Cassazione Penale, Sentenza n. 24402/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione ex art. 81, comma 2 c.p. tra più pronunce irrevocabili relative a reati commessi tra maggio e settembre 2013 e uno del gennaio 2014 (violazioni indicate dagli artt. 110, 56, 624 e 625 c.p.). Il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda ritenendo che le diverse condotte, essendo commesse a distanza di tempo e con modalità variabili, denotassero un'abitualità criminosa e non una programmazione unitaria. La difesa ha dedotto in cassazione violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che le condotte erano omogenee e commesse in un arco temporale relativamente contenuto, spiegabili con una situazione transitoria di difficoltà economica e quindi riconducibili a un "disegno" criminoso unitario, almeno nella sua linea essenziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato i principi secondo cui la continuazione richiede l'esistenza di un "disegno" criminoso unitario ideato sin dall'inizio almeno nelle linee essenziali e che l'accertamento di tale elemento è indiziario, fondato su indicatori quali omogeneità delle violazioni e del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, cause, sistematicità e programmazione. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non avesse adeguatamente esaminato questi indicatori: il periodo di consumazione (in particolare le prime quattro violazioni tra maggio e settembre 2013) è ristretto e il bene giuridico è lo stesso, perciò non era corretto affermare in modo assertivo l'esistenza di semplice abitualità. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Milano per un nuovo esame della domanda di riconoscimento della continuazione.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, codice penale
La norma richiede l'esistenza di un "disegno" criminoso unitario ideato sin dall'inizio almeno nelle linee essenziali; non si confonde con una mera abitudine o reiterazione di reati
artt. 110, 56, 624, 625 codice penale
Sono le fattispecie penalmente contestate nelle sentenze richiamate; rilevano per l'omogeneità del bene giuridico attinto nella valutazione della continuazione
Sez. I, n. 40123 del 22.10.2010 (giurisprudenza)
Sottolinea che la ricaduta nel reato e l'abitualità non costituiscono di per sé l'elemento intellettivo della continuazione (unità di ideazione)
Sez. I, n. 12905 del 17.3.2010 (giurisprudenza)
Afferma che la programmazione può essere ab origine anche "di massima", purché i reati risultino previsti almeno in linea generale come mezzi per un unico scopo
Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017 (rv 270074) (giurisprudenza)
Elenca gli indicatori da valutare anche in sede esecutiva per il riconoscimento della continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità, abitudini programmate di vita e la programmazione almeno nelle linee essenziali
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede l'accertamento di un "disegno criminoso" unitario: non basta la mera reiterazione di reati o l'esistenza di una scelta di vita criminale.
- L'accertamento è indiziario e deve fondarsi su indicatori esterni (omogeneità dei reati e del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità, causali, sistematicità) non su giudizi generici di "abitualità".
- La programmazione può essere anche di massima: non è necessario che ogni dettaglio operativo sia stato previsto fin dall'origine, ma i reati devono essere previsti almeno nelle loro linee essenziali per il conseguimento di un unico scopo.
- In sede esecutiva il giudice deve ripetere la valutazione con gli stessi criteri del merito; una motivazione sommaria o assertiva che confonde continuazione e abitualità è censurabile in Cassazione.
- In situazioni di difficoltà transitoria (es. esigenze economiche contingenti) la sequenza di reati omogenei e ravvicinati nel tempo può essere compatibile con un disegno unitario e non necessariamente con una scelta stabile di criminalità.
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