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Sentenza

Sentenza del 22/06/2018 n. 16544 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Associazione ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche relativa a un avviso di accertamento per maggiori IRPEG, IRAP e IVA dell'anno 2003. L'Amministrazione aveva contestato la natura non commerciale dell'ente, ritenendo che esso gestisse in realtà una sala Bingo e proseguisse l'attività commerciale precedentemente svolta dalla XX Srl. La ricorrente ha sostenuto l'applicabilità delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali e ha contestato, inoltre, la determinazione della base imponibile, l'omessa valutazione di una sentenza penale e la motivazione della CTR sull'organizzazione associativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo principale, precisando che la CTR non aveva escluso in astratto le agevolazioni per le associazioni ricreative, ma aveva accertato in concreto la natura commerciale dell'attività svolta e l'assenza dei requisiti sostanziali dell'ente non profit, tra cui un'effettiva organizzazione democratica interna. Il motivo relativo alla deduzione dei costi è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, così come quello riguardante la sentenza penale. La sentenza penale, inoltre, non vincolava automaticamente il giudice tributario, poiché riguardava un oggetto diverso, non risultava provato il suo passaggio in giudicato e l'Agenzia delle entrate non era stata parte di quel giudizio. È stato infine respinto anche il motivo relativo all'insufficiente o contraddittoria motivazione, essendo la valutazione della CTR coerente e adeguatamente argomentata. L'Associazione è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.200 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 148, commi 3 e 8, TUIR

    Il comma 3 prevede la cosiddetta "decommercializzazione" delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e rivolte agli associati; il comma 8, lett. e), richiede il rispetto di effettivi criteri di democraticità interna.

    Le agevolazioni fiscali per gli enti associativi non operano automaticamente sulla base della sola forma giuridica o della qualificazione statutaria. È necessario che l'ente possieda e dimostri concretamente i requisiti sostanziali previsti dalla norma e che l'attività sia realmente istituzionale, rivolta agli associati e non riconducibile a un'attività d'impresa.

  • Art. 4, commi 4 e 6, D.P.R. 633/1972

    Disposizioni relative alla rilevanza ai fini IVA delle attività svolte dagli enti associativi.

    Il regime IVA agevolato o di esclusione dipende dalla reale natura dell'attività e dal possesso dei requisiti dell'ente; non è sufficiente la mera denominazione associativa quando l'attività concretamente esercitata ha natura commerciale.

  • Art. 37-bis, D.P.R. 600/1973, vigente ratione temporis

    Norma antielusiva generale applicabile nel periodo considerato.

    La Corte ha chiarito che l'accertamento non si fondava necessariamente sull'applicazione della norma antielusiva, ma direttamente sulla constatazione della natura commerciale effettiva dell'attività svolta dall'associazione.

  • Art. 7, comma 4, D.Lgs. 546/1992

    Nel processo tributario non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

    Le regole probatorie del processo tributario sono diverse da quelle del processo penale e consentono, tra l'altro, l'utilizzo di presunzioni semplici. Perciò una sentenza penale, anche definitiva, non determina automaticamente l'esito del giudizio tributario.

  • Art. 116 c.p.c.

    Principio del libero apprezzamento delle prove.

    Il giudice tributario deve valutare autonomamente il contenuto della sentenza penale e confrontarlo con gli elementi acquisiti nel processo tributario, senza recepirne automaticamente le conclusioni.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis

    "Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione" su un fatto controverso e decisivo.

    Il vizio di motivazione è configurabile solo in presenza di un reale vuoto o di una contraddizione insanabile nella motivazione su un fatto storico decisivo; non consente di chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione degli elementi di fatto.

  • Art. 378 c.p.c.

    Disciplina del deposito delle memorie nel giudizio di cassazione.

    La norma è richiamata in relazione alla memoria depositata dalla ricorrente, senza che ciò abbia modificato l'esito del giudizio.

Massime di principio

  • La forma associativa e l'assenza di scopo di lucro dichiarata nello statuto non sono sufficienti per ottenere il trattamento fiscale degli enti non commerciali: conta l'attività concretamente svolta e il modo effettivo di funzionamento dell'ente.
  • Quando un'associazione svolge un'attività organizzata, stabile e remunerativa, soprattutto in continuità con un'impresa preesistente, l'Amministrazione può riqualificarla come attività commerciale se emergono elementi incompatibili con una reale finalità non profit.
  • Per beneficiare delle agevolazioni associative occorre dimostrare anche l'effettiva democraticità interna, la partecipazione dei soci, la regolarità delle assemblee e la coerenza tra attività svolta e scopi istituzionali.
  • Le sentenze penali non vincolano automaticamente il giudice tributario: devono essere valutate insieme alle altre prove e non possono essere opposte all'Amministrazione finanziaria se questa non era parte del processo penale.
  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile trascrivere o indicare con precisione gli atti processuali e le deduzioni già formulate nei precedenti gradi; le questioni nuove o non documentate possono essere dichiarate inammissibili.
  • La Corte di cassazione non riesamina normalmente il merito della valutazione probatoria compiuta dal giudice tributario, purché la motivazione sia coerente, comprensibile e non presenti lacune decisive.

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