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Sentenza

Sentenza n. 1303/2026 - Catania, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2066/2024 del Tribunale di Messina;

Giustizia amministrativa202502505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente e condannato il Ministero all'accredito di euro 2.500, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 2066 del 6 novembre 2024 del Tribunale di Messina, passata in giudicato. Il giudicato aveva riconosciuto il diritto della docente alla costituzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione e aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare euro 2.500 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, oltre interessi legali. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione l'8 novembre 2024; era inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 l. n. 669/1996. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito prova dell'avvenuta esecuzione del titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'azione: il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all'Amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e il Ministero non aveva dimostrato di aver adempiuto. Il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inerzia ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dotato della necessaria professionalità, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, senza diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano l'azione di ottemperanza; il giudice ha ritenuto integrati i presupposti per ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e per nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza deciso dal TAR.

  • art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione consente di promuovere l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto il termine risultava decorso.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione posta dal giudicato del Tribunale di Messina a fondamento del diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È stata richiamata dal giudicato quale base per il riconoscimento degli interessi legali sulle somme dovute.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all'amministrazione e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 l. n. 669/1996, senza che l'amministrazione abbia dimostrato l'avvenuta esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione intimata ha l'onere di dimostrare l'adempimento del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine e fissare contestualmente le modalità sostitutive per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato anche in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
  • Quando il commissario ad acta è un dirigente dell'amministrazione resistente, l'attività commissariale rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a un autonomo compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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