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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00977/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Nel procedimento davanti al GIP del Tribunale di Castrovillari, l'imputato aveva chiesto l'applicazione della pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; il GIP, con ordinanza del 9 maggio 2024, rigettava la richiesta. Contro tale rigetto l'imputato, tramite difensore, proponeva ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione. La censura, per come emerge dal testo, investiva la legittimità del rigetto dell'istanza di patteggiamento e, in sostanza, la possibilità di impugnare autonomamente l'ordinanza di diniego.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Osserva che l'ordinanza con cui il GIP rigetta la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. non è immediatamente e direttamente impugnabile, in applicazione del principio di tassatività delle impugnazioni. Il provvedimento è non definitivo, la richiesta può essere riproposta e il diniego può essere censurato solo unitamente alla sentenza che definisce il giudizio. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina la richiesta di applicazione della pena concordata; il suo rigetto da parte del GIP non è autonomamente ricorribile per cassazione.

  • art. 448, comma 2, c.p.p.

    non prevede l'autonoma impugnabilità del provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione della pena presentata ex art. 444 c.p.p.; la relativa questione di legittimità costituzionale è ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 111 Cost.

    richiamato solo indirettamente nel riferimento al sistema delle impugnazioni; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • L'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che rigetta la richiesta di applicazione della pena concordata non è immediatamente ricorribile per cassazione, perché il provvedimento non ha carattere definitivo.
  • In materia di impugnazioni opera il principio di tassatività: un mezzo di impugnazione è esperibile solo se espressamente previsto dalla legge.
  • Il diniego del patteggiamento può essere censurato soltanto insieme alla sentenza che definisce il giudizio, poiché la richiesta può essere rinnovata e la pena concordata può essere ancora applicata nel corso del processo ordinario.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa del ricorrente, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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