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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03948/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce da una denuncia presentata dal legale rappresentante di una società contro un ex dipendente, nella quale si ipotizzava che, tramite il computer aziendale restituito alla cessazione del rapporto, fossero state divulgate a terzi informazioni riservate e strategiche. La denuncia fu archiviata; in seguito il lavoratore denunciò il denunciante per calunnia e il processo penale si concluse, dopo varie fasi, con rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p. per intervenuta prescrizione. Nel giudizio civile di rinvio la Corte d'appello ha escluso la prova sia dell'elemento oggettivo sia di quello soggettivo della calunnia e ha rigettato la domanda risarcitoria. Nel ricorso per cassazione l'attore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 384 c.p.c. e 622 c.p.p., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe disatteso il precedente della Cassazione perché aveva ritenuto non falsi gli esiti della perizia informatica senza disporre una consulenza tecnica sul computer; 2) violazione dell'art. 622 c.p.p. e degli artt. 115, 116 e 384 c.p.c., assumendo che il giudice di rinvio avesse erroneamente escluso il dolo, nonostante la precedente pronuncia di legittimità avesse implicitamente già ritenuto sussistente la prova dell'elemento soggettivo della calunnia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo, perché diretto a censurare la valutazione di merito delle prove e perché il giudice non aveva l'obbligo di disporre una consulenza tecnica; ha inoltre osservato che la precedente cassazione penale aveva annullato per vizio di motivazione senza fissare un principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio civile. Ha rigettato anche il secondo motivo, chiarendo che la sentenza penale cassata non aveva mai affrontato la questione del dolo della calunnia e che, in caso di cassazione per vizio di motivazione, il giudice di rinvio resta libero di rivalutare i fatti e di esaminare fatti non precedentemente considerati, salvo il divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto che le censure, in realtà, mirassero a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove, non deducibile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio è vincolato solo ai principi di diritto effettivamente enunciati dalla precedente decisione di cassazione; se la cassazione ha annullato per vizio di motivazione, il vincolo è limitato alla nuova motivazione sufficiente.

  • art. 622 c.p.p.

    Il rinvio al giudice civile dopo l'annullamento in sede penale per estinzione del reato per prescrizione non comporta automaticamente un vincolo di accertamento su tutti gli elementi del reato, se la precedente sentenza di legittimità si è limitata a rilevare insufficienza motivazionale.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente, ma la Corte non ha ravvisato violazione, trattandosi di critica alla valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che vi fosse un vizio autonomamente rilevante, poiché la doglianza si risolveva nella contestazione dell'apprezzamento del merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente a superare il minimo costituzionale.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    È stata applicata per porre le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato richiamato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la Cassazione annulla una sentenza per vizio di motivazione, il giudice di rinvio non è vincolato da un principio di diritto implicito su questioni non esaminate dalla precedente decisione, ma solo dal perimetro effettivo dell'annullamento.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio e la sua ammissione rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la mancata ammissione non integra di per sé violazione di legge.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare in violazione di legge una censura che mira, in realtà, a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di risarcimento del danno, incombe sull'attore la prova dei fatti costitutivi della pretesa; se uno degli elementi costitutivi del fatto illecito non risulta provato, la domanda deve essere rigettata.
  • Dopo cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di rinvio può rivalutare i fatti già accertati e prenderne in esame altri non considerati, salvo che non si fondi sugli stessi elementi già censurati dalla precedente decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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