Cassazione Penale, Sentenza n. 7232/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione di tentato omicidio e detenzione/porto illegali di arma comune da sparo in concorso con il fratello Ciro; il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di riesame che confermava la custodia in carcere disponendo tre linee di censure: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni perché autorizzate in buona parte sulla scorta di notizie fornite da fonte confidenziale (contestando i decreti autorizzativi e la gravità indiziaria fondata su fonte confidenziale); 2) contrasto e incongruenze tra le dichiarazioni della persona offesa e il contenuto delle captazioni (non essendovi testimoni oculari né prova certa della presenza dell'indagato sul luogo), con richiesta di riconsiderazione del valore probatorio delle intercettazioni; 3) carenza delle esigenze cautelari e richiesta di misura meno afflittiva (arresti domiciliari con braccialetto elettronico), rilevando l'incensuratezza del ricorrente, il risarcimento offerto alla vittima e la natura del secondo episodio addebitato come meno grave.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia motivato in modo coerente e non manifestamente illogico: le intercettazioni non risultavano disposte esclusivamente sulla scorta di fonti confidenziali ma su un quadro investigativo integrato (dichiarazioni della vittima, sopralluogo, rinvenimento di 7 bossoli, elementi emersi aliunde) che giustificava l'uso delle captazioni per approfondire e verificare le ipotesi investigative; la valutazione del contenuto delle intercettazioni e il confronto con le dichiarazioni della parte offesa sono operazioni di merito non sindacabili in Cassazione salvo manifesta illogicità, non ravvisata; le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) sono adeguatamente motivate alla luce della gravità del fatto e di episodi successivi a carico dell'indagato, per cui la custodia in carcere è confermata e non era dovuta una motivazione aggiuntiva specifica sull'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e disposto gli adempimenti di legge relativi (art. 94 disp. att.), senza disporre la liberazione.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
La circostanza aggravante di matrice camorristica è stata esclusa dal Tribunale; la Corte nota che la sua esclusione elimina la presunzione rafforzata ma non impedisce la conferma della custodia se sussistono altri elementi gravi.
art. 203 cod. proc. pen.
Le informazioni confidenziali non rendono automaticamente inutilizzabili le intercettazioni: il loro uso è illegittimo ai fini dell'autorizzazione solo se costituiscono l'unico elemento su cui si fonda la richiesta; se orientano le indagini e sussistono indizi emersi anche aliunde, le captazioni possono essere legittimamente disposte.
art. 267, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiami normativi relativi ai limiti di utilizzazione delle notizie confidenziali nelle indagini: la Corte conferma la giurisprudenza che consente l'uso delle fonti confidenziali solo se non sono l'unico fondamento degli indizi.
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
La norma richiede un pericolo concreto e attuale di reiterazione. Il Tribunale l'ha ritenuto sussistente alla luce della gravità del fatto e di condotte successive dell'indagato; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata.
art. 275-bis cod. proc. pen.
Sull'uso del braccialetto elettronico la Corte ricorda che esso è una modalità esecutiva degli arresti domiciliari; il giudice non è tenuto a motivare separatamente la non idoneità di tale misura quando ritenga necessario il carcere per pericolosità.
art. 191, 266, 271, 273, 292 cod. proc. pen.
Norme richiamate nel procedimento processuale in tema di autorizzazione e utilizzazione delle intercettazioni e valutazione delle risultanze; la Corte sottolinea che le questioni sollevate attengono per lo più a valutazioni di merito rimesse al giudice del riesame.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Prescrive gli adempimenti amministrativi in caso di provvedimenti che incidono sulla libertà personale: la Corte ha disposto gli adempimenti necessari in ordine a quanto previsto dalla norma.
Massime di principio
- Le intercettazioni attivate sulla scorta di fonti confidenziali sono utilizzabili solo se non costituivano l'unico elemento su cui si fondava la richiesta di autorizzazione; se esistono indizi emersi 'aliunde', le captazioni possono legittimamente essere disposte per approfondire le indagini.
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione puntuale del merito probatorio (es. interpretazione del contenuto delle intercettazioni o il confronto tra captazioni e dichiarazioni della parte offesa), salvo che la motivazione del giudice sia manifestamente illogica o priva dei requisiti minimi di coerenza.
- Chi deduce in Cassazione l'inutilizzabilità di atti (es. decreti di intercettazione) deve indicare e allegare specificamente i documenti su cui si fonda l'eccezione; la mancata autosufficienza documentale può rendere inammissibile il motivo.
- La sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) richiede una valutazione prognostica concreta: la gravità del fatto unita a condotte successive può giustificare la custodia in carcere anche in presenza di incensuratezza.
- La possibilità di misura meno afflittiva con controllo elettronico può essere esclusa senza motivazione specifica sull'inefficacia del braccialetto quando il giudice ritenga la custodia necessaria per la pericolosità dell'indagato; il braccialetto è considerato una modalità esecutiva degli arresti domiciliari e non una nuova misura autonoma.
- Le contraddizioni tra dichiarazioni della parte offesa e captazioni costituiscono questioni di fatto da valutare dal giudice di merito e non sono suscettibili di sindacato in Cassazione se la motivazione del giudice è razionale e coerente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6989/2025 del 20/02/2025
- Sentenza penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6990/2025 del 20/02/2025
- Sentenza penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6991/2025 del 20/02/2025
- Sentenza penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6993/2025 del 20/02/2025
- Sentenza penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6996/2025 del 20/02/2025
- Sentenza penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6997/2025 del 20/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →