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Sentenza

Sentenza n. 12334/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento - del provvedimento n. 31638 adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato il 29 luglio 2025 ad esito del procedimento PS12793 - Armani sostenibilità e notificato a Giorgio Armani s.p.a. e G.A. operations s.p.a. il 1° agosto 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compreso in particolare il provvedimento del 26 novembre 2024 con cui l’Autorità ha rigettato gli impegni proposti da Armani ai sensi dell’art. 27, comma 7 del codice del consumo, nonché del parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 luglio 2025 che ha ritenuto il mezzo internet uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale, e con riserva di motivi aggiunti; - per quanto occorrer possa ai fini dell’annullamento degli atti sopra indicati, del «Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa», adottato dall’Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356, ove inteso come ostativo al riconoscimento di un diritto all’audizione delle parti dinanzi al Collegio, per violazione delle norme e dei principî sulla partecipazione al procedimento; nonché in subordine per la riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall’Autorità;

Giustizia amministrativa202513182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento AGCM che ha accertato una pratica commerciale scorretta consistente nella diffusione di dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale non veritiere e ha irrogato una sanzione amministrativa di 3.500.000 euro, oltre agli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità amministrative)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società ricorrenti hanno contestato il provvedimento AGCM deducendo: violazione del principio del ne bis in idem, in ragione della precedente amministrazione giudiziaria disposta dal Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 34 d.lgs. 159/2011; difetto di istruttoria per il mancato rilievo attribuito all’archiviazione di tale misura; violazione dell’art. 27, comma 7, cod. cons. e disparità di trattamento rispetto all’accettazione degli impegni proposta da un’altra impresa del settore; lesione del diritto di difesa per il mancato svolgimento di un’audizione davanti al Collegio dell’AGCM e illegittimità del regolamento istruttorio; erronea valutazione delle dichiarazioni etiche, ritenute dalle ricorrenti impegni programmatici e non garanzie di risultato; irrilevanza delle dichiarazioni rispetto alle scelte dei consumatori; travisamento dei fatti quanto agli audit e alle azioni correttive intraprese nei confronti dei fornitori e sub-fornitori; erronea individuazione dell’ingannevolezza della pratica e del consumatore medio; violazione o erronea applicazione del diritto dell’Unione europea, con richiesta di rinvio pregiudiziale; eccessività e sproporzione della sanzione, anche in ragione della novità della fattispecie e della situazione economica del settore.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso il ne bis in idem, rilevando che l’amministrazione giudiziaria ex art. 34 cod. antimafia ha natura preventiva e mira a impedire future agevolazioni di condotte criminali, mentre il procedimento AGCM accerta e sanziona retrospettivamente una pratica commerciale scorretta lesiva della libertà di scelta dei consumatori. L’archiviazione della misura di prevenzione ha attestato soltanto il venir meno del pericolo attuale di agevolazione, senza accertare la liceità delle condotte pregresse né l’assenza dell’ingannevolezza dei messaggi commerciali. Ha ritenuto legittimo il rigetto degli impegni, trattandosi di valutazione ampiamente discrezionale, non affetta da manifesta illogicità o travisamento: la gravità della condotta, l’enfasi delle dichiarazioni etiche e la consapevolezza delle irregolarità nella filiera giustificavano la prosecuzione dell’istruttoria. Ha escluso la disparità di trattamento rispetto al caso di altra impresa, poiché le situazioni non erano identiche, essendo qui emersa una maggiore consapevolezza e tolleranza delle pratiche illecite; inoltre, non è invocabile il trattamento più favorevole eventualmente illegittimamente riservato ad altri. Ha escluso la necessità di un’audizione orale davanti al Collegio dell’AGCM, ritenendo sufficiente il contraddittorio scritto previsto dal regolamento e rilevando che le ricorrenti erano state comunque audite dall’ufficio istruttorio e avevano potuto difendersi oralmente davanti al giudice. Nel merito, ha ritenuto provata la non veridicità delle dichiarazioni etiche diffuse attraverso il sito internet, il codice etico, il bilancio di sostenibilità e altri canali, alla luce delle gravi violazioni lavoristiche e di sicurezza riscontrate presso i sub-fornitori, della conoscenza delle criticità da parte del gruppo e della tardività o inefficacia delle azioni correttive. La mera adozione formale di procedure di audit non è stata considerata sufficiente, ove le procedure non siano concretamente attuate o risultino inidonee a conseguire gli obiettivi dichiarati. Le dichiarazioni etiche sono state ritenute idonee a incidere sulle scelte dei consumatori mediante il rafforzamento della reputazione del marchio; trattandosi di illecito di pericolo, non era necessaria la prova di acquisti effettivamente determinati dal messaggio. Il TAR ha respinto le richieste di rinvio pregiudiziale, poiché le questioni prospettate attenevano alla valutazione dei fatti e della prova, non all’interpretazione del diritto dell’Unione. Ha infine ritenuto proporzionata la sanzione, già ridotta dall’AGCM da 5.000.000 a 3.500.000 euro, considerando la gravità, l’ampia diffusione della pratica, la rilevanza attribuita dal professionista agli impegni etici e l’esigenza deterrente. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti nei confronti dell’AGCM, per 3.500 euro, e compensate per il resto.

