Sentenza del 28/10/2016 n. 21857 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il concessionario ha impugnato la sentenza della CTR sostenendo che, prima dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, non fosse necessario notificare l'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, dello stesso decreto, poiché l'ipoteca avrebbe natura cautelare e non costituirebbe un atto di espropriazione forzata. Il contribuente aveva inoltre contestato la mancata notifica dell'intimazione, delle cartelle esattoriali e ulteriori irregolarità formali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del concessionario, confermando la decisione della CTR favorevole al contribuente. Ha stabilito che, prima dell'iscrizione ipotecaria, l'Amministrazione deve informare il contribuente dell'imminente iscrizione e concedergli un termine, normalmente di trenta giorni, per presentare osservazioni o effettuare il pagamento. L'omissione di questo contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria, pur restando l'iscrizione efficace fino alla sua formale declaratoria giudiziale di illegittimità. Non è stata adottata una pronuncia sulle spese, poiché il contribuente non aveva depositato difese scritte.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2
Norma relativa alla notifica dell'intimazione a pagare prima di procedere all'espropriazione forzata.
La Corte ha ritenuto necessario, nel procedimento che conduce all'iscrizione ipotecaria, assicurare comunque una previa comunicazione al contribuente e la possibilità di pagamento o di presentazione di osservazioni.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77
Disciplina l'iscrizione ipotecaria sugli immobili per la riscossione coattiva dei tributi.
L'iscrizione ipotecaria non può essere eseguita senza un previo contraddittorio con il contribuente, che deve essere informato e posto in condizione di evitare l'iscrizione mediante pagamento o contestazioni.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2-bis
Prevede un termine di trenta giorni per consentire al contribuente di adempiere o formulare osservazioni.
La disposizione è stata utilizzata come parametro per individuare in trenta giorni un termine congruo per il contraddittorio preventivo.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 41, 47 e 48
Tutela il diritto a una buona amministrazione, a un ricorso effettivo e alla difesa.
Il contraddittorio preventivo è considerato espressione del diritto fondamentale del contribuente a partecipare al procedimento e a tutelare il proprio patrimonio prima dell'iscrizione ipotecaria.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 19667/2014 e n. 23875/2015; Cassazione n. 13115/2016
Principi sul contraddittorio preventivo nell'iscrizione ipotecaria.
L'omessa comunicazione preventiva comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria, mentre l'iscrizione conserva efficacia fino alla pronuncia giudiziale che ne dichiari l'illegittimità.
Massime di principio
- Prima di iscrivere un'ipoteca per debiti tributari, l'Amministrazione o il concessionario devono informare preventivamente il contribuente e concedergli un termine congruo, normalmente trenta giorni, per pagare o presentare osservazioni.
- L'iscrizione ipotecaria eseguita senza contraddittorio preventivo è viziata e può essere dichiarata nulla, anche se l'ipoteca non costituisce direttamente un atto di espropriazione forzata.
- La possibilità di contestare l'iscrizione non determina automaticamente la sua cancellazione: fino alla declaratoria giudiziale di illegittimità, l'iscrizione conserva efficacia reale.
- In casi analoghi è opportuno verificare sia la regolare notifica delle cartelle e degli atti successivi, sia l'esistenza della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e il rispetto del termine concesso per adempiere o difendersi.
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