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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24402/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione ex art. 81, comma 2 c.p. tra più pronunce irrevocabili relative a reati commessi tra maggio e settembre 2013 e uno del gennaio 2014 (violazioni indicate dagli artt. 110, 56, 624 e 625 c.p.). Il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda ritenendo che le diverse condotte, essendo commesse a distanza di tempo e con modalità variabili, denotassero un'abitualità criminosa e non una programmazione unitaria. La difesa ha dedotto in cassazione violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che le condotte erano omogenee e commesse in un arco temporale relativamente contenuto, spiegabili con una situazione transitoria di difficoltà economica e quindi riconducibili a un "disegno" criminoso unitario, almeno nella sua linea essenziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato i principi secondo cui la continuazione richiede l'esistenza di un "disegno" criminoso unitario ideato sin dall'inizio almeno nelle linee essenziali e che l'accertamento di tale elemento è indiziario, fondato su indicatori quali omogeneità delle violazioni e del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, cause, sistematicità e programmazione. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non avesse adeguatamente esaminato questi indicatori: il periodo di consumazione (in particolare le prime quattro violazioni tra maggio e settembre 2013) è ristretto e il bene giuridico è lo stesso, perciò non era corretto affermare in modo assertivo l'esistenza di semplice abitualità. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Milano per un nuovo esame della domanda di riconoscimento della continuazione.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, codice penale

    La norma richiede l'esistenza di un "disegno" criminoso unitario ideato sin dall'inizio almeno nelle linee essenziali; non si confonde con una mera abitudine o reiterazione di reati

  • artt. 110, 56, 624, 625 codice penale

    Sono le fattispecie penalmente contestate nelle sentenze richiamate; rilevano per l'omogeneità del bene giuridico attinto nella valutazione della continuazione

  • Sez. I, n. 40123 del 22.10.2010 (giurisprudenza)

    Sottolinea che la ricaduta nel reato e l'abitualità non costituiscono di per sé l'elemento intellettivo della continuazione (unità di ideazione)

  • Sez. I, n. 12905 del 17.3.2010 (giurisprudenza)

    Afferma che la programmazione può essere ab origine anche "di massima", purché i reati risultino previsti almeno in linea generale come mezzi per un unico scopo

  • Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017 (rv 270074) (giurisprudenza)

    Elenca gli indicatori da valutare anche in sede esecutiva per il riconoscimento della continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità, abitudini programmate di vita e la programmazione almeno nelle linee essenziali

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede l'accertamento di un "disegno criminoso" unitario: non basta la mera reiterazione di reati o l'esistenza di una scelta di vita criminale.
  • L'accertamento è indiziario e deve fondarsi su indicatori esterni (omogeneità dei reati e del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità, causali, sistematicità) non su giudizi generici di "abitualità".
  • La programmazione può essere anche di massima: non è necessario che ogni dettaglio operativo sia stato previsto fin dall'origine, ma i reati devono essere previsti almeno nelle loro linee essenziali per il conseguimento di un unico scopo.
  • In sede esecutiva il giudice deve ripetere la valutazione con gli stessi criteri del merito; una motivazione sommaria o assertiva che confonde continuazione e abitualità è censurabile in Cassazione.
  • In situazioni di difficoltà transitoria (es. esigenze economiche contingenti) la sequenza di reati omogenei e ravvicinati nel tempo può essere compatibile con un disegno unitario e non necessariamente con una scelta stabile di criminalità.

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