Cassazione Civile, Ordinanza n. 08896/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
In una procedura di liquidazione coatta amministrativa di una banca, un soggetto aveva chiesto l’ammissione al passivo di un credito di euro 145.059 a titolo di risarcimento del danno, deducendo di avere subito pregiudizi per la condotta inadempiente di un promotore finanziario. Il Tribunale di Milano aveva respinto l’opposizione allo stato passivo; la Corte d’appello aveva poi dichiarato inammissibile l’appello, ritenendo che, per effetto della disciplina transitoria del d.lgs. n. 181/2015, le sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore della riforma nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso fossero impugnabili solo con ricorso per cassazione. Il ricorrente per cassazione ha censurato tale soluzione con due motivi: da un lato, denunciando violazione di norme costituzionali e processuali perché il Tribunale aveva deciso con sentenza collegiale secondo la disciplina previgente e, quindi, l’appello sarebbe stato ammissibile in base all’affidamento e all’apparenza; dall’altro, lamentando contraddittorietà e difetto di motivazione per avere la Corte d’appello ritenuto non applicabile la nuova disciplina al primo grado ma applicabile la nuova regola sull’impugnazione, che prevede il ricorso diretto in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che le disposizioni transitorie del d.lgs. n. 181/2015 sono chiare nel prevedere, per le procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso, che le sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore del decreto ai sensi dell’art. 87 TUB siano impugnabili esclusivamente con ricorso per cassazione. Ha quindi confermato che la sentenza del Tribunale, pubblicata nel 2018, non era appellabile. Ha inoltre escluso la denunciata contraddizione, spiegando che la disciplina transitoria consente di mantenere, per gli aspetti non regolati, la normativa previgente quanto al modo di decisione del primo grado, ma non incide sul nuovo regime delle impugnazioni. Ha infine dichiarato non utilmente spendibile, perché nuova rispetto ai motivi di ricorso, la deduzione svolta in memoria sulla translatio iudicii. Le spese sono state integralmente compensate per l’assenza di un orientamento consolidato sulla questione.
Norme richiamate
art. 87 TUB
Per le procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso, le sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore della riforma sono impugnabili esclusivamente con ricorso per cassazione.
art. 88 TUB
La nuova disciplina esclude l’appello avverso la decisione del Tribunale.
art. 3, d.lgs. n. 181/2015
Le norme transitorie si applicano alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso; per le sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore del decreto il rimedio è solo il ricorso per cassazione, mentre per gli aspetti non disciplinati continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
art. 12 disp. att. c.c.
L’interpretazione della legge deve partire dal significato letterale delle parole secondo la connessione tra esse e l’intenzione del legislatore.
art. 50 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di translatio iudicii, ma ritenuto non applicabile al caso di appello avverso sentenza non appellabile.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati come parametri di censura dal ricorrente, senza esito favorevole.
art. 2907 c.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze processuali.
artt. 99 e 112 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.
artt. 98 e 99 l. fall.
Richiamati dal ricorrente nel quadro della disciplina dell’opposizione allo stato passivo.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Invocato per il preteso vizio di motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Base del motivo per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Base del motivo per omessa o contraddittoria motivazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La memoria depositata ex art. 380-bis.1 non può introdurre nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una norma transitoria disciplina espressamente il regime delle impugnazioni per le sentenze pronunciate dopo una certa data, il giudice deve applicare il testo letterale della disposizione senza introdurre correttivi interpretativi che ne alterino il significato chiaro e univoco.
- Il criterio letterale è il primo canone ermeneutico: se il testo normativo è chiaro e non ambiguo, non è necessario ricorrere alla ricerca della mens legis, salvo che il risultato sia incompatibile con il sistema normativo.
- Nelle procedure concorsuali o para-concorsuali, la permanenza della disciplina previgente per gli aspetti non regolati dalla riforma non implica il mantenimento del previgente regime di impugnazione, se la norma transitoria lo sostituisce espressamente con il nuovo rimedio.
- La translatio iudicii non può essere invocata per sanare l’errore nell’esperimento dell’appello contro una sentenza non appellabile, quando la legge prevede direttamente il ricorso per cassazione quale unico mezzo di impugnazione.
- La memoria depositata in cassazione non può contenere nuove censure rispetto al ricorso originario, ma solo sviluppare argomentazioni già dedotte.
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