Sentenza del 15/06/2018 n. 15830 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della CTR della Calabria deducendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 54, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972. Secondo la ricorrente, spettava all'Agenzia dimostrare che le fatture riguardassero operazioni inesistenti. La società sosteneva quindi che il giudice d'appello avesse erroneamente applicato le regole sull'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la società, pur prospettando una violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove e dei fatti, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha comunque precisato che, in materia di fatture per operazioni inesistenti, l'Ufficio deve fornire elementi anche presuntivi della fittizietà dell'operazione e della conoscibilità della frode da parte del contribuente; spetta poi al contribuente dimostrare la legittimità della detrazione e la propria estraneità o inconsapevolezza rispetto alla frode. Nel caso concreto l'Agenzia aveva fornito numerosi indizi, tra cui i collegamenti societari, l'assenza di una reale struttura organizzativa, l'inverosimiglianza delle fatture e modalità finalizzate a evitare il versamento dell'IVA. La società non aveva fornito una prova contraria adeguata. La contribuente è stata condannata alle spese, liquidate in 5.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9
L'adesione alla procedura di definizione agevolata non impedisce all'Amministrazione finanziaria di accertare l'inesistenza del credito IVA posto a fondamento di una richiesta di rimborso.
Codice civile, art. 2697
La parte che intende far valere un diritto deve provarne i fatti costitutivi, mentre chi eccepisce l'inefficacia o l'estinzione deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. In materia di fatture inesistenti, l'Ufficio deve inizialmente fornire elementi idonei a contestare la realtà dell'operazione; il contribuente deve poi dimostrare la legittimità della detrazione e la propria estraneità alla frode.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3
La norma consente la rettifica dell'IVA dichiarata quando l'Amministrazione rilevi elementi che dimostrino l'inesistenza, totale o parziale, delle operazioni fatturate o l'irregolarità della detrazione.
Legge n. 212 del 2000, art. 10
La sentenza richiama la violazione dei doveri di comportamento da parte dei rappresentanti di alcune società, che avrebbe impedito all'Amministrazione di acquisire la documentazione contabile; tale circostanza è stata valorizzata come elemento indiziario della fittizietà delle operazioni.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge riguarda l'erronea interpretazione della norma o la sua applicazione alla fattispecie astratta, non la semplice contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta fatture per operazioni inesistenti, deve fornire elementi concreti, anche presuntivi, che mettano in dubbio la realtà dell'operazione, l'identità dei soggetti coinvolti o la conoscibilità della frode.
- Una volta forniti indizi gravi e coerenti dall'Ufficio, il contribuente deve dimostrare sia l'effettiva esecuzione dell'operazione e la legittimità della detrazione, sia di non essere stato consapevole della frode.
- La regolarità formale delle fatture, della contabilità e dei pagamenti non è di per sé sufficiente a provare la buona fede, poiché tali elementi possono essere alterati o predisposti artificiosamente.
- Collegamenti societari, assenza di adeguata struttura organizzativa, prezzi o modalità operative irrealistiche, fatture non registrate dal cedente e mancato versamento dell'IVA costituiscono indizi rilevanti di operazioni inesistenti o fraudolente.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove presentando la censura come violazione dell'onere della prova: occorre dimostrare un effettivo errore nell'interpretazione o nell'applicazione della norma.
- L'adesione a una definizione agevolata non sana automaticamente un credito IVA inesistente e non impedisce all'Amministrazione di contestare il fondamento della richiesta di rimborso.
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