Cassazione Penale, Sentenza n. 18697/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per il reato di autoriciclaggio (capo 3) relativa all'impiego di euro 100.000, versati tramite la Natana doc spa e utilizzati dalla Mare srl per l'acquisto del ramo di azienda (supermercato Market doc). Attanasio deduce vizio di motivazione e travisamento della prova sostenendo l'assenza di nesso temporale e materiale tra il reato presupposto (violazioni tributarie del 2010) e l'operazione di acquisto (gennaio 2015), nonché che le somme sarebbero di origine lecita. Richiama inoltre un provvedimento del riesame che aveva escluso il fumus. La Rocca eccepisce analoghe questioni temporali e la validità della lettera di intenti, deducendo che la somma fosse lecita e che non vi fosse consapevolezza dell'illiceità; segnala poi errori di fatto nella motivazione (importo dell'evasione) e produce una sentenza di assoluzione per bancarotta, nonché chiede l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per non punibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha richiamato il principio per cui il giudice di legittimità non può riqualificare il compendio probatorio né sostituirsi al giudice di merito salvo che non ricorrano mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione della Corte d'appello e del giudice di primo grado che hanno ricostruito l'operazione come dissimulatoria: la Mare srl è risultata schermo/prestanome, la provvista per l'acquisto proveniva dai conti della Natana doc (collegata ad Attanasio), le intercettazioni dimostrano il ruolo dominante di Attanasio e l'accordo con La Rocca sulle modalità di pagamento, la lettera di intenti è stata ritenuta strumento simulato. La Corte ha affermato che la temporaneità non esclude l'autoriciclaggio, richiamando il principio della fungibilità del denaro e la possibilità di ricostruire l'intento di ostacolare l'identificazione dei proventi illeciti anche alla luce delle indagini avviate. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis per La Rocca in quanto il profitto del reato non è di particolare tenuità. Per tali ragioni i ricorsi sono inammissibili e i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648-ter c.p. (autoriciclaggio)
La Corte ha interpretato la norma come applicabile anche quando il reinvestimento delle somme illecite avvenga con temporalità distinta rispetto al reato presupposto: conta l'uso delle somme per ostacolare l'identificazione della provenienza illecita e può essere desunto da elementi indiziari, dall'impiego di soggetti prestanome e dalla natura dissimulatoria dell'operazione, alla luce della fungibilità del denaro.
art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto)
La Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per riconoscere la causa di non punibilità invocata dalla difesa, perché il profitto del reato è rilevante e non di particolare tenuità, aumentando l'offensività della condotta.
Legge 20 febbraio 2006 n.46 (sul ruolo della Corte di legittimità)
Richiamata per sottolineare il limite del controllo della Cassazione: il giudice di legittimità è giudice della motivazione e non può riformare autonomamente la valutazione di merito salvo i casi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione stessa.
Massime di principio
- La mera esistenza di un iato temporale tra il reato presupposto e l'operazione di reinvestimento non esclude automaticamente la responsabilità per autoriciclaggio: la valutazione si basa su tutti gli elementi che dimostrano l'intento di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita.
- La fungibilità del denaro è principio rilevante: quando somme lecite e illecite coesistono nei conti di un soggetto la distinzione diventa difficoltosa e ciò può giustificare il rinvio a responsabilità per autoriciclaggio se l'uso delle somme è riconducibile a scopi dissimulatori.
- L'utilizzo di società interposte o prestanome e la corrispondenza concordata sulle modalità di pagamento sono elementi forti per inferire la dissimulazione e il dolo di autoriciclaggio.
- Documenti formali (es. lettere di intenti) privi di data certa o con contenuti meramente apparenti possono essere considerati strumenti simulativi e non escludono il carattere illecito dell'operazione se la prova contraria non è convincente.
- In Cassazione i motivi che chiedono una rivalutazione del merito sono generalmente inammissibili: bisogna contestare la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione per ottenere accoglimento.
- L'assoluzione o l'annullamento per alcuni reati presupposti non annulla automaticamente le valutazioni di autoriciclaggio se il giudizio di merito ha adeguatamente motivato il collegamento con altri illeciti (es. violazioni tributarie) ritenuti persuasivi.
- La richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis richiede la dimostrazione della esiguità del profitto e della offensività ridotta: se il profitto è rilevante l'istituto non è applicabile.
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