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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18785/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agenzia fiscale)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento IRPEF per l’anno 2005 e da separati atti di contestazione di sanzioni per gli anni 2005-2007 emessi nei confronti di due contribuenti, a seguito di verifiche della Guardia di Finanza fondate su informazioni provenienti dall’amministrazione fiscale francese e sulla c.d. lista Falciani, che indicavano la disponibilità di somme presso una banca svizzera e l’omessa compilazione del quadro RW. I contribuenti avevano ottenuto l’annullamento degli atti in primo grado; in appello, però, la CTR aveva dichiarato cessata la materia del contendere solo per una parte delle sanzioni (in ragione dell’abrogazione della norma sanzionatoria sul monitoraggio fiscale) e aveva confermato il resto della pretesa. Con i sei motivi di ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza e inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per asserita genericità dei motivi; 2) illegittima utilizzazione della lista Falciani e delle informazioni acquisite in cooperazione internazionale, per difetto di prova sulle modalità di acquisizione e di trasmissione; 3) omessa pronuncia sulla necessità di riscontri probatori alla scheda contabile; 4) erronea applicazione delle presunzioni semplici, sostenendo che la documentazione avesse solo valore indiziario insufficiente; 5) omessa pronuncia sull’eccezione relativa al mancato deposito/comunicazione delle informazioni ottenute dall’autorità francese; 6) violazione dell’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, perché il rinvio a informazioni sconosciute ai contribuenti non sarebbe stato sufficiente.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi, li ha esaminati congiuntamente e li ha rigettati integralmente. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, osservando inoltre che nel processo tributario l’appello può limitarsi a riproporre le medesime argomentazioni già svolte in primo grado, essendo l’impugnazione a devoluzione piena. Ha ritenuto infondati i motivi secondo, terzo, quarto e quinto, richiamando l’orientamento consolidato che ammette l’utilizzabilità della lista Falciani e delle schede cliente come elementi indiziari atipici, valutabili secondo le regole delle presunzioni semplici; ha precisato che anche un solo indizio, se grave e preciso, può fondare l’accertamento, e che la CTR aveva comunque motivato sulla piena idoneità probatoria della documentazione. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché diretto contro un preteso vizio dell’avviso di accertamento e non della sentenza impugnata. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario l’onere di specificità dei motivi di appello non richiede necessariamente nuove argomentazioni giuridiche, essendo sufficiente anche la riproposizione delle censure di primo grado, purché consenta di investire la decisione nella sua interezza.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure per violazione di legge e nullità della sentenza devono essere specifiche e riferite correttamente alla decisione impugnata; non è ammissibile imputare alla sentenza vizi che riguardino solo l’atto amministrativo o dedurre questioni non adeguatamente autosufficienti.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dai ricorrenti per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la valutazione del materiale indiziario da parte del giudice di merito, se conforme ai criteri legali delle presunzioni, è sindacabile solo per violazione di tali criteri.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è sufficiente quando il giudice di merito si pronunci espressamente sulla valenza probatoria del materiale istruttorio, senza che sussista omessa pronuncia se la questione risulta comunque decisa.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere intellegibile la decisione; nel caso esaminato la CTR è ritenuta avere motivato adeguatamente.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L’avviso di accertamento è legittimo se contiene un rinvio sufficientemente intelligibile alle informazioni poste a base della pretesa; il motivo è però inammissibile quando non è effettivamente diretto contro la ratio della sentenza che ha ritenuto congrua la motivazione.

  • art. 4 d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. in l. 4 agosto 1990, n. 227

    Le disponibilità finanziarie estere erano soggette agli obblighi di monitoraggio fiscale e l’omessa compilazione del quadro RW costituiva il presupposto delle contestazioni, nei limiti temporali della disciplina applicabile.

  • art. 5 d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. in l. 4 agosto 1990, n. 227

    La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata per le sanzioni relative all’omessa compilazione del quadro RW a seguito dell’abrogazione della norma sanzionatoria.

  • d.lgs. 6 agosto 2013, n. 97

    Ha determinato l’abrogazione della disposizione sanzionatoria richiamata dalla CTR per dichiarare cessata la materia del contendere su una parte delle sanzioni.

  • art. 12 comma 2 d.l. n. 78/2009 conv. in l. n. 102/2009

    Richiamato solo per escluderne l’applicabilità ratione temporum; la Corte ribadisce comunque che, anche al di fuori della presunzione legale, l’esistenza di redditi esteri occultati può essere provata con presunzioni semplici gravi e precise.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare l’accertamento fiscale; anche un solo elemento indiziario può bastare se grave e preciso, mentre la concordanza è richiesta solo in presenza di più indizi.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti sulla prova documentale; la Corte non ne fa un uso autonomo decisivo, limitandosi a valorizzare la natura indiziaria e la riferibilità delle schede cliente.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dai ricorrenti in relazione al giusto processo e alla motivazione, ma non ritenuto violato dalla sentenza impugnata.

  • art. 6, comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno delle doglianze sulla conoscibilità degli atti e delle informazioni poste a base dell’accertamento.

  • art. 10, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno delle censure sulla correttezza dell’azione amministrativa e sul contraddittorio.

  • art. 12, comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dai ricorrenti nel contesto delle garanzie del contribuente, senza accoglimento della censura.

  • art. 31-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dai ricorrenti quale base normativa della cooperazione internazionale e della trasmissione delle informazioni fiscali.

  • Direttiva 77/799/CEE

    Le informazioni trasmesse dall’autorità fiscale francese sono state ritenute utilizzabili nel contraddittorio con il contribuente anche se acquisite con modalità contestate, senza preventiva verifica da parte dell’autorità italiana.

  • Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia del 5 ottobre 1989

    Individuata come ulteriore fonte della cooperazione informativa internazionale sulla quale si fondavano gli accertamenti.

  • l. 7 gennaio 1992, n. 20

    Legge di ratifica della convenzione Italia-Francia richiamata come base della cooperazione informativa.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per porre a carico dei ricorrenti l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’appello soddisfa il requisito della specificità anche quando riproduca le censure già dedotte in primo grado, purché manifesti un dissenso chiaro rispetto alla decisione impugnata e investa il merito della controversia.
  • In sede di legittimità, le censure processuali devono essere autosufficienti: chi deduce nullità della sentenza o del procedimento deve indicare in modo puntuale gli atti rilevanti e consentire il controllo immediato della doglianza.
  • Le informazioni provenienti da cooperazione internazionale fiscale e le schede cliente bancarie estere possono essere utilizzate come elementi probatori nel giudizio tributario, salvo specifiche preclusioni di legge o la lesione di diritti fondamentali costituzionalmente protetti.
  • La c.d. lista Falciani e documentazione analoga possono fondare un accertamento tributario se il loro contenuto è specifico e completo e se, valutato nel complesso, fornisce un indizio grave e preciso della disponibilità occulta di attività finanziarie all’estero.
  • Nel campo tributario la prova dell’esistenza di redditi non dichiarati detenuti all’estero può essere data anche tramite una sola presunzione semplice, purché grave e precisa; il requisito della concordanza assume rilievo solo quando gli indizi sono plurimi.
  • La contestazione sulla motivazione dell’avviso di accertamento è inammissibile quando non colpisce la ratio decidendi della sentenza che ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’atto, ma si limita a criticare l’atto amministrativo in sé.
  • L’omessa pronuncia sussiste solo quando la questione non sia stata effettivamente decisa; non ricorre se la sentenza, anche sinteticamente, ha espresso una valutazione chiara sul punto controverso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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