Cassazione Civile, Ordinanza n. 11652/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società acquirente)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, da parte di due società, in proprietà indivisa e in quote uguali, di un complesso turistico-alberghiero. Nel contratto di compravendita le parti si erano obbligate a pagare ciascuna la metà del prezzo: una società si era accollata due rate del mutuo fondiario acceso dalla venditrice e il resto mediante effetti cambiari, mentre l'altra avrebbe dovuto pagare la residua parte del mutuo. Secondo la società attrice, la controparte non aveva adempiuto alla propria parte del prezzo; la banca mutuante aveva quindi escusso la garanzia ipotecaria e il custode aveva incamerato i canoni di locazione dell'immobile, con conseguente perdita degli introiti da locazione e aggravio economico per l'attrice, che sosteneva di aver pagato anche somme riferibili alla quota della coacquirente. La domanda introdotta era stata ricondotta dai giudici di merito a una pretesa di restituzione/regresso. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 2043 c.c. e 113 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse trascurato la prospettazione di un illecito extracontrattuale della convenuta; 2) violazione dell'art. 1218 c.c., per non avere valorizzato l'inadempimento della convenuta al proprio obbligo di pagamento del prezzo e per non avere posto a suo carico la prova liberatoria; 3) violazione dell'art. 1294 c.c., contestando l'esclusione della solidarietà passiva tra le due acquirenti; 4) violazione dell'art. 1203 c.c., sostenendo di essersi surrogata nei diritti della banca per avere pagato il debito altrui; 5) nullità della sentenza per omesso esame del fatto che aveva effettuato offerta reale alla banca per le due rate a proprio carico, fatto che avrebbe dovuto incidere sulla valutazione comparativa delle condotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, secondo, quarto e quinto motivo perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata oppure introducevano questioni nuove; in particolare, la Corte d'appello aveva respinto la domanda non per esclusione di una responsabilità aquiliana o contrattuale in astratto, ma perché aveva qualificato la pretesa come azione di regresso e aveva escluso che tra le due acquirenti sussistesse solidarietà passiva nel pagamento del prezzo. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la solidarietà passiva ex art. 1294 c.c. opera solo se legge o titolo non dispongono diversamente, mentre nel contratto era espressamente previsto che ciascuna acquirente dovesse pagare la metà del corrispettivo. La Corte ha inoltre precisato la distinzione tra regresso e surrogazione: il primo presuppone un debito solidale e attribuisce un diritto autonomo di ripetizione verso il condebitore; la seconda comporta la successione nel diritto del creditore e richiede presupposti propri, non allegati e comunque diversi da quelli posti a base della domanda. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
richiamato solo per censurare, in modo non decisivo, la mancata qualificazione della domanda come risarcitoria da fatto illecito; la Corte rileva che tale profilo non integra la ratio decidendi.
art. 113 c.p.c.
richiamato congiuntamente all'art. 2043 c.c. nella censura sul potere-dovere del giudice di qualificare la domanda; la doglianza è dichiarata inammissibile perché non incide sulla ratio.
art. 1218 c.c.
norma reputata inconferente, perché disciplina la responsabilità del debitore verso il creditore e non i rapporti tra eventuali coobbligati o coacquirenti.
art. 1294 c.c.
la solidarietà passiva è presunta solo se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente; quando il contratto prevede obbligazioni parziarie, la solidarietà è esclusa.
art. 1203 c.c.
la surrogazione legale richiede presupposti autonomi rispetto al regresso; non può essere invocata per la prima volta in cassazione se non dedotta e specificamente censurata in fatto e in diritto nei gradi di merito.
art. 1299 c.c.
richiamato per definire l'azione di regresso quale diritto autonomo del debitore solidale che ha pagato il debito nei limiti della quota o dell'intero, secondo i casi.
art. 1949 c.c.
citato in via esemplificativa per evidenziare la diversità tra regresso e surrogazione nei rapporti di garanzia.
art. 1950 c.c.
citato in via esemplificativa per evidenziare la diversità tra regresso e surrogazione nei rapporti di garanzia.
art. 2697 c.c.
non citato espressamente nel testo, ma il ricorso lamentava l'onere della prova dell'assenza di colpa ex art. 1218; la Corte non sviluppa un principio autonomo sul riparto probatorio.
Massime di principio
- La censura di legittimità è inammissibile quando investe un'affermazione della sentenza impugnata che non ha concorso a formare la ratio decidendi, cioè una mera digressione argomentativa priva di incidenza causale sull'esito della decisione.
- La solidarietà passiva tra più debitori non si presume in presenza di un titolo contrattuale che stabilisca obbligazioni parziarie; se il contratto pone a carico di ciascuno solo una quota del corrispettivo, non è configurabile regresso proprio del debitore solidale.
- L'azione di regresso e la surrogazione legale sono rimedi distinti: il regresso presuppone un'obbligazione solidale e consente il recupero verso il condebitore della parte di debito sopportata; la surrogazione comporta invece la sostituzione del solvens nella posizione del creditore e richiede l'allegazione dei suoi specifici presupposti.
- In cassazione non possono essere introdotte, sotto forma di deduzione di violazione di legge, questioni nuove che non risultino dedotte e specificamente trattate nei gradi di merito, specie quando presuppongano una diversa qualificazione del fatto costitutivo della domanda.
- Il richiamo alla responsabilità contrattuale del debitore verso il creditore non è sufficiente a fondare pretese tra coobbligati o coacquirenti se la domanda, per come accertato dal giudice di merito, è stata qualificata come regresso e manca il presupposto della solidarietà.
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