Cassazione Penale, Ordinanza n. 41315/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata rivalutazione nel merito dei capi di condanna pronunciati in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna resa per i delitti di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Nel ricorso per cassazione deduceva: 1) l'insussistenza del delitto di resistenza per mancanza di una vera e propria opposizione a un atto del pubblico ufficiale; 2) l'insussistenza del delitto di oltraggio per assenza del requisito della presenza di più persone; 3) l'erronea applicazione della recidiva, che chiedeva di escludere. La Corte rileva che la prima censura non era stata dedotta con l'atto di appello e dunque non era proponibile in cassazione; le altre doglianze erano ritenute generiche e reiterative di argomenti già vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata, senza confronto con la motivazione della Corte territoriale.
Norme richiamate
art. 609 c.p.p.
La censura non dedotta con l'atto di appello non può essere proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dalla norma, incluse spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono proponibili questioni nuove non dedotte con l'atto di appello, quando la doglianza presupponga un riesame di un profilo mai devoluto al giudice di merito.
- Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre argomenti già esaminati e motivatamente disattesi in appello, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi, è inammissibile per genericità.
- La censura sulla recidiva deve misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata: se la Corte territoriale espone ragioni logiche e non illogiche per il riconoscimento della recidiva, la doglianza meramente assertiva non supera il vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., comprese le spese di procedimento e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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