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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7583/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I difensori impugnano l'ordinanza del Tribunale del Riesame che, in parziale accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ha sostituito la misura non custodiale del divieto di dimora nel Comune di Napoli con la misura degli arresti domiciliari nei confronti dei ricorrenti per numerosi episodi di tentato furto aggravato. Il ricorso in Cassazione (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) lamenta inosservanza di norme processuali e di valutazione delle prove (richiamando artt. 274 e 275 c.p.p.), sostenendo che i giudici non avrebbero considerato la risalenza temporale degli episodi, il comportamento rispettoso delle prescrizioni da parte degli indagati e il fatto che per un episodio successivo, analogo, erano stati sottoposti solo all'obbligo di firma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse svolto una motivazione ampia, logica e coerente, ricostruendo la dinamica dei fatti e valorizzando i numerosi riscontri investigativi convergenti, i precedenti penali specifici, il carattere predatorio delle condotte e la pervicacia degli indagati. Il Tribunale aveva quindi ritenuto inadeguata la misura non custodiale e giustificata la scelta degli arresti domiciliari, anche per il rischio di reiterazione del reato al di fuori del Comune di Napoli e per l'assenza di segni di ravvedimento. La Cassazione ha inoltre richiamato il criterio di revisione limitata del giudice di legittimità nei giudizi cautelari (verifica di completezza, logicità e non contraddittorietà delle ragioni), ritenendo che i ricorrenti non abbiano confutato le argomentazioni e condannandoli al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma richiamata per la tipologia di ipotesi formulata in primo grado (riferimento alla fattispecie associativa come contestazione iniziale). Nel contesto ha valore indicativo dell'inquadramento dell'ipotesi accusatoria oggetto di valutazione cautelare.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Norma richiamata per la presentazione della requisitoria scritta da parte del Pubblico Ministero; contestualizza la modalità procedurale utilizzata dal PM in Cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento del motivo di ricorso in Cassazione: vizio per inosservanza di legge penale o processuale.

  • artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dai ricorrenti in relazione alla valutazione della prova e delle prove indiziarie; i ricorrenti censuravano la valutazione indiziaria operata dal giudice del riesame invocando queste disposizioni.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato nella motivazione come modello del procedimento incidentale de libertate: la pronuncia cautelare deve conformarsi a criteri analoghi a quelli del giudizio definitivo, adattati alla natura indiziaria della decisione.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Citato come riferimento alle regole di valutazione probatoria adattate al procedimento cautelare; usato per spiegare il modello di giudizio prognostico.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per il versamento in favore della Cassa delle Ammende a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Quando si impugna la sostituzione o l'aggravamento di una misura cautelare, il giudice valuta la completezza e la coerenza del quadro indiziario complessivo (non singoli elementi isolati). È quindi fondamentale contestare specificamente la logica e la non contraddittorietà delle argomentazioni del giudice di merito.
  • Elementi che rafforzano la gravità indiziaria e giustificano misure più afflittive sono: riscontri investigativi convergenti, precedenti penali specifici, carattere predatorio o pervicace delle condotte e assenza di segni di ravvedimento; anche la possibilità di reiterazione del reato in altro territorio è rilevante.
  • La risalenza temporale degli episodi e l'ottemperanza a misure non coercitive possono essere utilizzate a difesa, ma devono essere provate e contestualizzate in modo puntuale: una mera eccezione generica alla motivazione del giudice del riesame rischia di essere inidonea in Cassazione.
  • In sede di legittimità il controllo è limitato alla verifica della completezza, logicità e non contraddittorietà della motivazione cautelare; la Corte non procede a una rivalutazione autonoma delle prove.
  • Chi propone ricorso deve affrontare e confutare specificamente le argomentazioni del giudice del riesame; l'omessa contestazione puntuale delle logicali valutazioni motivazionali può comportare l'inammissibilità del ricorso e l'addebitamento delle spese.

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