per impianti pubblicitari allineati a costruzioni fisse, muri o filari di alberi non sono estensibili a elementi diversi, come un guardrail di ridotta altezza, né operano quando lo stendardo è disposto perpendicolarmente alla carreggiata e aggetta sulla sede stradale.
- Il legittimo affidamento maturato in relazione a un precedente titolo autorizzativo non rende di per sé illegittimo il diniego di rinnovo quando, alla luce della disciplina vigente, manchino i presupposti sostanziali per il rilascio dell'autorizzazione.
- L'amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni deduzione del privato presentata ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 quando tali deduzioni non siano comunque idonee a superare il decisivo motivo ostativo al rilascio del titolo.
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