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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7232/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputazione di tentato omicidio e detenzione/porto illegali di arma comune da sparo in concorso con il fratello Ciro; il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di riesame che confermava la custodia in carcere disponendo tre linee di censure: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni perché autorizzate in buona parte sulla scorta di notizie fornite da fonte confidenziale (contestando i decreti autorizzativi e la gravità indiziaria fondata su fonte confidenziale); 2) contrasto e incongruenze tra le dichiarazioni della persona offesa e il contenuto delle captazioni (non essendovi testimoni oculari né prova certa della presenza dell'indagato sul luogo), con richiesta di riconsiderazione del valore probatorio delle intercettazioni; 3) carenza delle esigenze cautelari e richiesta di misura meno afflittiva (arresti domiciliari con braccialetto elettronico), rilevando l'incensuratezza del ricorrente, il risarcimento offerto alla vittima e la natura del secondo episodio addebitato come meno grave.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia motivato in modo coerente e non manifestamente illogico: le intercettazioni non risultavano disposte esclusivamente sulla scorta di fonti confidenziali ma su un quadro investigativo integrato (dichiarazioni della vittima, sopralluogo, rinvenimento di 7 bossoli, elementi emersi aliunde) che giustificava l'uso delle captazioni per approfondire e verificare le ipotesi investigative; la valutazione del contenuto delle intercettazioni e il confronto con le dichiarazioni della parte offesa sono operazioni di merito non sindacabili in Cassazione salvo manifesta illogicità, non ravvisata; le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) sono adeguatamente motivate alla luce della gravità del fatto e di episodi successivi a carico dell'indagato, per cui la custodia in carcere è confermata e non era dovuta una motivazione aggiuntiva specifica sull'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e disposto gli adempimenti di legge relativi (art. 94 disp. att.), senza disporre la liberazione.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    La circostanza aggravante di matrice camorristica è stata esclusa dal Tribunale; la Corte nota che la sua esclusione elimina la presunzione rafforzata ma non impedisce la conferma della custodia se sussistono altri elementi gravi.

  • art. 203 cod. proc. pen.

    Le informazioni confidenziali non rendono automaticamente inutilizzabili le intercettazioni: il loro uso è illegittimo ai fini dell'autorizzazione solo se costituiscono l'unico elemento su cui si fonda la richiesta; se orientano le indagini e sussistono indizi emersi anche aliunde, le captazioni possono essere legittimamente disposte.

  • art. 267, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiami normativi relativi ai limiti di utilizzazione delle notizie confidenziali nelle indagini: la Corte conferma la giurisprudenza che consente l'uso delle fonti confidenziali solo se non sono l'unico fondamento degli indizi.

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    La norma richiede un pericolo concreto e attuale di reiterazione. Il Tribunale l'ha ritenuto sussistente alla luce della gravità del fatto e di condotte successive dell'indagato; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Sull'uso del braccialetto elettronico la Corte ricorda che esso è una modalità esecutiva degli arresti domiciliari; il giudice non è tenuto a motivare separatamente la non idoneità di tale misura quando ritenga necessario il carcere per pericolosità.

  • art. 191, 266, 271, 273, 292 cod. proc. pen.

    Norme richiamate nel procedimento processuale in tema di autorizzazione e utilizzazione delle intercettazioni e valutazione delle risultanze; la Corte sottolinea che le questioni sollevate attengono per lo più a valutazioni di merito rimesse al giudice del riesame.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Prescrive gli adempimenti amministrativi in caso di provvedimenti che incidono sulla libertà personale: la Corte ha disposto gli adempimenti necessari in ordine a quanto previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Le intercettazioni attivate sulla scorta di fonti confidenziali sono utilizzabili solo se non costituivano l'unico elemento su cui si fondava la richiesta di autorizzazione; se esistono indizi emersi 'aliunde', le captazioni possono legittimamente essere disposte per approfondire le indagini.
  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione puntuale del merito probatorio (es. interpretazione del contenuto delle intercettazioni o il confronto tra captazioni e dichiarazioni della parte offesa), salvo che la motivazione del giudice sia manifestamente illogica o priva dei requisiti minimi di coerenza.
  • Chi deduce in Cassazione l'inutilizzabilità di atti (es. decreti di intercettazione) deve indicare e allegare specificamente i documenti su cui si fonda l'eccezione; la mancata autosufficienza documentale può rendere inammissibile il motivo.
  • La sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) richiede una valutazione prognostica concreta: la gravità del fatto unita a condotte successive può giustificare la custodia in carcere anche in presenza di incensuratezza.
  • La possibilità di misura meno afflittiva con controllo elettronico può essere esclusa senza motivazione specifica sull'inefficacia del braccialetto quando il giudice ritenga la custodia necessaria per la pericolosità dell'indagato; il braccialetto è considerato una modalità esecutiva degli arresti domiciliari e non una nuova misura autonoma.
  • Le contraddizioni tra dichiarazioni della parte offesa e captazioni costituiscono questioni di fatto da valutare dal giudice di merito e non sono suscettibili di sindacato in Cassazione se la motivazione del giudice è razionale e coerente.

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