Cassazione Civile, Ordinanza n. 19580/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
I proprietari di un'unità immobiliare condominiale avevano impugnato davanti al Tribunale due deliberazioni assembleari, una del 19.08.2017 e una successiva del 09.12.2017 che la ratificava e confermava. Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese; in appello la decisione era stata confermata con condanna degli appellanti alle spese. In cassazione i soccombenti di merito hanno proposto ricorso articolato in tre motivi, ma prima della decisione le parti hanno depositato una istanza congiunta dando atto di una transazione intervenuta e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della regolarità e tempestività dell'istanza congiunta, ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto accordo negoziale tra le parti e ha affermato il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché tale sanzione non opera in caso di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c.
La Corte li richiama per escludere che la definizione consensuale della controversia in cassazione rientri nelle tipologie di decisione ivi previste; la situazione va invece qualificata come cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato si applica solo in caso di integrale conferma della decisione impugnata o di ordinaria inammissibilità del ricorso, non anche quando il giudizio si chiuda con cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti definiscono la controversia con un accordo transattivo ritualmente acquisito e concordemente ammesso, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere comporta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata e non si risolve in una sopravvenuta inammissibilità del ricorso per sopravvenuto disinteresse delle parti.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica se il giudizio di legittimità si conclude con declaratoria di cessazione della materia del contendere, perché in tal caso non vi è conferma della decisione impugnata né ordinaria inammissibilità del ricorso.
- In presenza di definizione consensuale della lite in cassazione, la regolazione delle spese resta affidata all'apprezzamento della Corte, che può disporne la compensazione integrale.
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