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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17135/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Avolio era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all'art. 319-quater c.p. (riqualificazione dell'originaria imputazione ex art. 317 c.p.): in qualità di Maresciallo dei Carabinieri, dopo il sequestro di alcuni apparecchi di gioco presso il 'Bar Betting Caffè', avrebbe abusato della propria qualità inducendo Antonio Castellano a consegnargli 200 euro prospettandogli la possibilità di rimuovere i sigilli e di avvisarlo in caso di controlli. In Cassazione il difensore ha proposto ricorso articolando tre censure: (1) mancata assunzione di una prova decisiva consistente in perizia sull'apparecchio di videoregistrazione per accertare anomalie e discrasie temporali; (2) vizi di mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla circostanza della consegna dei 200 euro; (3) esclusione del requisito dell'induzione previsto dall'art. 319-quater c.p., poiché Castellano sarebbe soggetto estraneo alla gestione del bar.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere fondato su motivi generici, versati in fatto e manifestamente infondati. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la perizia richiesta non fosse prova 'decisiva' ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p., richiamando il principio secondo cui l'accertamento peritale è mezzo neutro di prova rimesso alla discrezionalità del giudice e la mancata esecuzione non è censurabile in Cassazione se sorretta da adeguata motivazione; inoltre la sentenza di merito aveva adeguatamente motivato il diniego definendo la perizia esplorativa e non giustificata alla luce degli elementi acquisiti. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico e inammissibile perché il ricorrente ha cumulato vizi eterogenei della motivazione senza indicare concretamente in quale punto essa manchi o sia contraddittoria. Il terzo motivo è stato dichiarato generico e richiesto a riconsiderare fatti e valutazioni di merito, cosa non consentita in sede di legittimità; la Corte ha confermato che la gestione del locale era affidata a Castellano e che la consegna del denaro risultava dalle dichiarazioni testimoniali oltre che dalle immagini. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 319-quater cod. pen.

    La norma è stata applicata nella sua configurazione di reato corruttivo; la Corte ha ritenuto sussistente il requisito dell'induzione in capo all'imputato, valorizzando comportamento, prospettazioni e consegna del denaro.

  • art. 317 cod. pen.

    Richiamata come riferimento all'originaria imputazione riqualificata poi nell'art. 319-quater; utile per il quadro fattuale iniziale.

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato la disposizione restringendone l'ambito: la dedotta omissione di indagine peritale non costituisce motivo di cassazione salvo che si tratti di prova decisiva, vale a dire tale che, se acquisita, avrebbe certamente determinato diversa pronuncia.

  • art. 495, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente nel contesto della nozione di prova decisiva e delle prove a discarico cui l'art. 606 fa riferimento.

  • Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense (17/12/2015)

    Utilizzato come criterio interpretativo in tema di regole redazionali dei motivi di ricorso: i motivi devono essere specifici e ben delimitati.

  • art. 154 ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti a carico della cancelleria successivi alla sentenza; la Corte dispone l'invio degli atti conformemente a tale disposizione.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione al criterio della colpa nella proposizione del ricorso e alla legittimità della condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La perizia tecnica non è automaticamente 'prova decisiva': per chiedere la Cassazione per omessa perizia occorre dimostrare che l'accertamento avrebbe certamente determinato una sentenza diversa; la valutazione di necessità della perizia è giudizio di merito non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici: non è ammesso il c.d. 'coacervo' di censure (mancanza, contraddittorietà, illogicità) senza l'indicazione puntuale delle parti della motivazione che si censurano; la loro genericità comporta l'inammissibilità.
  • La Corte di Cassazione non è sede di rinnovazione del giudizio di merito: le questioni che impongono una diversa valutazione dei fatti o della prova sono estranee al controllo di legittimità se non collegate a vizi giuridici specifici.
  • La qualificazione del soggetto 'indotto' ex art. 319-quater c.p. si fonda su elementi di fatto e di condotta (prospettazioni, contesto, comportamento della vittima); contestare solo la titolarità formale dell'esercizio non è sufficiente se l'istruttoria dimostra la gestione effettiva da parte della persona che consegna il denaro.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve valutare il rischio di condanna alle spese e alla corresponsione di somme alla Cassa delle ammende, specie quando il ricorso risulti manifestamente infondato o proposto con colpa.

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