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Sentenza

Sentenza n. 987/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500207

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di conferma del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e diniego questorile di revoca della sospensione della licenza di porto di fucile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 17 febbraio 2025, con cui era stata respinta l’istanza di riesame del divieto di detenzione di armi adottato l’11 novembre 2024, e il provvedimento questorile del 21 febbraio 2025, con cui era stata respinta l’istanza di revoca della sospensione della licenza di porto di fucile disposta il 4 maggio 2023. Il divieto e la sospensione erano scaturiti da querele per lesioni e minacce presentate nell’ambito di una situazione di conflittualità con l’ex compagna e il suo attuale compagno. Il procedimento penale era stato definito con sentenza dichiarativa dell’estinzione dei reati per remissione di querela e accettazione. Il ricorrente ha dedotto, quanto al provvedimento prefettizio, la violazione dell’art. 39 T.U.L.P.S. e dell’art. 3 l. n. 241/1990, eccesso di potere per motivazione insufficiente o apparente, erronea valutazione dei fatti, carenza di istruttoria, ingiustizia e sproporzionalità manifesta, nonché violazione della circolare del Ministero dell’Interno del 6 novembre 2019. Secondo il ricorrente, la Prefettura avrebbe fatto discendere automaticamente l’inaffidabilità dalla sola presentazione della querela, senza esaminare concretamente i fatti, l’esito del procedimento penale, l’assenza di ulteriori episodi e il complessivo percorso di vita. Quanto al diniego questorile, ha dedotto la violazione degli artt. 1, 10, 11 e 43 T.U.L.P.S., dell’art. 21-quater, comma 2, l. n. 241/1990, il difetto di motivazione e istruttoria, l’irragionevolezza, l’ingiustizia manifesta e la violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che la Questura avrebbe recepito acriticamente le accuse senza una nuova istruttoria.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto ammissibile, nei limiti dell’interesse dedotto, l’impugnazione del provvedimento prefettizio del 17 febbraio 2025, qualificandolo come atto di conferma in senso proprio e non come atto meramente confermativo: la Prefettura aveva infatti esaminato un fatto nuovo, costituito dalla sentenza penale sopravvenuta, e aveva svolto un rinnovato esercizio del potere. Tale qualificazione, tuttavia, non rimetteva il ricorrente nei termini per contestare il decreto originario di divieto dell’11 novembre 2024; potevano essere censurati soltanto l’incidenza della definizione del procedimento penale e il tempo trascorso successivamente al decreto. La censura contro il diniego prefettizio è stata ritenuta infondata. Il Prefetto aveva indicato due ragioni circostanziate, sebbene sintetiche: il breve tempo trascorso dall’adozione del divieto e l’irrilevanza, ai fini amministrativi, della definizione del processo penale per remissione della querela. Il potere prefettizio in materia di armi ha natura cautelare e preventiva e si fonda su una prognosi circa il possibile abuso delle armi, non sulla certezza della responsabilità penale né sulla necessità di un concreto abuso o di una condanna. L’esito del procedimento penale non vincola l’amministrazione, che può valutare autonomamente la dimensione storica dei fatti e il clima di conflittualità da essi evidenziato. Nel caso concreto, la situazione di tensione tra il ricorrente e l’ex compagna, successiva anche alla morte del figlio e collegata alla gestione della tomba, non era stata ritenuta superata; il breve intervallo temporale non consentiva di considerare cessate le esigenze cautelari. Il TAR ha quindi escluso l’automatismo denunciato e ritenuto non manifestamente illogica la prognosi prefettizia di non affidabilità. Quanto al provvedimento questorile, il Collegio ha precisato che non potevano essere esaminati i vizi propri della sospensione del 4 maggio 2023, non impugnata e ormai tardivamente contestata, ma soltanto quelli relativi al diniego di revoca. Anche tali censure sono state respinte: tra il divieto prefettizio di detenzione ex art. 39 T.U.L.P.S. e la sospensione o revoca della licenza di porto d’armi ex artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. sussiste un rapporto di presupposizione e conseguenzialità immediata, diretta e necessaria. Pertanto, una volta adottato il divieto prefettizio, la sospensione o revoca questorile costituisce conseguenza diretta e vincolata, senza necessità di una distinta rivalutazione discrezionale delle medesime circostanze. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne

    Attribuisce un potere cautelare e preventivo fondato su una prognosi di possibile abuso delle armi; non richiede una condanna penale, un concreto abuso o un giudizio di pericolosità sociale, ma elementi attendibili dai quali desumere ragionevolmente il rischio di uso improprio.

  • artt. 11 e 43 r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    La sospensione o revoca della licenza di porto d’armi si collega al divieto prefettizio di detenzione e, una volta adottato quest’ultimo, ne costituisce conseguenza diretta e vincolata.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il provvedimento di conferma deve esporre, anche sinteticamente ma in modo circostanziato, le ragioni per cui i fatti sopravvenuti non incidono sulla precedente valutazione amministrativa.

  • art. 21-quater, comma 2, l. n. 241/1990

    È stato richiamato dal ricorrente in relazione alla sospensione della licenza, ma la sentenza non lo utilizza come parametro decisivo autonomo per la soluzione.

  • art. 699 c.p.

    È richiamato quale fondamento del divieto generale di portare armi, rispetto al quale le licenze di polizia costituiscono una deroga.

  • art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110

    È richiamato quale ulteriore fondamento del divieto generale di detenzione o porto di armi, derogabile solo in presenza di specifiche ragioni e assenza di rischi.

Massime di principio

  • Un provvedimento adottato dall’amministrazione in risposta a un’istanza di revoca o riesame è atto di conferma, autonomamente impugnabile, quando l’amministrazione esamina fatti nuovi o rivaluta gli elementi precedenti mediante un rinnovato esercizio del potere, anche se mantiene identico il contenuto del provvedimento originario; è invece meramente confermativo quando si limita a negare la riapertura del procedimento senza nuova istruttoria o ponderazione.
  • L’impugnazione dell’atto di conferma non riapre i termini per contestare il provvedimento originario: il ricorrente può dedurre soltanto vizi riferibili al nuovo esercizio del potere e all’incidenza dei fatti sopravvenuti, non le ragioni originarie ormai divenute inoppugnabili.
  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura cautelare e preventiva e può fondarsi su una prognosi ragionevole, anche se non certa, di possibile abuso; non sono necessari una condanna penale, un concreto abuso delle armi, un giudizio di pericolosità sociale o la commissione di un illecito penalmente accertato.
  • La definizione favorevole del procedimento penale per remissione della querela non vincola l’autorità di pubblica sicurezza e non esclude che i medesimi fatti siano valutati nella loro dimensione storica e obiettiva come indici di una situazione di conflittualità rilevante ai fini della prevenzione dell’abuso delle armi.
  • Nella valutazione sull’affidabilità del detentore o richiedente il porto d’armi, l’amministrazione può considerare anche fatti privi di rilievo penale o non definitivamente imputabili all’interessato, purché la prognosi sia sorretta da elementi concreti, sia motivata congruamente e non risulti irrazionale o sproporzionata.
  • Tra il divieto prefettizio di detenzione delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S. e la sospensione o revoca questorile della licenza di porto d’armi ex artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. sussiste un rapporto di presupposizione e conseguenzialità immediata, diretta e necessaria; adottato il divieto prefettizio, la misura questorile costituisce conseguenza diretta e vincolata.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaAutotutelaInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaAutotutela decisoriaDifetto di motivazione

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