Sentenza n. 13519/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero resistente nel procedimento avente a oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione nel sostegno conseguito in Romania, iniziato con istanza presentata il 30.6.2025; e per ordinare all’amministrazione di emanare il provvedimento richiesto, prevedendo, fin d’ora, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero sull’istanza di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato il 30 giugno 2025 un’istanza, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Deduce l’illegittimità dell’inerzia ministeriale, protrattasi oltre i termini previsti dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, e chiede l’accertamento dell’obbligo di provvedere, l’ordine di definire il procedimento e la nomina preventiva di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati entrambi i presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’esistenza di un obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento e il decorso infruttuoso del termine previsto dalla legge. In particolare, il Ministero era tenuto a provvedere sulla domanda ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, entro i termini stabiliti dall’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007: accertamento della completezza documentale entro trenta giorni e adozione del provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Non essendo stato adottato il provvedimento conclusivo, il giudice ha ordinato al Ministero di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero, o un suo delegato, affinché, in caso di ulteriore inerzia e su richiesta dell’interessato, provveda entro i successivi centottanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 750 euro, oltre IVA e CPA, per spese processuali.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione e consentono al giudice di accertare l’obbligo di provvedere e di ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento.
art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020
È richiamato quale base dell’obbligo del Ministero di provvedere sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni
Impone all’autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Stabilisce il termine entro il quale l’autorità competente deve adottare il provvedimento conclusivo sul riconoscimento della qualifica professionale.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è fondata quando risultano, congiuntamente, un obbligo giuridico dell’amministrazione di concludere il procedimento e il superamento del termine previsto per l’adozione del provvedimento.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e deve adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- Quando il termine legale per la conclusione del procedimento è inutilmente decorso, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- La nomina preventiva del commissario ad acta può essere disposta nella sentenza che accerta l’illegittimità del silenzio, con attivazione su richiesta dell’interessato dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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