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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/611

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/611 della Commissione del 30 aprile 2020 che reistituisce il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia

Normativa europea32020R0611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento reistituisce, per il passato, il dazio antidumping definitivo già esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, in seguito all'annullamento del regolamento antielusione da parte della Corte di giustizia nella causa Eurobolt. La Commissione limita l'intervento a sanare il vizio procedurale accertato dalla Corte, confermando nel resto i risultati dell'inchiesta antielusione. Sono previste esclusioni per alcuni produttori esportatori malesi e viene disciplinato il trattamento dei dazi riscossi e dei rimborsi già effettuati.

Reistituzione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, in applicazione della sentenza Eurobolt della Corte di giustizia.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, originariamente oggetto del dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni dalla Repubblica popolare cinese e poi esteso alle spedizioni dalla Malaysia. Riguarda, durante il periodo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011, le merci classificate nei codici NC ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 ed ex 7318 22 00, con i relativi codici TARIC indicati nell'allegato I. Non si applica ai produttori esportatori specificamente elencati nell'allegato II. Le misure valgono per il periodo di applicazione del regolamento antielusione 723/2011, cioè dal 27 luglio 2011 al 27 febbraio 2016; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Reistituzione del dazio antidumping sulle importazioni di elementi di fissaggio spediti dalla Malaysia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/611 interviene per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-644/17, Eurobolt, che aveva dichiarato invalido il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 per violazione della procedura di consultazione prevista dall'allora articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009. La Commissione afferma di limitarsi a sanare il vizio procedurale, mantenendo fermi i risultati sostanziali dell'inchiesta antielusione relativi al trasbordo di prodotti originari della Cina attraverso la Malaysia.

Contesto e antecedenti normativi

Le misure iniziali erano state introdotte dal regolamento (CE) n. 91/2009, che aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese. A seguito di elementi di prova di elusione mediante trasbordo in Malaysia, la Commissione aveva avviato un'inchiesta antielusione con il regolamento (UE) n. 966/2010 e, successivamente, il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 aveva esteso il dazio alle importazioni spedite dalla Malaysia, indipendentemente dall'origine dichiarata. Il regolamento (UE) 2016/278 aveva poi abrogato il dazio, ma la sentenza Eurobolt ha imposto alla Commissione di riaprire il procedimento per rimediare all'illegittimità procedurale.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il regolamento riguarda determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, in particolare viti per legno, viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa e rondelle, con le esclusioni tecniche indicate nell'articolo 1. L'estensione si applica alle importazioni spedite dalla Malaysia, anche se dichiarate originarie di tale paese o meno, e copre le merci classificate nei codici NC e TARIC riportati nell'allegato I. Restano esclusi dal campo di applicazione i produttori esportatori elencati nell'allegato II, per i quali la Commissione riconosce un'esenzione specifica.

Logica della reistituzione e rilievo della sentenza Eurobolt

La Corte di giustizia ha ritenuto che la mancata comunicazione tempestiva al comitato consultivo delle osservazioni della Eurobolt avesse violato una forma sostanziale del procedimento, con conseguente invalidità del regolamento antielusione. La Commissione, facendo leva sull'articolo 266 TFUE, ha riaperto l'inchiesta e ha poi concluso che la violazione poteva essere sanata riprendendo il procedimento dalla fase viziata, applicando la procedura di comitato oggi prevista dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. La riapertura non ha rimesso in discussione i risultati fattuali dell'inchiesta antielusione, che non erano stati censurati dalla Corte.

Valutazione delle osservazioni delle parti interessate

Nel corso della riapertura e della successiva divulgazione, la Commissione ha esaminato le osservazioni della Eurobolt e dell'EFDA. Ha respinto le tesi secondo cui il vizio procedurale avrebbe inficiato integralmente l'inchiesta, precisando che la violazione non riguardava i risultati sostanziali sull'elusione. Ha inoltre escluso che importatori diligenti potessero invocare un'esenzione fondata sul proprio dovere di diligenza, poiché l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base consente esenzioni solo ai produttori del paese terzo che dimostrino di non essere coinvolti in pratiche elusive. La Commissione ha anche respinto le contestazioni relative alla tutela giurisdizionale effettiva, alla buona amministrazione e alle decisioni delle autorità nazionali in materia di rimborso.

Effetti finanziari: rimborsi e recupero

L'articolo 2 stabilisce che i dazi riscossi in base al regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 non sono rimborsati. Inoltre, i rimborsi già effettuati in esecuzione della sentenza Eurobolt devono essere recuperati dalle autorità che li hanno eseguiti. Il regolamento richiama anche l'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto riguarda il tasso di interesse applicabile agli eventuali importi da rimborsare in seguito a sentenza della Corte di giustizia.

Decorrenza, efficacia e vincolatività

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per gli operatori economici, il dato pratico essenziale è la conferma ex post dell'estensione del dazio antielusione alle spedizioni malesi nel periodo 27 luglio 2011 - 27 febbraio 2016, con esclusione dei produttori esportatori esentati e con recupero dei rimborsi già eseguiti.

Disposizioni principali

Reistituzione del dazio antidumping sulle spedizioni dalla Malaysia

L'articolo 1 estende il dazio antidumping definitivo applicabile a "tutte le altre imprese" istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 91/2009 alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dall'indicazione di origine malese, per le merci classificate nei codici NC e TARIC elencati. L'estensione opera per il periodo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011.

Esenzione per i produttori esportatori elencati

L'estensione del dazio non si applica ai produttori esportatori indicati nell'allegato II, per i quali sono previsti codici aggiuntivi TARIC specifici.

Riscossione delle importazioni registrate

Il dazio esteso è riscosso sulle importazioni spedite dalla Malaysia registrate ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 966/2010 e degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, salvo che si tratti di prodotti fabbricati dalle società esentate.

Effetti sui dazi già riscossi e sui rimborsi

L'articolo 2 dispone che i dazi riscossi a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 non sono rimborsati. I rimborsi già effettuati a seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-644/17 Eurobolt devono essere recuperati dalle autorità che li hanno eseguiti.

Esecuzione della sentenza Eurobolt e regolarizzazione procedurale

La Commissione motiva la riapertura e la reistituzione richiamando l'articolo 266 TFUE: la violazione dell'obbligo di trasmissione tempestiva delle osservazioni al comitato consultivo, accertata dalla Corte di giustizia, è considerata una forma sostanziale sanabile riprendendo il procedimento dal punto in cui si è verificata l'illegittimità, secondo la procedura di comitato dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazio antidumpingdifesa commercialeantielusioneunione doganaleprocedimento amministrativo ue

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