Sentenza n. 2221/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 4255/2023 del/12/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, relativa all'accredito della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 4255/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro. Nel corso del giudizio, il Ministero ha integralmente soddisfatto la pretesa mediante l'accredito della carta docente per complessivi 3.000 euro, effettuato il 12 febbraio 2026. Il ricorrente ha quindi chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dato atto della cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa del ricorrente e quindi superfluo lo scrutinio del ricorso. Ha posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'Amministrazione ha provveduto al pagamento soltanto dopo l'instaurazione del giudizio. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente è integralmente soddisfatta.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione adempie integralmente alla pretesa azionata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere senza procedere allo scrutinio del ricorso.
- L'adempimento intervenuto dopo l'instaurazione del giudizio non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, che possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- La cessazione della materia del contendere presuppone l'integrale soddisfacimento della pretesa fatta valere nel giudizio.
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