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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49612/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della sentenza di merito che li aveva condannati per: 1) tentata estorsione aggravata (art. 56-629 c.p.); 2) tentato omicidio pluriaggravato e violazioni in materia di armi (pistola cal. 7,65 e silenziatore) (capi 2 e 3); 4) illegale detenzione di arma (solo Randone). Le censure principale contestavano: carenze e contraddittorietà di motivazione (anche ex art.192 c.p.p.), difetti nella valutazione della prova indiziaria (gravità, precisione e concordanza), la qualificazione giuridica dei fatti (tipizzazione del tentato omicidio e degli elementi aggravanti, compresa l'aggravante di cui all'art.7 L. n.203/1991 e l'art.416 bis.1 c.p.), la sussistenza della recidiva qualificata, la premeditazione e il nesso teleologico tra estorsione e attentato, nonché questioni sulla quantificazione della provvisionale e sul riconoscimento o meno di circostanze attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi: ha confermato le condanne relative al capo 1 (tentata estorsione in concorso) e al capo 4 (illecita detenzione di arma, per Randone), rigettando le censure su tali profili; ha però annullato la sentenza impugnata quanto ai capi 2 e 3 (tentato omicidio e reati connessi in materia di armi) per carenza di adeguata valutazione del compendio indiziario (mancanza di univocità, gravità e concatenazione degli indizi, anche alla luce del lungo intervallo temporale tra la conversazione del 2007 e l'agguato del 2009) e ha altresì annullato i punti relativi alla configurabilità dell'aggravante ex art. 416 bis.1 c.p.; per questi profili la Cassazione ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna per nuovo giudizio. Le altre censure sono state respinte. Restano quindi in piedi le condanne per estorsione e per l'illecita detenzione di arma; il trattamento sanzionatorio complessivo dovrà essere ricalcolato in sede di rinvio. La Corte ha altresì disposto il ristoro alla parte civile per le spese di cassazione e che le questioni sulla provvisionale siano riesaminate in funzione dei reati definitivamente accertati.

Norme richiamate

  • art. 56 e art. 629 cod. pen.

    Riferite al tentativo di estorsione contestato: la Corte territoriale e la Cassazione riconoscono la natura estorsiva della conversazione registrata e la qualificano come tentativo, confermando che la pressione esercitata era finalizzata ad escludere l'attività concorrente della vittima, quindi una pretesa economico-patrimoniale.

  • art. 416 bis.1 cod. pen.

    Aggravante di tipo 'agevolazione mafiosa'. La Cassazione ha ritenuto che la motivazione fosse insufficiente a dimostrare in che cosa consista l'agevolazione e a beneficio di quale consorteria; pertanto la configurabilità dell'aggravante è stata annullata e rinviata.

  • art. 628, comma 3, n.1 cod. pen.

    Aggravante per la pluralità di persone riunite nella commissione della minaccia/violenza. La sentenza di merito l'ha ritenuta applicabile in relazione all'incontro al bar cui partecipavano più soggetti, valutazione confermata in parte dalla Cassazione rispetto al capo estorsione.

  • art. 7 Legge n. 203 del 1991

    Norma citata come aggravante speciale: la Cassazione ha riconosciuto la necessità di un esame puntuale della sua applicabilità e ha annullato per quanto riguarda alcuni aspetti che richiedono nuovo esame in sede di rinvio.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in rapporto ai doveri di motivazione del giudice; i ricorrenti hanno contestato violazioni di legge e carenze di motivazione ex art.192 e la Cassazione ha verificato la congruità e sufficienza della motivazione, accogliendo le censure solo per i capi 2 e 3.

  • art. 539 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla provvisionale: la Cassazione ha ritenuto che, essendo ancora pendente il riesame di reati e aggravanti, la determinazione della provvisionale debba essere riconsiderata nel giudizio di rinvio.

  • art. 112 cod. pen. / art. 114 cod. pen. (richiami difensivi)

    Richiami difensivi relativi a possibili attenuanti o aggravanti previste dalla normativa: la Cassazione ha rimesso al giudizio di rinvio la verifica della ricorrenza di specifiche aggravanti e attenuanti (inclusa la recidiva qualificata e le attenuanti richieste).

  • Giurisprudenza di riferimento (Sez.1 e Sez.2, pronunce citate)

    La Corte ha richiamato i principi di legittimità sulla valutazione della prova indiziaria (necessità di gravità, precisione e concordanza; esame globale e non atomistico degli indizi) e sul riconoscimento delle aggravanti in presenza di pluralità di persone.

Massime di principio

  • La prova indiziaria richiede gravità, precisione e concordanza: il giudice deve valutare singolarmente la certezza di ciascun indizio e poi il loro insieme in modo unitario; indizi singoli e temporaneamente lontani dall'evento principale possono non essere sufficienti per la condanna.
  • Una registrazione ambientale può costituire prova decisiva per fatti come l'estorsione se l'attribuzione delle voci e il contenuto sono chiaramente accertati mediante perizia, ma la sola registrazione non basta necessariamente a provare reati connessi avvenuti molto tempo dopo senza elementi di collegamento intermedi.
  • L'aggravante per pluralità di persone (art. 628 c.p.) si applica quando la presenza simultanea di più soggetti aumenta la pressione sulla vittima; non è richiesto che tutti abbiano un interesse economico diretto, è sufficiente un contributo consapevole alla minaccia.
  • L'aggravante 'di tipo mafioso' (art. 416 bis.1 c.p.) richiede motivazione specifica: non è sufficiente richiamare genericamente la forza intimidatrice del vincolo associativo, bisogna indicare in che cosa consista l'agevolazione e a favore di quale gruppo.
  • Il nesso teleologico tra reati (es. estorsione e tentato omicidio) deve essere dimostrato con elementi concreti che colleghino le finalità e gli sviluppi fattuali; la mera contiguità cronologica o il riferimento a precedenti minacce non sempre bastano.
  • In caso di annullamento parziale e rinvio, il trattamento sanzionatorio e la quantificazione delle provvisionali devono essere riconsiderati in base ai reati e alle aggravanti che alla fine risultino definitivamente accertati.

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