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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4561/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

M.I. impugnava per vizio di motivazione sostenendo l'incompatibilità del teste B.D., che in fase di denuncia/querela aveva svolto funzioni di interprete/ausiliario della polizia giudiziaria e poi era stato escusso come persona informata sui fatti, con richiamo agli artt. 144, comma 1, lett. d) e 197 c.p.p., chiedendo la nullità o l'inutilizzabilità degli atti compiuti alla sua presenza. B.M. impugnava esclusivamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche e denunciava eccessiva dosimetria per non avere valutato la presunta collaborazione dell'imputato nelle indagini (segnalazione del terzo complice) e per aver dato troppo peso ai precedenti penali e alla gravità del fatto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso di M.I., ritenendolo infondato, e ha dichiarato inammissibile quello di B.M. Sulla questione dell'incompatibilità del teste-interprete, la Corte ha affermato che l'ausilio prestato occasionalmente come interprete alla polizia giudiziaria in fase di indagini preliminari non configura, di per sé, alcuna incompatibilità a testimoniare in dibattimento, non essendo tale ipotesi prevista dalla legge e trovando conferma nella giurisprudenza di legittimità. Quanto alla richiesta di attenuanti generiche di B.M., la Corte ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito, purché motivata e non contraddittoria; nel caso concreto la motivazione era adeguata (gravità della condotta, esiti lesivi permanenti, precedenti penali). Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; B.M. è stato condannato anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per inammissibilità con profili di colpa.

Norme richiamate

  • art. 144 cod. proc. pen.

    La Corte chiarisce che la previsione di incompatibilità riguarda l'ausiliario in senso tecnico (personale di segreteria/cancelleria) e non può essere estesa per analogia all'ipotesi inversa; l'articolo non impedisce che chi ha svolto funzioni di interprete "occasionalmente" in fase istruttoria sia poi escusso come teste.

  • art. 197 cod. proc. pen.

    Non contiene norma che renda incompatibile la funzione di interprete con quella di testimone; pertanto la Corte esclude l'incompatibilità invocata dal ricorrente.

  • art. 583 cod. pen.

    Richiamata in relazione alla qualificazione del fatto e all'aggravante per l'esito delle lesioni (danno permanente al tessuto cerebrale), giustificando la gravità della pena commisurata.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in riferimento ai criteri di valutazione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che il giudice di merito deve motivare la decisione ma la sua valutazione è insindacabile in Cassazione se fondata e non contraddittoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese processuali e, nella declaratoria di inammissibilità, per le conseguenze sanzionatorie a carico del ricorrente (anche con riferimento alla Cassa delle ammende).

Massime di principio

  • La semplice prestazione occasionale di attività di interpretariato in fase di indagini preliminari non determina automaticamente incompatibilità a testimoniare in dibattimento; l'incompatibilità prevista dall'art. 144 c.p.p. riguarda l'ausiliario tecnico/di cancelleria e non si estende per analogia a soggetti esterni.
  • L'elenco delle incompatibilità a testimoniare è di natura eccezionale: non vanno estese per analogia restrizioni non previste espressamente dalla legge.
  • La valutazione del giudice di merito circa il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena è, in linea di principio, insindacabile in Cassazione se la motivazione è non contraddittoria e indica elementi preponderanti a supporto della decisione.
  • La gravità del fatto (esiti permanenti delle lesioni) e i precedenti penali possono da soli giustificare il rigetto della richiesta di attenuanti generiche e una maggiore quantificazione della pena.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese processuali e, se ravvisati profili di colpa nella proposizione, l'obbligo di versamento di somme alla Cassa delle ammende.

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