Sentenza del 23/05/2018 n. 2343 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Agevolazioni prima casa - Accorpamento di unità immobiliari - Accatastamento - Termine triennale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata: l'accorpamento catastale doveva essere concluso entro tre anni dall'acquisto. In mancanza di tale adempimento tempestivo, e non essendo stata dimostrata l'impossibilità di rispettare il termine per cause non imputabili al contribuente, l'agevolazione prima casa è stata revocata con recupero della maggiore imposta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente intendeva beneficiare dell'agevolazione prima casa acquistando due unità immobiliari contigue da accorpare in un'unica abitazione. L'accorpamento e il conseguente aggiornamento catastale, tuttavia, non erano stati completati entro il termine triennale. Il punto controverso riguardava quindi il termine entro il quale doveva essere concluso l'iter burocratico necessario a dimostrare la formazione di un'unica unità abitativa. È stato ritenuto che tale termine non potesse eccedere il termine decadenziale entro il quale l'Ufficio può recuperare l'indebita agevolazione.
Norme richiamate
Agevolazione prima casa e aliquota di registro ridotta
Il beneficio si applica all'acquisto di un'abitazione destinata a costituire un'unica unità abitativa, anche mediante accorpamento di unità immobiliari contigue.
L'accorpamento deve essere effettivo e risultare dal completamento delle necessarie variazioni catastali entro il termine utile.
Termine decadenziale triennale per il recupero dell'agevolazione
Il termine per provvedere all'accorpamento scade al massimo con quello decadenziale a sfavore dell'Ufficio.
Il contribuente non può rinviare indefinitamente l'accorpamento: l'adempimento deve essere completato entro tre anni, termine collegato alla decadenza dell'Amministrazione dal potere di recuperare l'imposta.
Massime di principio
- Quando l'agevolazione prima casa dipende dall'accorpamento di più unità immobiliari, non è sufficiente la mera intenzione del contribuente: l'unificazione deve essere concretamente realizzata e documentata.
- La variazione catastale e gli adempimenti burocratici devono essere completati entro il termine triennale; il semplice avvio della pratica non è normalmente sufficiente.
- Eventuali ritardi amministrativi devono essere provati in modo puntuale e devono dimostrare che il mancato rispetto del termine non dipende da inerzia o negligenza del contribuente.
- In assenza di prova di cause non imputabili, il mancato accorpamento entro il termine comporta la revoca dell'agevolazione e il recupero della maggiore imposta.
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