Sentenza n. 1936/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo, derivante dalla sentenza del Tribunale ordinario di Verona, Sezione Lavoro, n. 169/2024 passata in giudicato, di attribuire la Carta elettronica del docente e accreditare il beneficio per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre agli accessori dovuti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Verona, Sezione Lavoro, n. 169/2024, pubblicata l’8 marzo 2024, notificata il 15 marzo 2024 e passata in giudicato. Quel titolo aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuo di 500 euro tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero a emettere la Carta, accreditare le somme e corrispondere la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all’effettiva attribuzione. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto che fosse ordinato al Ministero di adempiere. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: ha ritenuto ammissibile la domanda, essendo provati il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione. Nel merito, la documentazione non dimostrava l’adempimento delle obbligazioni stabilite dalla sentenza del giudice del lavoro. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente presso il Ministero, con facoltà di delega e subdelega: il commissario dovrà attivarsi, su istanza del ricorrente, dopo la scadenza infruttuosa del termine e provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato a pagare le spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Deve pertanto essere dichiarato l’obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
In sede di ottemperanza, accertato l’inadempimento, il giudice ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato entro il termine fissato e può nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Sussistono, infatti, i requisiti di ammissibilità della domanda, perché il ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni - dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione - di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997.
La domanda di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione è ammissibile, nel caso deciso, una volta provati il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione.
art. 1 l. 107/2015
dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 (quanto a Bonomi Laura), per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 (quanto a Cozzolino Tommaso), per gli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 (quanto a Sponda Barbara);
La disposizione è richiamata quale fondamento del beneficio annuo di 500 euro per l’aggiornamento e la formazione del docente, attribuito nel caso concreto per gli anni scolastici indicati nel titolo esecutivo.
Massime di principio
- La domanda di ottemperanza a un titolo giudiziale nei confronti di un’amministrazione è ammissibile quando il ricorrente prova il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione.
- Se la documentazione non dimostra l’adempimento degli obblighi derivanti dal titolo giudiziale, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di eseguirlo entro un termine determinato e può nominare un commissario ad acta, incaricato di intervenire su istanza di parte dopo l’inutile scadenza del termine assegnato.
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