Norme richiamate

  • artt. 20 e 21 d.lgs. 206/2005

    Le dichiarazioni etiche non veritiere, idonee a influenzare le decisioni commerciali dei consumatori, integrano una pratica commerciale scorretta e ingannevole.

  • art. 27, comma 7, d.lgs. 206/2005

    La valutazione degli impegni proposti dal professionista è ampiamente discrezionale; il rigetto è sindacabile solo in presenza di difetto dei presupposti, manifesta illogicità o travisamento dei fatti.

  • art. 34 d.lgs. 159/2011

    L’amministrazione giudiziaria è una misura preventiva diretta a impedire l’agevolazione di attività criminali e non accerta né sanziona la liceità delle condotte pregresse.

  • art. 13 delibera AGCM 5 novembre 2024, n. 31356

    L’oralità dinanzi all’ufficio istruttorio risponde alle esigenze istruttorie dell’Autorità e non attribuisce al professionista un diritto assoluto all’audizione davanti al Collegio.

  • art. 17 delibera AGCM 5 novembre 2024, n. 31356

    Il contraddittorio scritto successivo all’istruttoria può garantire il diritto di difesa nel procedimento sanzionatorio per pratiche commerciali scorrette.

  • art. 6 CEDU

    Il diritto di difesa e il diritto a essere ascoltati possono essere assicurati mediante un procedimento scritto davanti all’Autorità, accompagnato dal pieno accesso alla tutela giurisdizionale davanti a un giudice dotato di full jurisdiction.

  • art. 41 Cost.

    La libertà d’impresa può essere limitata, in prospettive differenti, da misure preventive dirette a evitare l’agevolazione di attività criminali e da sanzioni per illeciti consumeristici già consumati.

Massime di principio

  • Il principio del ne bis in idem non è violato quando una misura preventiva di prevenzione patrimoniale o organizzativa e una sanzione amministrativa consumeristica perseguono finalità, oggetti e relazioni giuridiche differenti, anche se si fondano in parte sui medesimi fatti o elementi documentali.
  • L’archiviazione di una misura di prevenzione disposta per il venir meno del pericolo attuale di agevolazione di attività criminali non accerta la liceità delle condotte pregresse e non preclude all’autorità competente di accertare e sanzionare un distinto illecito amministrativo consumeristico.
  • La valutazione degli impegni proposti ai sensi dell’art. 27, comma 7, cod. cons. rientra nella discrezionalità dell’autorità procedente ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di difetto dei presupposti, manifesta illogicità o travisamento dei fatti; la disparità di trattamento richiede situazioni assolutamente identiche e non consente di invocare come precedente un trattamento più favorevole eventualmente illegittimo.
  • Nel procedimento sanzionatorio per pratiche commerciali scorrette non sussiste necessariamente un diritto all’audizione orale davanti al Collegio dell’autorità, quando siano assicurati un effettivo contraddittorio scritto, la possibilità di partecipare all’istruttoria e una piena tutela davanti al giudice dotato di giurisdizione estesa al merito della sanzione.
  • Le dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale diffuse volontariamente dal professionista devono corrispondere al vero; la formale adozione di procedure di audit non esclude l’ingannevolezza quando tali procedure siano attuate in modo inefficace, tardivo o meramente apparente e il professionista tolleri consapevolmente condizioni incompatibili con gli standard dichiarati.
  • La pratica commerciale ingannevole è un illecito di pericolo: è sufficiente che il messaggio sia idoneo, secondo un giudizio prognostico riferito al consumatore medio, a incidere sulle decisioni commerciali, anche attraverso il rafforzamento della reputazione del marchio, senza necessità di provare che un consumatore abbia effettivamente acquistato a causa del messaggio.

Come è indicizzato

MateriePratiche commerciali scorrette e tutela del consumatore (AGCM)Sanzioni amministrative pecuniarieDecisione e riti speciali
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di poterePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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