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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2490/2022 del 21/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di restituzione di un'autovettura sottoposta a sequestro probatorio nell'ambito del reato di cui all'art. 648-bis c.p.; il ricorrente sosteneva che documenti prodotti dimostravano la legittima provenienza del veicolo e che accertamenti di polizia giudiziaria successivi al sequestro confermavano tale provenienza

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il ricorrente non ha provato la proprietà del veicolo né ha contrastato specificamente le ragioni indicate dal GIP: la targa di prova non riconosciuta dal presunto avente diritto, la carta di circolazione in lingua straniera non intestata al ricorrente e l'impossibilità di verificare la giustificazione della detenzione "in conto vendita". Tali elementi, unitamente a indagini ancora in corso, giustificavano il mantenimento del sequestro. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende

Norme richiamate

  • art. 263, comma 5, c.p.p.

    art. 263, comma 5, cod. proc. pen.

    Regola l'opposizione agli atti del giudice; la Corte ha applicato il principio per cui il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata, mentre la mancata contestazione di punti centrali della motivazione può determinarne l'inammissibilità

  • art. 648-bis c.p.

    Norma penale relativa al trasferimento o alla detenzione di cose provenienti da delitto; il veicolo è stato sequestrato come elemento probatorio in relazione a questo reato e la sua possibile provenienza illecita giustifica il mantenimento del sequestro

  • sanzione alla Cassa delle Ammende

    Potere del giudice di condannare alla somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di responsabilità del ricorrente nell'instaurazione di un procedimento infondato o per gravi irregolarità procedurali; qui commisurata al grado di colpa per l'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Chi chiede la restituzione di un bene sequestrato deve provare il proprio diritto reale o il lecito possesso e la legittima provenienza del bene; mere allegazioni non documentate sono insufficienti
  • Nel ricorso di impugnazione è imprescindibile confrontarsi concretamente con i punti della motivazione che giustificano il provvedimento impugnato; l'omissione di una replica su elementi decisivi può determinare l'inammissibilità
  • Documenti in lingua straniera o targhe/registrazioni non riconducibili al ricorrente richiedono verifiche idonee; la loro presenza può legittimare il mantenimento del sequestro in presenza di fondati sospetti
  • Indagini di polizia giudiziaria ancora in corso e indizi di possibile illecita provenienza costituiscono ragione sufficiente per proseguire il vincolo cautelare sul bene
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle Ammende se il ricorso è ritenuto frutto di negligenza o di una valutazione non sufficientemente fondata

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