Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43209/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte d'appello di Napoli, delle condanne di primo grado per reati commessi con modalità aggravate (estorsione, violenza privata, tentata estorsione), censurando: carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione; mancata valutazione di prove e consulenze di parte (perizia calligrafica); errata qualificazione giuridica di taluni fatti (es. violenza privata vs estorsione; atto preparatorio vs atto esecutivo); errata applicazione e concorso di aggravanti (art. 416-bis/ "metodo mafioso", art. 628 comma 3 e recidiva); omissione del bilanciamento delle circostanze e delle attenuanti generiche; richieste istruttorie rigettate o non valutate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: il ricorso di BARONE Antonio è inammissibile per difetto di specificità (riproposta pedissequa delle censure d'appello senza confronto puntuale con la motivazione della Corte d'appello); il ricorso di PADUANO Ciro è inammissibile per rinuncia; i ricorsi di PAROLISI Antonio e SCARPATO Antonio sono inammissibili per motivi analoghi (difetto di specificità o sindacazione di merito non consentita). La Corte ha altresì ritenuto legittima l'applicazione delle aggravanti (metodo mafioso e aggravante collegata a partecipante all'associazione mafiosa) e della recidiva, nonché la mancata concessione delle attenuanti generiche. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a somme alla Cassa delle ammende (equa commisurazione: Euro 3.000,00 per Barone, Scarpato e Parolisi; Euro 1.000,00 per Paduano), oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    L'aggravante del 'metodo mafioso' (richiamata anche come art.7 D.L. 13/5/1991 n.152 conv. in L.203/1991) può essere applicata quando la modalità di intimidazione richiami la forza tipica delle organizzazioni mafiose anche se non è necessario provare l'appartenenza formale all'associazione; la Corte ha ritenuto che il comportamento degli imputati e le espressioni usate fossero idonei a tale richiamo.

  • art. 628 comma 3 c.p.

    L'aggravante per fatti commessi da persona che 'fa parte' dell'associazione di cui all'art.416-bis può concorrere con l'aggravante del metodo mafioso; la Corte ha affermato la compatibilità delle due aggravanti e la possibilità di estenderne gli effetti anche ai concorrenti nel reato.

  • art. 63 comma 4 c.p.

    Riguarda i criteri di determinazione della pena e l'aumento per determinate circostanze; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura secondo cui l'applicazione concorrente delle aggravanti avrebbe reso superfluo il loro computo ai fini del quantum.

  • art. 581 e art. 591 c.p.p.

    Principio di specificità dei motivi di impugnazione: la Corte di cassazione ha applicato la giurisprudenza che dichiara inammissibile il ricorso che ripropone le censure d'appello senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della Corte d'appello.

  • art. 609 comma 2 c.p.p.

    Limiti alle questioni proponibili in cassazione rispetto a quelle non devolute al giudice d'appello: la Corte ha ritenuto inammissibili questioni che non erano state dedotte in sede di appello e che non risultavano rilevabili d'ufficio.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone la condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale sanzione economica.

  • art. 114 c.p.

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte d'appello aveva escluso le generiche per la gravità e la reiterazione del dolo, decisione ritenuta non censurabile in Cassazione.

  • art. 441 c.p.p.

    Previsione procedurale richiamata in relazione a richieste istruttorie tardive; la Corte ha ritenuto superflua o non decisiva l'escussione richiesta rispetto al quadro probatorio complessivo.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che riproduce semplicemente le stesse doglianze già respinte in appello, senza confutare puntualmente la motivazione della Corte d'appello, è frequentemente dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
  • L'aggravante del 'metodo mafioso' può essere riconosciuta anche quando la vittima è indotta a ritenere che l'autore appartenga a un'organizzazione mafiosa; essa può concorrere con l'aggravante prevista per il fatto commesso da persona legata all'associazione.
  • La recidiva facoltativa richiede una motivazione specifica: il giudice di merito deve motivare, anche succintamente, perché i precedenti e il comportamento attuale configurino una prosecuzione significativa del processo delinquenziale.
  • Le consulenze e perizie di parte non sono automaticamente decisive: se la sentenza di merito individua riscontri probatori alternativi e coerenti, la mancata valorizzazione della perizia può non rendere il giudizio viziato in modo tale da superare il criterio di ammissibilità in Cassazione.
  • La partecipazione al reato può essere riconosciuta anche per ruoli di guida/trasporto (autista) quando tali attività risultano determinanti per la realizzazione o l'esecuzione dell'atto criminoso; atti apparentemente preparatori possono integrare l'inizio di esecuzione se denotano un proposito criminoso già concretamente attuato.
  • Questioni non sollevate in sede di appello e non rilevabili d'ufficio generalmente non possono essere proposte per la prima volta in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.