Cassazione Civile, Ordinanza n. 23826/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento per il recupero di maggiori imposte relative all'anno 2009, emesso nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica e notificato anche ai membri del consiglio direttivo quali coobbligati solidali ex art. 38 c.c. Dopo che il giudizio di merito si era concluso con l'annullamento dell'atto e il rigetto dell'appello dell'Amministrazione, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione; il controricorrente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato. In pendenza del giudizio di legittimità, l'Agenzia ha presentato istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, rappresentando che la lite era stata definita ai sensi della definizione agevolata prevista dalla legge n. 197 del 2022, con pagamento integrale di quanto dovuto e deposito della documentazione di regolarità.
La decisione
La Corte ha preso atto della regolare definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, commi 186-203, legge n. 197 del 2022 e, richiamato in particolare il comma 198, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate e ha escluso i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato, considerata la prenotazione a debito spettante all'Amministrazione difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.
Norme richiamate
art. 38 c.c.
coobbligati solidali dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, ex art. 38 c.c.
è richiamato come base della responsabilità solidale dei membri del consiglio direttivo verso i debiti dell'associazione
art. 1, commi 186-203, legge n. 197 del 2022
definizione della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186-203 legge n. 197 del 2022
consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022
le controversie definibili non sono sospese ... il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ... il contribuente ha l'onere di depositare ... copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata
subordina la sospensione del processo al deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento
art. 1, comma 198, legge n. 197 del 2022
in caso di deposito ai sensi del comma 197 ... il processo è dichiarato estinto ...
impone la declaratoria di estinzione del processo in presenza della documentazione richiesta
art. 1, comma 198, legge n. 197 del 2022
Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate
regola la ripartizione delle spese in caso di estinzione per definizione agevolata
contributo unificato
non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato
esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nel caso di estinzione per definizione agevolata per l'Amministrazione prenotata a debito
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è validamente definita con la procedura di definizione agevolata prevista dalla legge speciale, il processo va dichiarato estinto se risulta depositata la documentazione richiesta e l'integrale pagamento di quanto dovuto.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata determina che le spese restino definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la previsione legislativa speciale.
- Per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato non è dovuto il raddoppio del contributo unificato in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata.
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