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Sentenza

Sentenza n. 2221/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 4255/2023 del/12/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro

Giustizia amministrativa202503327

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, relativa all'accredito della carta docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 4255/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro. Nel corso del giudizio, il Ministero ha integralmente soddisfatto la pretesa mediante l'accredito della carta docente per complessivi 3.000 euro, effettuato il 12 febbraio 2026. Il ricorrente ha quindi chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dato atto della cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa del ricorrente e quindi superfluo lo scrutinio del ricorso. Ha posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'Amministrazione ha provveduto al pagamento soltanto dopo l'instaurazione del giudizio. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente è integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione adempie integralmente alla pretesa azionata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere senza procedere allo scrutinio del ricorso.
  • L'adempimento intervenuto dopo l'instaurazione del giudizio non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, che possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone l'integrale soddisfacimento della pretesa fatta valere nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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