Cassazione Penale, Sentenza n. 30958/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ratto impugna l'ordinanza del GIP del 24/2/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna del 25/1/2024, ritenendo che la procura speciale allegata autorizzasse il difensore solo a richiedere il giudizio abbreviato e non a proporre opposizione. Nel ricorso per cassazione si denunciava violazione di legge rispetto agli artt. 585 c.p.p. e 178 lett. c) c.p.p., sostenendo che il difensore di fiducia è legittimato a proporre opposizione anche senza procura speciale e che la procura conferente il potere di richiedere il giudizio abbreviato presupponeva comunque il mandato a proporre opposizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ricordato l'art. 461, comma 1 c.p.p. (l'imputato "personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato" può proporre opposizione) e la consolidata giurisprudenza che riconosce al difensore di esercitare le facoltà dell'imputato salvo diversa previsione. Dal provvedimento impugnato risultava che l'avv. Giuseppe Smecca era difensore di fiducia già prima dell'emissione del decreto e che l'opposizione era stata effettivamente proposta da lui; pertanto il vizio di legittimazione non sussisteva. La Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e la trasmissione degli atti al Tribunale di Gela, ufficio GIP, per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 461 c.p.p.
l'imputato, "personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato"
La Corte interpreta la norma nel senso che l'opposizione al decreto penale di condanna può essere proposta dal difensore di fiducia e dunque non è necessario un mandato speciale per proporre opposizione, salvo diversa previsione normativa esplicita.
art. 99 c.p.p.
Applicazione della regola generale per la rappresentanza tecnica: al difensore competono, ove non previsto diversamente, le facoltà spettanti all'imputato, estendendo così la legittimazione a proporre opposizione.
art. 585 c.p.p.
Richiamata dal ricorrente come norma correlata al rito del decreto penale di condanna; il Collegio non ha ritenuto fondata la dedotta violazione perché la questione centrale era la legittimazione del difensore, risolta a favore del ricorrente.
art. 178 lett. c) c.p.p.
Richiamata nel ricorso per denunciare violazione di legge; la Corte ha invece ricondotto la questione all'interpretazione dell'art. 461 e alla giurisprudenza applicabile.
art. 581 commi 1-ter e 1-quater c.p.p.
La Corte, richiamando precedente giurisprudenza, ha escluso l'applicabilità di tali disposizioni all'opposizione al decreto penale di condanna, confermando l'autonomia della disciplina dell'opposizione.
Massime di principio
- Il difensore di fiducia può proporre opposizione al decreto penale di condanna anche senza procura speciale: l'art. 461 c.p.p. consente l'opposizione "a mezzo del difensore eventualmente nominato" e la regola generale dell'art. 99 c.p.p. assegna al difensore le facoltà dell'imputato salvo diversa previsione.
- Se il difensore è stato nominato prima dell'adozione del decreto penale, la sua opposizione è normalmente ammissibile e la mancanza di una procura speciale che indichi poteri ulteriori non costituisce di per sé motivo di inammissibilità.
- La procura speciale che attribuisca un potere specifico (es. richiedere il giudizio abbreviato) non esclude automaticamente il potere di proporre opposizione, a meno che non risulti espressamente limitativa del mandato.
- In caso di declaratoria di inammissibilità per presunta carenza di legittimazione del difensore, verificare sempre la data di nomina del difensore e le eventuali deleghe allegate: se il difensore risultava nominato prima del decreto, la decisione è suscettibile di annullamento.
- Per evitare contestazioni procedurali, è buona prassi allegare al ricorso/opposizione una procura cui risultino chiaramente i poteri conferiti, oppure documentare la nomina/nomina del difensore anteriorità al provvedimento impugnato.
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