Cassazione Penale, Sentenza n. 43209/2022 del 14/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte d'appello di Napoli, delle condanne di primo grado per reati commessi con modalità aggravate (estorsione, violenza privata, tentata estorsione), censurando: carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione; mancata valutazione di prove e consulenze di parte (perizia calligrafica); errata qualificazione giuridica di taluni fatti (es. violenza privata vs estorsione; atto preparatorio vs atto esecutivo); errata applicazione e concorso di aggravanti (art. 416-bis/ "metodo mafioso", art. 628 comma 3 e recidiva); omissione del bilanciamento delle circostanze e delle attenuanti generiche; richieste istruttorie rigettate o non valutate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: il ricorso di BARONE Antonio è inammissibile per difetto di specificità (riproposta pedissequa delle censure d'appello senza confronto puntuale con la motivazione della Corte d'appello); il ricorso di PADUANO Ciro è inammissibile per rinuncia; i ricorsi di PAROLISI Antonio e SCARPATO Antonio sono inammissibili per motivi analoghi (difetto di specificità o sindacazione di merito non consentita). La Corte ha altresì ritenuto legittima l'applicazione delle aggravanti (metodo mafioso e aggravante collegata a partecipante all'associazione mafiosa) e della recidiva, nonché la mancata concessione delle attenuanti generiche. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a somme alla Cassa delle ammende (equa commisurazione: Euro 3.000,00 per Barone, Scarpato e Parolisi; Euro 1.000,00 per Paduano), oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
L'aggravante del 'metodo mafioso' (richiamata anche come art.7 D.L. 13/5/1991 n.152 conv. in L.203/1991) può essere applicata quando la modalità di intimidazione richiami la forza tipica delle organizzazioni mafiose anche se non è necessario provare l'appartenenza formale all'associazione; la Corte ha ritenuto che il comportamento degli imputati e le espressioni usate fossero idonei a tale richiamo.
art. 628 comma 3 c.p.
L'aggravante per fatti commessi da persona che 'fa parte' dell'associazione di cui all'art.416-bis può concorrere con l'aggravante del metodo mafioso; la Corte ha affermato la compatibilità delle due aggravanti e la possibilità di estenderne gli effetti anche ai concorrenti nel reato.
art. 63 comma 4 c.p.
Riguarda i criteri di determinazione della pena e l'aumento per determinate circostanze; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura secondo cui l'applicazione concorrente delle aggravanti avrebbe reso superfluo il loro computo ai fini del quantum.
art. 581 e art. 591 c.p.p.
Principio di specificità dei motivi di impugnazione: la Corte di cassazione ha applicato la giurisprudenza che dichiara inammissibile il ricorso che ripropone le censure d'appello senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della Corte d'appello.
art. 609 comma 2 c.p.p.
Limiti alle questioni proponibili in cassazione rispetto a quelle non devolute al giudice d'appello: la Corte ha ritenuto inammissibili questioni che non erano state dedotte in sede di appello e che non risultavano rilevabili d'ufficio.
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone la condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale sanzione economica.
art. 114 c.p.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte d'appello aveva escluso le generiche per la gravità e la reiterazione del dolo, decisione ritenuta non censurabile in Cassazione.
art. 441 c.p.p.
Previsione procedurale richiamata in relazione a richieste istruttorie tardive; la Corte ha ritenuto superflua o non decisiva l'escussione richiesta rispetto al quadro probatorio complessivo.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che riproduce semplicemente le stesse doglianze già respinte in appello, senza confutare puntualmente la motivazione della Corte d'appello, è frequentemente dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
- L'aggravante del 'metodo mafioso' può essere riconosciuta anche quando la vittima è indotta a ritenere che l'autore appartenga a un'organizzazione mafiosa; essa può concorrere con l'aggravante prevista per il fatto commesso da persona legata all'associazione.
- La recidiva facoltativa richiede una motivazione specifica: il giudice di merito deve motivare, anche succintamente, perché i precedenti e il comportamento attuale configurino una prosecuzione significativa del processo delinquenziale.
- Le consulenze e perizie di parte non sono automaticamente decisive: se la sentenza di merito individua riscontri probatori alternativi e coerenti, la mancata valorizzazione della perizia può non rendere il giudizio viziato in modo tale da superare il criterio di ammissibilità in Cassazione.
- La partecipazione al reato può essere riconosciuta anche per ruoli di guida/trasporto (autista) quando tali attività risultano determinanti per la realizzazione o l'esecuzione dell'atto criminoso; atti apparentemente preparatori possono integrare l'inizio di esecuzione se denotano un proposito criminoso già concretamente attuato.
- Questioni non sollevate in sede di appello e non rilevabili d'ufficio generalmente non possono essere proposte per la prima volta in Cassazione.
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