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Sentenza

Sentenza n. 3290/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 606/2022, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202209448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto l'impugnazione del diniego di emersione dal lavoro irregolare e il conseguente diniego di rilascio del permesso di soggiorno

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino marocchino, quale lavoratore, e il cittadino italiano, quale datore di lavoro, avevano presentato un'istanza di emersione dal lavoro irregolare nel settore dell'assistenza domestica ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020. La Prefettura di Vicenza aveva respinto l'istanza ritenendo insufficiente la capacità economica del datore di lavoro rispetto alla soglia annua di 27.000 euro prevista dall'art. 9, comma 2, del d.m. 27 maggio 2020. In primo grado era stato dedotto che il reddito complessivo dei familiari, conviventi e non conviventi, superava la soglia sia per il 2019 sia per il 2020. In appello gli interessati hanno contestato il computo dei redditi familiari effettuato dall'Amministrazione e dal TAR, deducendo il superamento della soglia di 27.000 euro; hanno inoltre lamentato la violazione dell'art. 5, comma 11-bis, del d.lgs. n. 109/2012, secondo cui, quando il rigetto della dichiarazione di emersione dipende esclusivamente da cause imputabili al datore di lavoro, al lavoratore deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Infine, hanno contestato l'utilizzo della dichiarazione dei redditi relativa al 2019, anziché di quella relativa al 2020, ritenuta più aggiornata. Nel corso del giudizio d'appello, l'appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del gravame poiché l'Amministrazione gli aveva rilasciato il richiesto permesso di soggiorno.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il rilascio del permesso di soggiorno aveva eliminato l'utilità concreta e attuale della decisione sull'impugnazione. Il Collegio non ha quindi esaminato i motivi relativi al computo dei redditi familiari, alla soglia reddituale, all'individuazione dell'anno fiscale rilevante e all'applicazione dell'art. 5, comma 11-bis, del d.lgs. n. 109/2012. Le spese del grado sono state compensate in ragione dell'esito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020

    Norma posta a fondamento dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare nel settore dell'assistenza domestica.

  • art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020

    27.000,00 € annui “in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica”

    Previsione della soglia di capacità economica richiesta al datore di lavoro per la procedura di emersione.

  • art. 5, comma 11-bis, d.lgs. n. 109/2012

    Gli appellanti ne hanno invocato l'applicazione sostenendo che, in caso di rigetto della dichiarazione di emersione per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore debba essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione; la sentenza non esamina nel merito tale censura.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato nel quadro delle disposizioni processuali applicate alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel quadro delle disposizioni processuali applicate alla decisione.

Massime di principio

  • L'impugnazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, eliminando l'utilità concreta e attuale della decisione giudiziale.
  • Quando il giudizio è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le censure dedotte contro l'atto originariamente impugnato non devono essere esaminate nel merito.
  • Il rilascio del permesso di soggiorno richiesto nel corso del giudizio determina il venir meno dell'interesse alla prosecuzione dell'impugnazione avente a oggetto il diniego presupposto, salva la permanenza di una diversa e attuale utilità giuridica dedotta e dimostrata nel processo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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