Cassazione Penale, Sentenza n. 13991/2024 del 05/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità della perizia balistica per violazione del contraddittorio e mancata comunicazione al consulente della difesa del prosieguo delle operazioni peritali (violazione artt. 125, 229 c.p.p.); 2) censura della perizia balistica e della valutazione probatoria (violazione artt. 125, 192, 546 c.p.p.), con contestazione della compatibilità balistica dei proiettili e della canna, osservazioni sullo stato d'uso dell'arma e sulla valutazione dei filmati e degli spostamenti dell'imputato e deduzione che l'alibi non sarebbe falso ma soltanto impreciso; 3) vizio per errata applicazione dell'aggravante del nesso teleologico (art. 61, n.2 c.p.) sostenendo l'abrogazione implicita a seguito delle modifiche all'art. 81 c.p.; impugnata anche l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di parziale rinnovazione della perizia balistica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la valutazione di merito. Restano dunque confermate la sentenza di condanna di primo grado e la conferma in appello: Mameli ritenuto responsabile di omicidio volontario (artt. 575, 576 n.1 c.p. in relazione all'art. 61 n.2 e art. 577 n.4 in relazione all'art. 61 n.1), rapina (art. 628, commi 1 e 3, con aggravanti per uso d'arma e vittima ultrasessantacinquenne) e porto/detenzione di arma in luogo pubblico (legge 02/10/1967 n.895, come modificata). Pena definitiva: anni ventidue e mesi sei di reclusione, con applicazione delle pene accessorie (interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale durante l'espiazione), misura di sicurezza della libertà vigilata per 3 anni a pena espia ta, confisca dell'arma e munizioni; condanna al risarcimento dei danni alle parti civili con provvisionale di euro 24.350,00 per ciascuna. La Cassazione ha ritenuto non fondate le doglianze su nullità della perizia, sulla valutazione della prova scientifica e sull'incompatibilità fra continuazione e nesso teleologico. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese liquidate per le parti civili indicate.
Norme richiamate
art. 575 cod. pen.
Delitto di omicidio volontario contestato come titolo principale della responsabilità per la morte cagionata con due colpi di pistola
art. 576 n.1 cod. pen.
Aggravante della premeditazione contestata ma poi esclusa in presenza di altri elementi (la Corte ha escluso la premeditazione)
art. 577 n.4 cod. pen.
Circostanza aggravante applicata in relazione ai fatti, valutata insieme alle altre circostanze
art. 628 cod. pen.
Rapina contestata perché la sottrazione del portafogli è stata posta in essere con violenza (spari) per trarne ingiusto profitto; inclusa l'aggravante dell'uso dell'arma e della vulnerabilità della vittima ultrasessantacinquenne
Legge 02/10/1967 n.895 (artt. 4 e 7) e modifiche (legge 14/10/1974 n.497)
Normativa relativa al porto in luogo pubblico di arma da fuoco; contestata e riconosciuta la violazione con sequestro/confisca dell'arma
art. 229, comma 2 c.p.p.
Regola sulla comunicazione delle operazioni peritali: la notifica iniziale dell'avvio delle operazioni soddisfa l'obbligo informativo per le parti presenti; non è necessaria una ulteriore comunicazione per ogni prosieguo se le parti erano edotte
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di cassazione; il ricorso è stato valutato nei termini di tale articolo e ritenuto inammissibile per apoditticità o per essere deduzione di mero fatto
art. 61 n.2 cod. pen.
Aggravante del nesso teleologico (strumentalità di un reato rispetto ad un altro): la Corte conferma la possibilità di cumulare tale aggravante con il vincolo della continuazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamo formale: limiti di sintesi nella esposizione dei motivi nel ricorso per cassazione (il ricorso è stato riassunto nei limiti previsti)
Massime di principio
- La comunicazione dell'avvio delle operazioni peritali soddisfa l'obbligo di informazione: non sempre la mancata notifica di un rinvio integra nullità se le parti erano regolarmente edotte del procedimento e/o hanno previamente acconsentito alla prosecuzione in loro assenza
- Il giudice di merito ha ampio margine nella valutazione della prova scientifica; la Cassazione sindaca la correttezza metodologica e la razionalità della motivazione, non la veridicità scientifica di dettaglio: occorre dimostrare 'seria confutazione' per invalidare risultati peritali
- Il vizio di 'travisamento della prova' ammissibile in cassazione è circoscritto: si può censurare solo l'errata trasposizione di elementi probatori decisivi, non la rivalutazione del significato fattuale degli stessi
- Un alibi fallito per imprecisioni non comporta automaticamente favore per l'imputato; un alibi palesemente mendace, costruito e contraddetto da elementi concreti, può invece essere valutato come indizio di responsabilità
- La doppia qualificazione di istituti sanzionatori (es. continuazione e aggravante del nesso teleologico) è possibile: non sussiste incompatibilità logico-giuridica automatica tra continuazione e l'applicazione dell'aggravante teleologica
- Nei giudizi di fatto (es. interpretazione di filmati, valutazione dei movimenti ripresi) la valutazione resta di pertinenza del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è mancante o contraddittoria
- La prova balistica, se supportata da perizia coerente e confrontata con le osservazioni della difesa, può essere ritenuta decisiva; la semplice critica tecnica non è sufficiente a rovesciare una valutazione motivata
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