Cassazione Penale, Sentenza n. 22506/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Centi Riccardo era stato condannato in primo e secondo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale in relazione alla società fallita "RC di Centi R.s.r.l.". La contestazione riguardava presunte distrazioni di somme a favore della sua ditta individuale "R.C. di Riccardo Centi" (versamenti eccedenti le fatture), esborsi privi di giustificazione, liquidazione di compensi superiori alle buste paga e pagamenti preferenziali in danno della massa creditoria in epoca anteriore al fallimento. In cassazione il ricorrente deduceva un vizio di motivazione, lamentando l'errata interpretazione della documentazione e della relazione ex art. 33 legge fallimentare e l'assenza dell'elemento soggettivo (mancanza di consapevolezza di arrecare pregiudizio ai creditori), sostenendo che le operazioni fossero funzionali alla prosecuzione o al risanamento dell'impresa e non a fini personali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza della necessaria specificità: il ricorrente si è limitato a ripetere la motivazione di merito, dottrina e giurisprudenza e a formulare deduzioni generiche e assertive senza indicare violazioni di legge o vizi concreti (travisamento di prove, illogicità manifesta) idonei a giustificare il sindacato di legittimità. Per effetto dell'inammissibilità e in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende. Non sono state liquidate somme a favore della parte civile, atteso che essa non è intervenuta nella discussione in pubblica udienza.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. e), ultima parte
Limite del sindacato della Cassazione: è possibile censurare la motivazione del giudice di merito solo nei casi previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e) (es. errore nella lettura degli atti interni) e non per una generica rivalutazione dei fatti e delle prove
art. 616 cod. proc. pen.
Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
art. 33 legge fallimentare
La relazione ex art. 33 (relazione del curatore o dell'organo incaricato) e la documentazione fallimentare possono essere utilizzate dal giudice come fonti di accertamento dei fatti rilevanti ai fini della bancarotta; la loro interpretazione in sede di merito non è sindacabile in cassazione salvo specifici vizi di legge
Massime di principio
- La Corte di cassazione verifica la correttezza del procedimento logico-giustificativo del giudice di merito, ma non può sostituirsi al giudice di fatto: i ricorsi generici che chiedono una rivalutazione dei fatti sono inammissibili
- Per impugnare una sentenza di merito in cassazione occorre indicare con precisione norme violate, errori di diritto o travisamenti di prova riconducibili ai limiti dell'art. 606 cod. proc. pen.; mere contestazioni della valutazione probatoria o riferimenti dottrinali non sono sufficienti
- Se si contesta l'elemento soggettivo di reati fallimentari (es. bancarotta fraudolenta), il ricorso deve puntare su specifiche carenze probatorie o su errori di diritto nella ricostruzione dell'elemento psicologico, non su affermazioni generiche di innocenza o buone intenzioni
- Le operazioni poste in essere dall'imprenditore (pagamenti a fornitori collegati, liquidazione di compensi) possono essere legittime se documentate come funzionali alla continuità aziendale; in mancanza di documentazione probatoria che giustifichi i versamenti, i giudici di merito possono ritenere sussistente la distrazione o la preferenza
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente rischia la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616; inoltre la parte civile che non interviene nella discussione orale difficilmente ottiene la liquidazione delle proprie spese
- Nella redazione del ricorso in cassazione è fondamentale la specificità: indicare i punti precisi di motivazione contestati, le pagine e le citazioni processuali rilevanti e formulare censure qualificabili nell'ambito delle ipotesi di ammissibilità previste dalla legge
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