Sentenza n. 1337/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento PER L'ANNULLAMENTO del silenzio inadempimento formatosi sull'istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente in data 9.04.2025; E PER LA DECLARATORIA della spettanza del diritto di accesso agli atti con conseguente condanna della P.A. all'ostensione dei documenti richiesti ed alla estrazione di copia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, anche formatosi per silenzio in relazione alle amministrazioni non rispondenti, sull'istanza di accesso ai contratti stipulati con personale scolastico avente punteggio pari o inferiore a 17,85
Esito
Favorevole al ricorrente (personale ATA)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, collaboratore scolastico inserito nelle graduatorie di istituto, ha presentato il 9 aprile 2025 un'istanza di accesso agli atti relativa ai contratti stipulati negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 con personale scolastico avente, per la figura di collaboratore scolastico, un punteggio pari o inferiore a 17,85. L'istanza era finalizzata a verificare se l'errato calcolo di alcuni titoli e servizi dichiarati nella domanda di inserimento nelle graduatorie del triennio 2014/2017 avesse prodotto una lesione della sua posizione e a valutare eventuali iniziative di tutela. L'amministrazione ha negato l'accesso sostenendo che l'eventuale lesione avrebbe dovuto essere contestata all'attualità e agli organi competenti. Il ricorrente ha dedotto la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza dei documenti, in quanto strumentali alla tutela della propria posizione giuridica, anche in un eventuale giudizio successivo, e ha escluso che la richiesta integrasse un controllo generalizzato sull'attività amministrativa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, limitatamente all'accesso ai contratti indicati nell'istanza. Ha ritenuto che il ricorrente fosse legittimato ai sensi dell'art. 22 l. 241/1990, poiché la documentazione richiesta era collegata a una situazione giuridicamente tutelata e risultava strumentale alla verifica di una possibile lesione della sua posizione nelle graduatorie e alla predisposizione di eventuali azioni di tutela. Il giudice ha richiamato il principio della massima ostensione, salve le limitazioni necessarie a proteggere interessi contrapposti, e ha affermato che anche gli atti di gestione del personale, pur avendo natura privatistica dopo la privatizzazione del pubblico impiego, sono assoggettati agli obblighi di buon andamento e imparzialità e possono quindi formare oggetto di accesso. È stata esclusa la natura esplorativa o di controllo generalizzato della richiesta. Il diniego è stato annullato e le amministrazioni scolastiche sono state condannate a esibire i documenti e a consentire l'estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido al pagamento di 500 euro, oltre accessori, mentre le spese sono state compensate nei confronti delle restanti parti.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
il diritto di accesso ... costituisce istituto cardine dell'attività amministrativa, assicurandone l'imparzialità e la trasparenza nel perseguimento del pubblico interesse
L'accesso documentale spetta quando il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata; la disciplina esprime un principio di massima ostensione, salvo i limiti posti dalla legge per la tutela di interessi contrapposti.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
Il ricorrente è soggetto interessato quando la documentazione richiesta è concretamente collegata alla possibile tutela della sua posizione giuridica, anche in vista di un eventuale giudizio successivo.
art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6, l. 241/1990
Le limitazioni all'accesso operano solo quando siano giustificate dalla necessità di contemperare il diritto di conoscenza con altri interessi meritevoli di tutela.
art. 116 c.p.a.
Il giudizio in materia di accesso consente di chiedere l'annullamento del diniego e l'accertamento della spettanza del diritto, con ordine all'amministrazione di esibire i documenti e consentire l'estrazione di copia.
art. 97 Cost.
Gli obblighi di buon andamento e imparzialità giustificano la trasparenza e il diritto di accesso anche rispetto agli atti di gestione del personale dipendente delle amministrazioni.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale sussiste quando la documentazione richiesta è collegata in modo diretto, concreto e attuale a una situazione giuridicamente tutelata, anche se l'accesso è finalizzato a valutare l'opportunità di promuovere un successivo giudizio.
- Gli atti di gestione del personale delle amministrazioni, pur avendo natura privatistica a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, possono formare oggetto di accesso documentale perché restano soggetti ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza.
- La richiesta di documenti destinata a verificare una possibile lesione della posizione giuridica del richiedente e a predisporre eventuali iniziative di tutela non costituisce, per ciò solo, un controllo generalizzato sull'attività amministrativa.
- In presenza dei presupposti dell'accesso documentale, il giudice può annullare il diniego e ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti e il rilascio di copia entro un termine determinato.
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