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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11652/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società acquirente)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, da parte di due società, in proprietà indivisa e in quote uguali, di un complesso turistico-alberghiero. Nel contratto di compravendita le parti si erano obbligate a pagare ciascuna la metà del prezzo: una società si era accollata due rate del mutuo fondiario acceso dalla venditrice e il resto mediante effetti cambiari, mentre l'altra avrebbe dovuto pagare la residua parte del mutuo. Secondo la società attrice, la controparte non aveva adempiuto alla propria parte del prezzo; la banca mutuante aveva quindi escusso la garanzia ipotecaria e il custode aveva incamerato i canoni di locazione dell'immobile, con conseguente perdita degli introiti da locazione e aggravio economico per l'attrice, che sosteneva di aver pagato anche somme riferibili alla quota della coacquirente. La domanda introdotta era stata ricondotta dai giudici di merito a una pretesa di restituzione/regresso. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 2043 c.c. e 113 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse trascurato la prospettazione di un illecito extracontrattuale della convenuta; 2) violazione dell'art. 1218 c.c., per non avere valorizzato l'inadempimento della convenuta al proprio obbligo di pagamento del prezzo e per non avere posto a suo carico la prova liberatoria; 3) violazione dell'art. 1294 c.c., contestando l'esclusione della solidarietà passiva tra le due acquirenti; 4) violazione dell'art. 1203 c.c., sostenendo di essersi surrogata nei diritti della banca per avere pagato il debito altrui; 5) nullità della sentenza per omesso esame del fatto che aveva effettuato offerta reale alla banca per le due rate a proprio carico, fatto che avrebbe dovuto incidere sulla valutazione comparativa delle condotte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, secondo, quarto e quinto motivo perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata oppure introducevano questioni nuove; in particolare, la Corte d'appello aveva respinto la domanda non per esclusione di una responsabilità aquiliana o contrattuale in astratto, ma perché aveva qualificato la pretesa come azione di regresso e aveva escluso che tra le due acquirenti sussistesse solidarietà passiva nel pagamento del prezzo. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la solidarietà passiva ex art. 1294 c.c. opera solo se legge o titolo non dispongono diversamente, mentre nel contratto era espressamente previsto che ciascuna acquirente dovesse pagare la metà del corrispettivo. La Corte ha inoltre precisato la distinzione tra regresso e surrogazione: il primo presuppone un debito solidale e attribuisce un diritto autonomo di ripetizione verso il condebitore; la seconda comporta la successione nel diritto del creditore e richiede presupposti propri, non allegati e comunque diversi da quelli posti a base della domanda. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato solo per censurare, in modo non decisivo, la mancata qualificazione della domanda come risarcitoria da fatto illecito; la Corte rileva che tale profilo non integra la ratio decidendi.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato congiuntamente all'art. 2043 c.c. nella censura sul potere-dovere del giudice di qualificare la domanda; la doglianza è dichiarata inammissibile perché non incide sulla ratio.

  • art. 1218 c.c.

    norma reputata inconferente, perché disciplina la responsabilità del debitore verso il creditore e non i rapporti tra eventuali coobbligati o coacquirenti.

  • art. 1294 c.c.

    la solidarietà passiva è presunta solo se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente; quando il contratto prevede obbligazioni parziarie, la solidarietà è esclusa.

  • art. 1203 c.c.

    la surrogazione legale richiede presupposti autonomi rispetto al regresso; non può essere invocata per la prima volta in cassazione se non dedotta e specificamente censurata in fatto e in diritto nei gradi di merito.

  • art. 1299 c.c.

    richiamato per definire l'azione di regresso quale diritto autonomo del debitore solidale che ha pagato il debito nei limiti della quota o dell'intero, secondo i casi.

  • art. 1949 c.c.

    citato in via esemplificativa per evidenziare la diversità tra regresso e surrogazione nei rapporti di garanzia.

  • art. 1950 c.c.

    citato in via esemplificativa per evidenziare la diversità tra regresso e surrogazione nei rapporti di garanzia.

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo, ma il ricorso lamentava l'onere della prova dell'assenza di colpa ex art. 1218; la Corte non sviluppa un principio autonomo sul riparto probatorio.

Massime di principio

  • La censura di legittimità è inammissibile quando investe un'affermazione della sentenza impugnata che non ha concorso a formare la ratio decidendi, cioè una mera digressione argomentativa priva di incidenza causale sull'esito della decisione.
  • La solidarietà passiva tra più debitori non si presume in presenza di un titolo contrattuale che stabilisca obbligazioni parziarie; se il contratto pone a carico di ciascuno solo una quota del corrispettivo, non è configurabile regresso proprio del debitore solidale.
  • L'azione di regresso e la surrogazione legale sono rimedi distinti: il regresso presuppone un'obbligazione solidale e consente il recupero verso il condebitore della parte di debito sopportata; la surrogazione comporta invece la sostituzione del solvens nella posizione del creditore e richiede l'allegazione dei suoi specifici presupposti.
  • In cassazione non possono essere introdotte, sotto forma di deduzione di violazione di legge, questioni nuove che non risultino dedotte e specificamente trattate nei gradi di merito, specie quando presuppongano una diversa qualificazione del fatto costitutivo della domanda.
  • Il richiamo alla responsabilità contrattuale del debitore verso il creditore non è sufficiente a fondare pretese tra coobbligati o coacquirenti se la domanda, per come accertato dal giudice di merito, è stata qualificata come regresso e manca il presupposto della solidarietà.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoObbligazioni solidaliImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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