Cassazione Civile, Ordinanza n. 19518/2025 del 15/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato aveva proposto opposizione contro il decreto di revoca dell’ammissione al beneficio emesso nel giudizio di opposizione all’esecuzione. La revoca era stata disposta perché il giudice di merito aveva ritenuto temeraria e pretestuosa l’azione, proposta in relazione a un’esecuzione promossa dalla madre e dalla sorella su una quota ereditaria del debitore, per il recupero di assegni di mantenimento fissati in una sentenza di separazione. L’opponente sosteneva una parziale estinzione del credito esecutato, fondandosi su un atto giudiziario risalente proveniente dal difensore della controparte, dal quale pretendeva di desumere il pagamento di rate di mantenimento per un determinato periodo. Il tribunale ha respinto l’opposizione, confermando la revoca, ritenendo che l’unico elemento addotto avesse mera valenza indiziaria e fosse privo dei requisiti necessari per fondare una presunzione grave e precisa. Nel ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., assumendo che il giudice avesse erroneamente ritenuto necessario un pluralità di elementi presuntivi e avesse perciò escluso la sufficienza di un solo indizio. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, osservando che il tribunale non aveva affatto negato in astratto la possibilità di fondare il convincimento su un solo elemento presuntivo, ma aveva escluso in concreto che il fatto allegato avesse gravità e precisione sufficienti; la censura, quindi, mirava solo a prospettare una diversa valutazione inferenziale del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione del tribunale che aveva respinto l’opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato, rilevando che il ricorrente non aveva fornito un idoneo sostegno probatorio alle proprie difese e che il giudice di merito aveva correttamente applicato il criterio delle presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c. La Corte ha inoltre disposto la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici sono ammissibili solo se gravi, precise e concordanti; un solo elemento può bastare solo se possiede tali requisiti. La Corte ha chiarito che il giudice di merito non ha escluso in astratto la prova presuntiva unica, ma ha ritenuto che l’elemento allegato fosse solo indiziario e quindi insufficiente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ma la censura è stata ritenuta infondata perché diretta, in sostanza, a una diversa valutazione del fatto e delle inferenze probatorie.
art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
È la norma processuale richiamata per l’opposizione avverso il decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 702-bis c.p.c.
È stato richiamato quale rito utilizzato per l’opposizione al decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata resa nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, con definizione conforme alla proposta.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La Corte ha condannato la parte ricorrente al pagamento di somme ulteriori a titolo di responsabilità aggravata, in ragione dell’esito del giudizio definito in conformità alla proposta accelerata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ricorrendone i presupposti processuali.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- In tema di presunzioni semplici, la prova può fondarsi anche su un solo elemento indiziario, purché questo sia dotato di gravità e precisione; non è necessaria una pluralità di indizi in ogni caso.
- Il requisito della precisione riguarda il fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica; quello della gravità riguarda il grado di probabilità del fatto ignoto desumibile dal fatto noto; la concordanza opera normalmente solo quando vi sia pluralità di indizi.
- In sede di legittimità non è consentito censurare la decisione di merito limitandosi a proporre una diversa inferenza probabilistica del materiale probatorio, se il giudice ha correttamente applicato il paradigma legale delle presunzioni.
- Nel giudizio sull’ammissione o revoca del patrocinio a spese dello Stato, la manifesta infondatezza della pretesa e la colpa grave nella persistenza di difese non supportate da adeguato materiale probatorio possono giustificare la revoca del beneficio.
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