Sentenza n. 1351/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale prot. CS/84434/2022 del 27 settembre 2022, successivamente notificata il 6 ottobre, recante ingiunzione di demolizione o rimozione di opere considerate abusivamente realizzate, e di ogni altro atto a questa annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrer possa, i verbali di sopralluogo e accertamento tecnico, non conosciuti, e la precedente Determinazione Dirigenziale di avvio del procedimento sanzionatorio e sospensione lavori, prot. CS/918/2022 del 7 gennaio 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di demolizione o rimozione di un ampliamento in aderenza al vano scale, con modifica del prospetto dell'edificio, nonché gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ingiunzione comunale di demolizione sostenendo, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione della l. 689/1981. Hanno dedotto di non essere autori dell'abuso, di non avere mai abitato nell'immobile né eseguito lavori e di averlo acquistato per successione soltanto nel novembre 2020, quando le opere erano già state realizzate da terzi. Secondo i ricorrenti, la sanzione amministrativa demolitoria non sarebbe trasmissibile agli eredi non responsabili, analogamente all'obbligazione pecuniaria prevista dall'art. 7 l. 689/1981. Hanno inoltre sostenuto che l'opera costituisse un modesto vano tecnico, irrilevante sotto il profilo urbanistico e realizzabile senza titolo edilizio. In subordine, hanno affermato che il manufatto fosse riconducibile ai lavori eseguiti dal conduttore, Nico 88 S.r.l., sulla base di una CILA presentata nel settembre 2019, rimasta non contestata dal Comune.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla dedotta estraneità dei proprietari alla realizzazione dell'abuso e alla successione mortis causa, ha affermato che l'ordine di demolizione non è rivolto al proprietario quale autore responsabile dell'illecito, ma in ragione del rapporto materiale e giuridico con il manufatto e del potere di rimuoverlo. L'art. 31 d.P.R. 380/2001 individua infatti come destinatari sia il responsabile dell'abuso sia il proprietario, il quale deve ripristinare l'assetto urbanistico violato, potendo altrimenti essere assoggettato anche alle conseguenze acquisitive previste dalla norma. Il presupposto dell'ordine di ripristino è l'esistenza oggettiva di una situazione edilizia abusiva, non l'accertamento della responsabilità storica del proprietario nella sua realizzazione. Quanto alla qualificazione come volume tecnico, il giudice ha escluso che i ricorrenti avessero provato la destinazione del manufatto al contenimento necessario di impianti serventi, privo di qualsiasi autonomia funzionale, ritenendola meramente affermata. Ha inoltre rilevato che non è comunque consentita la realizzazione ex novo di volumetria edilizia senza titolo mediante ampliamento di strutture preesistenti. L'intervento, comportando aumento di volumetria, è stato qualificato almeno come ristrutturazione edilizia, soggetta a permesso di costruire o a SCIA pesante; ne è derivata la legittimità dell'ingiunzione di demolizione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'ordine di demolizione deve essere notificato al responsabile dell'abuso e al proprietario attuale, non necessariamente autore materiale dell'opera, poiché il proprietario ha il potere di rimuovere l'abuso e deve assicurare il ripristino dell'assetto urbanistico violato.
commi 3 e 4-bis dell'art. 31 d.P.R. 380/2001
Il proprietario è esposto alle conseguenze sanzionatorie e acquisitive conseguenti alla mancata esecuzione dell'ordine di demolizione.
art. 7 l. 689/1981
È richiamato dai ricorrenti per sostenere la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligazione pecuniaria derivante dall'illecito amministrativo; il TAR non accoglie tale argomento, distinguendo la responsabilità storica dall'obbligo ripristinatorio gravante sul proprietario attuale.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione edilizia può essere legittimamente rivolto al proprietario attuale dell'immobile anche se questi non ha realizzato l'abuso e non è responsabile della sua commissione, perché la misura ha natura ripristinatoria e mira a eliminare una situazione oggettivamente contrastante con la disciplina urbanistico-edilizia.
- Il proprietario attuale è destinatario dell'ordine di demolizione in quanto titolare del potere materiale e giuridico di rimuovere l'opera abusiva; la legittimità della misura non richiede l'accertamento della sua responsabilità storica nella realizzazione dell'abuso.
- Un manufatto può essere qualificato come volume tecnico soltanto se è privo di qualsiasi autonomia funzionale, anche potenziale, ed è destinato esclusivamente a contenere impianti serventi della costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali essenziali; la relativa destinazione deve essere provata e non può essere meramente affermata.
- La realizzazione ex novo di volumetria edilizia, anche mediante ampliamento di strutture preesistenti, non è eseguibile senza titolo abilitativo; l'aumento di volumetria comporta almeno la qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia, soggetta a permesso di costruire o a SCIA alternativa.
- Ai fini dell'ordine di demolizione rileva l'esistenza oggettiva dell'abuso edilizio e non la trasmissione ereditaria di una responsabilità amministrativa personale, poiché l'obbligo ripristinatorio grava sul proprietario attuale in relazione alla situazione dei luoghi.
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