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Ordinanza

Ordinanza n. 6854/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento n. prot. 551/2025 che respinge la domanda di visto di ingresso per motivi di lavoro stagionale, adottato dall'Ambasciata d'Italia – Consolato - di Casablanca il 23.01.2025 e notificato il 29.01.2025, di tutti gli atti presupposti, consequenziali ancorché incogniti ed in particolare della revoca del nulla osta al lavoro P-FG/L/Q/2023 110801 ivi richiamata per relationem – contenuto e data di adozione ignoti al ricorrente per non essergli stata notificata.

Giustizia amministrativa202508111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto di ingresso per lavoro stagionale e revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale adottato dal Consolato d’Italia a Casablanca, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, nonché la revoca del nulla osta al lavoro subordinato richiamata per relationem nel diniego consolare. Il TAR Lazio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile incompetenza territoriale. La questione riguarda il rapporto tra il diniego del visto, adottato dall’autorità consolare, e la revoca del nulla osta, adottata dalla Prefettura di Foggia. Il ricorrente aveva contestualmente impugnato entrambi gli atti, assumendo la connessione tra i provvedimenti inseriti nella procedura finalizzata al rilascio del titolo richiesto.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato quale giudice competente il TAR Puglia, sede di Bari. Il Collegio ha ritenuto che la revoca del nulla osta al lavoro subordinato fosse l’atto a monte, autonomamente e immediatamente lesivo, dal quale derivava l’interesse a ricorrere, e che la competenza territoriale relativa a tale atto, adottato dalla Prefettura di Foggia, attraesse anche quella relativa al diniego del visto consolare, connesso per accessorietà. L’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. non è stato applicato direttamente, poiché riguarda l’impugnazione cumulativa dell’atto presupposto non immediatamente lesivo e dell’atto conseguenziale lesivo; nel caso concreto, invece, la revoca del nulla osta era immediatamente lesiva e autonomamente impugnabile. La concentrazione delle controversie davanti al TAR Puglia è stata giustificata dal principio del simultaneus processus, dall’effettività della tutela, dalla ragionevole durata del processo e dalla possibilità di cumulo delle domande connesse. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al TAR Puglia ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Non essendovi stata decisione sulla domanda cautelare, le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    non riportata integralmente nel provvedimento

    La competenza territoriale è inderogabile.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza

    La disposizione riguarda l’impugnazione cumulativa di un atto conseguenziale lesivo e di un atto presupposto non immediatamente lesivo; non disciplina ogni ipotesi di connessione tra provvedimenti e non opera quando l’atto a monte è autonomamente e immediatamente lesivo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    non riportata integralmente nel provvedimento

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio, come la possibile incompetenza territoriale.

  • art. 1 c.p.a.

    non riportata integralmente nel provvedimento

    Rileva quale fondamento del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    non riportata integralmente nel provvedimento

    Rileva quale fondamento del principio di ragionevole durata del processo.

  • art. 32 c.p.a.

    non riportata integralmente nel provvedimento

    Conferma la possibilità di cumulare domande giudiziali connesse davanti allo stesso giudice.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali

    Consente il ricorso alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili o espressive di principi generali.

  • art. 31 c.p.c.

    La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo…

    La domanda accessoria può essere trattata dallo stesso giudice territorialmente competente per la domanda principale.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    non riportata integralmente nel provvedimento

    Consente la riassunzione del processo davanti al giudice indicato come competente.

Massime di principio

  • Quando sono impugnati contestualmente un provvedimento principale, autonomamente e immediatamente lesivo, e un provvedimento consequenziale adottato da un’autorità diversa, la competenza territoriale relativa all’atto principale può attrarre quella relativa all’atto accessorio, se i provvedimenti fanno parte di una procedura sostanzialmente unitaria e sussiste un nesso di accessorietà.
  • L’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. si applica all’impugnazione cumulativa dell’atto conseguenziale lesivo e dell’atto presupposto non immediatamente lesivo; non si applica, invece, quando l’atto presupposto produce autonomamente effetti lesivi ed è quindi immediatamente impugnabile.
  • Il principio del simultaneus processus e della concentrazione delle cause connesse davanti a un unico giudice, fondato sull’effettività della tutela e sulla ragionevole durata del processo, può giustificare l’attrazione della domanda accessoria presso il giudice competente per la domanda principale anche in assenza di una specifica disciplina del mutamento della competenza per connessione.
  • In una procedura unitaria finalizzata al rilascio di un titolo di ingresso e lavoro, la revoca del nulla osta al lavoro costituisce l’atto principale quando da essa deriva il successivo diniego del visto; la relativa competenza territoriale può attrarre quella concernente il diniego consolare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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