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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35190/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso, per l'anno d'imposta 2005, un avviso di accertamento nei confronti del titolare di una ditta individuale, recuperando IVA, IRAP e IRPEF oltre sanzioni, sul presupposto che la società fosse coinvolta in un meccanismo di "frodi carosello" nel settore della telefonia cellulare, mediante fatture per operazioni inesistenti. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente valorizzando la regolarità e congruità dei pagamenti, l'effettività degli acquisti e una pronuncia penale di non luogo a procedere. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo non dimostrata la connivenza del contribuente e osservando che la merce era stata acquistata dai fornitori verificati a prezzi di mercato. In Cassazione l'Agenzia censurava, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 19 e 54, comma 2, del D.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nella ripartizione dell'onere della prova in materia di operazioni soggettivamente inesistenti e di frodi carosello.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha ribadito che, in tema di IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti o inserite in una frode carosello, l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza o conoscibilità, da parte del cessionario, dell'inserimento dell'operazione in una evasione d'imposta; una volta fornita tale prova, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e l'adozione della massima diligenza esigibile. Ha quindi censurato la CTR per essersi limitata a valorizzare elementi ritenuti irrilevanti o non necessari, senza esaminare il complesso degli indizi riportati nel PVC e nell'avviso di accertamento. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 19 D.P.R. 633/1972

    Richiamato quale norma sulla detrazione IVA, il cui esercizio è escluso quando l'operazione sia soggettivamente inesistente e il cessionario sia consapevole o avrebbe dovuto esserlo.

  • art. 54, comma 2, D.P.R. 633/1972

    Richiamato insieme alle norme sulla detrazione e sull'accertamento IVA a fondamento della ripresa fiscale.

  • art. 21 D.P.R. 633/1972

    La fattura regolare fa presumere la verità di quanto rappresentato, ma tale presunzione è superabile dalla prova contraria dell'Ufficio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la distribuzione dell'onere della prova: spetta all'Ufficio provare gli elementi dell'operazione soggettivamente inesistente e la consapevolezza del destinatario; al contribuente la prova contraria della buona fede.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per il ricorso a presunzioni semplici nella prova degli elementi di fatto rilevanti.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per la prova presuntiva, che può sorreggere l'accertamento dell'Amministrazione se fondata su indizi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 168, lett. a), direttiva 2006/112/CE

    Il diritto alla detrazione presuppone che i beni o servizi siano utilizzati dal soggetto passivo per operazioni soggette a imposta e che a monte vi sia un altro soggetto passivo.

  • Corte di Giustizia UE, C-285/11, Bonik

    Richiamata per il principio secondo cui il soggetto passivo che sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'evasione non può avvalersi del diritto a detrazione.

  • Corte di Giustizia UE, C-277/14, Ppuh

    Richiamata per il criterio della conoscibilità dell'evasione da parte del cessionario e per la ripartizione dell'onere probatorio.

  • Corte di Giustizia UE, C-6/16, Eqiom

    Richiamata per escludere un'astratta e predeterminata inversione dell'onere della prova.

  • Cass. civ., n. 20059/2014

    Richiamata come precedente in tema di frodi IVA e riparto dell'onere probatorio.

  • Cass. civ., n. 24426/2013

    Richiamata come precedente in tema di frodi IVA e riparto dell'onere probatorio.

  • Cass. civ., n. 23074/2012

    Richiamata come precedente in tema di frodi IVA e riparto dell'onere probatorio.

  • Cass. civ., n. 20060/2015

    Richiamata per il principio secondo cui le fatture emesse da soggetto diverso da quello effettivo riguardano operazioni inesistenti ai fini IVA.

  • Cass. civ., 20 aprile 2018, n. 9851

    Richiamata per il principio di diritto sulla prova della consapevolezza del destinatario e sulla prova contraria della buona fede e della massima diligenza.

  • Cass. civ., 30 ottobre 2018, n. 27555

    Richiamata in conformità al medesimo principio di diritto.

Massime di principio

  • In tema di IVA, quando l'Ufficio contesta operazioni soggettivamente inesistenti o inserite in una frode carosello, deve provare anche per presunzioni non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma pure che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
  • La regolarità formale della fattura, della contabilità o dei pagamenti non basta da sola a fondare il diritto alla detrazione se l'Amministrazione dimostra elementi oggettivi idonei a far ritenere la partecipazione consapevole del contribuente alla frode.
  • Una volta assolto l'onere probatorio dell'Ufficio sulla consapevolezza o conoscibilità dell'evasione, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
  • Nel giudizio di legittimità, è censurabile la decisione di merito che, in materia di frodi IVA, ignori il complesso degli indizi offerti dall'Amministrazione e fondi il rigetto dell'accertamento su circostanze non decisive o non necessarie, come il prezzo di mercato della merce o la mancata prova della connivenza del contribuente.
  • Il diniego della detrazione IVA costituisce eccezione al principio generale di neutralità dell'imposta e richiede una valutazione concreta degli indizi e della diligenza professionale esigibile nel caso specifico.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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