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Sentenza

Sentenza n. 1456/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento – sezione lavoro, n. 1602/2025, recante condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva di ferie non godute e festività soppresse

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a pagarle € 1.533,11, oltre interessi legali dal sorgere del diritto fino all’effettivo soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. Ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata esecuzione. Il giudice ha accertato che la sentenza era stata ritualmente notificata, era passata in giudicato ed era decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato e di pagare le somme dovute secondo quanto stabilito dalla sentenza del giudice ordinario, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente dello stesso ufficio; il commissario dovrà adempiere entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta della ricorrente e non percepirà compenso. È stata inoltre prevista la trasmissione al TAR di una relazione sugli adempimenti eseguiti. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché il credito riconosciuto dal giudicato produce già interessi dal sorgere del diritto fino al pagamento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’Amministrazione inadempiente.

  • art. 114, comma 4, lett. e), d.lgs. n. 104/2010

    Consente la condanna al pagamento di una penalità di mora; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta perché il credito era già assistito dalla decorrenza degli interessi dal sorgere del diritto fino al pagamento.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    È richiamato quale disposizione rilevante ai fini del decorso del termine di legge per l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria derivante dal giudicato.

  • d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni

    È stato utilizzato analogicamente come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, avuto riguardo ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il provvedimento giurisdizionale sia stato notificato all’Amministrazione, sia passato in giudicato e sia decorso il termine di legge per l’adempimento, il giudice amministrativo può dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato fissando un termine per il pagamento o per l’adozione degli atti necessari.
  • In caso di inutile decorso del termine assegnato per l’adempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuandolo nell’organo o funzionario competente e prevedendo un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva, previa richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione a un’obbligazione pecuniaria già riconosciuta dal giudicato, la somma dovuta produca interessi dal sorgere del diritto fino all’effettivo pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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