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Ordinanza

Ordinanza n. 14815/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 2211/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 8428/2020, pubblicata in data 09/03/2021, notificata in data 23/04/2021, passata in giudicato. Nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202515238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione da parte dell'Amministrazione di una sentenza del Tribunale ordinario di Roma relativa alla ricostruzione della carriera

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato, chiedendo anche la fissazione di una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L'Amministrazione ha depositato documentazione e l'USR Lazio ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, sostenendo l'avvenuta esecuzione del giudicato. Il ricorrente, invece, ha dedotto che l'adempimento non fosse integrale, poiché mancava ancora la cosiddetta esecuzione giuridica, consistente nella ricostruzione della carriera conformemente al contenuto della sentenza del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso se il giudicato sia stato integralmente eseguito né se sussistano i presupposti per la cessazione della materia del contendere o per la fissazione della penalità di mora. Ha ritenuto necessario acquisire dall'Amministrazione chiarimenti scritti sul punto specifico della ricostruzione della carriera e ha disposto un incombente istruttorio, assegnando il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha avvertito che la mancata esecuzione dell'incombente potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente

    La disposizione è richiamata quale fondamento della richiesta di fissazione di una somma dovuta dall'Amministrazione per successive violazioni, inosservanze o ritardi nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    È richiamato in relazione alla richiesta dell'Amministrazione di dichiarare cessata la materia del contendere per l'avvenuta esecuzione del giudicato.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    la mancata esecuzione dell'incombente istruttorio potrà essere valutata

    Il TAR avverte che l'eventuale mancata produzione dei chiarimenti richiesti potrà essere valutata ai fini della decisione secondo la disciplina dell'istruttoria processuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione deduce di avere eseguito il giudicato ma il ricorrente contesta l'integralità dell'adempimento, il giudice può disporre specifici chiarimenti scritti e documentazione prima di decidere sulla cessazione della materia del contendere.
  • L'esecuzione di un giudicato relativo alla ricostruzione della carriera di un dipendente pubblico può richiedere non soltanto adempimenti materiali o contabili, ma anche la ricostruzione giuridica della carriera in conformità al contenuto vincolante della pronuncia.
  • La richiesta di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. resta da valutare in relazione all'accertamento dell'effettiva e integrale esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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