Sentenza del 10/10/2019 n. 5655 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Liquidazione e Controlli - Accertamento mediante studi di settore - Presunzione - Onere della prova contraria a carico del contribuente - Contenuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento del reddito mediante studi di settore. Il contribuente contestava, in sostanza, la pretesa fiscale fondata sulla procedura standardizzata, sostenendo che il proprio reddito effettivo fosse inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri.
La decisione
La sentenza ha affermato che gli studi di settore costituiscono una presunzione superabile, ma il contribuente deve fornire la prova contraria. In particolare, deve dimostrare, mediante informazioni e prove acquisite al processo con qualsiasi mezzo, l'esistenza di circostanze concrete che rendano la sua attività diversa dal modello normale cui si riferiscono i parametri e che giustifichino un reddito inferiore. Il semplice dissenso rispetto al risultato dello studio di settore non è sufficiente.
Norme richiamate
Art. 39 d.P.R. n. 600/1973
Disciplina i poteri di accertamento analitico e induttivo dell'Amministrazione finanziaria, nei cui ambiti può rientrare la rideterminazione del reddito.
Art. 62-bis d.l. n. 331/1993
Prevede l'elaborazione degli studi di settore quali strumenti di ricostruzione standardizzata dei ricavi e dei compensi.
Art. 62-sexies d.l. n. 331/1993
Consente l'utilizzo degli studi di settore nell'accertamento quando i ricavi o compensi dichiarati risultano non congrui rispetto agli indicatori standardizzati.
Cass. ord. n. 769/2019
Conferma che il contribuente deve fornire elementi concreti e specifici per dimostrare la non applicabilità del modello standard alla propria situazione e giustificare uno scostamento dal reddito presunto.
Massime di principio
- L'accertamento basato sugli studi di settore non è automaticamente definitivo: il contribuente può superarlo fornendo una prova contraria concreta, specifica e riferita alla propria attività.
- L'onere della prova contraria grava sul contribuente, che deve documentare le circostanze anomale o particolari, come crisi del settore, ubicazione sfavorevole, ridotta operatività, eventi straordinari o altri fattori incidenti sui ricavi.
- Non basta contestare genericamente l'attendibilità degli studi di settore o affermare che il reddito effettivo è inferiore: occorrono dati, documenti o altri elementi probatori acquisibili nel processo con qualsiasi mezzo.
- La prova deve dimostrare che l'attività concreta si discosta significativamente dal modello normale utilizzato dai parametri e che tale divergenza spiega il minor reddito dichiarato.
- In situazioni analoghe, è quindi essenziale partecipare al contraddittorio con l'Amministrazione e presentare tempestivamente una ricostruzione analitica delle peculiarità dell'attività e della relativa documentazione.
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