Sentenza n. 782/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento quanto al ricorso n. 517 del 2026: - del decreto del Prefetto di Siena del 1.12.2025, numero prot. n PSI/L/N/2025/101537, notificato il 9 dicembre 2025, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di conversione permesso di soggiorno del dipendente MAMMA ABDELAFATTH (con qualifica di operaio agricolo); - e per l’accertamento del diritto all’accoglimento delle domande di conversione ed al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; quanto al ricorso n. 518 del 2026: - del decreto del Prefetto di Siena del 1.12.2025, numero prot. n PSI/L/N/2025/101538, notificato il 9 dicembre 2025, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di conversione permesso di soggiorno del dipendente EL BACHIRI MEHDI (con qualifica di operaio agricolo); - e per l’accertamento del diritto all’accoglimento delle domande di conversione ed al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; quanto al ricorso n. 519 del 2026: - del decreto del Prefetto di Siena del 1.12.2025, numero prot. n PSI/L/N/2025/101538, notificato il 9 dicembre 2025, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di conversione permesso di soggiorno del dipendente BOUSSEBNI MAHDI (con qualifica di operaio agricolo); - e per l’accertamento del diritto all’accoglimento delle domande di conversione ed al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi prefettizi delle istanze di conversione dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in permessi per lavoro subordinato, nonché diniego dei relativi nulla osta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I tre ricorrenti hanno impugnato i distinti decreti del Prefetto di Siena che avevano negato le rispettive istanze di conversione dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in permessi per lavoro subordinato, chiedendo anche l'accertamento del diritto all'accoglimento delle domande e al rilascio dei permessi. I ricorsi sono stati notificati a mezzo PEC il 6 febbraio 2026, con perfezionamento della notifica per i destinatari nella stessa data, ma sono stati depositati il 10 marzo 2026, cioè 31 giorni dopo il perfezionamento della notifica. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile irricevibilità per tardività del deposito, dando alle parti avviso della definizione in rito con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Non ricorrevano ipotesi di aumento dei termini ai sensi dell'art. 41, comma 5, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha riunito i tre ricorsi per connessione oggettiva, rilevandone la sostanziale sovrapponibilità quanto alle circostanze di fatto e alle questioni giuridiche. Nel merito processuale, ha applicato il termine perentorio di trenta giorni per il deposito del ricorso decorrente dal perfezionamento dell'ultima notificazione per il destinatario. Poiché il deposito è avvenuto il 10 marzo 2026, oltre il termine scaduto dopo trenta giorni dalla notifica del 6 febbraio 2026, i ricorsi sono stati dichiarati irricevibili ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a., senza esame delle censure sostanziali contro i dinieghi prefettizi. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui la litispendenza nel processo amministrativo si perfeziona attraverso la fattispecie complessa costituita da notifica e deposito tempestivo; la sola notifica, non seguita dal tempestivo deposito, non è sufficiente. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità dei fatti di causa.
Norme richiamate
art. 45 c.p.a.
il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario
Il termine per il deposito del ricorso è perentorio e decorre dal perfezionamento della notificazione per il destinatario; il deposito oltre tale termine determina l'irricevibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: a) irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito
La tardività del deposito deve essere rilevata anche d'ufficio e comporta la dichiarazione di irricevibilità del ricorso.
art. 41, comma 5, c.p.a.
Il TAR ha verificato che nel caso concreto non ricorrevano ipotesi di aumento dei termini.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti della possibile definizione in rito.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il ricorso soggetto a preventiva notificazione deve essere depositato entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal perfezionamento dell'ultima notificazione anche per il destinatario; il deposito tardivo comporta l'irricevibilità del ricorso rilevabile d'ufficio.
- La litispendenza nel processo amministrativo deriva da una fattispecie complessa composta dalla notificazione del ricorso e dal suo tempestivo deposito; la sola notificazione, se non seguita dal deposito nel termine di legge, non è idonea a instaurare validamente il giudizio.
- Ricorsi distinti possono essere riuniti per connessione oggettiva quando presentano sostanziale sovrapponibilità delle circostanze fattuali e delle questioni giuridiche trattate.
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