Sentenza del 26/02/2025 n. 40 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
Imposte dirette - Avvisi di intimazione e Cartelle di pagamento Irpef - Notifica intimazione di pagamento - Interruzione del termine di prescrizione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha ritenuto che l'intimazione di pagamento costituisce atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2945 c.c.; non essendo provata la notifica della cartella esattoriale, il primo atto interruttivo valido è l'intimazione. Di conseguenza il credito relativo all'annualità 2004 è prescritto, mentre per l'annualità 2009 la prescrizione non è maturata
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
disputa sulla prescrizione dei crediti erariali con riferimento a intimationi di pagamento e cartelle esattoriali: si è valutato se e quando gli atti notificati (intimazione di pagamento e cartella) interrompono il termine di prescrizione per tributi quali IRPEF, e se vi è prova della notifica della cartella esattoriale
Norme richiamate
art. 2945 cod. civ.
l'intimazione di pagamento ha natura di atto interruttivo della prescrizione; la notifica di tale atto fa decorrere un nuovo termine di prescrizione
Principio generale sulla prescrizione dei tributi erariali
i principali tributi erariali (IRPEF, IRES, IVA, IRAP) si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dall'ultimo atto interruttivo notificato tempestivamente al debitore
Principio generale sulla prescrizione dei tributi locali
i tributi locali si prescrivono normalmente in cinque anni, a differenza dei tributi erariali
Massime di principio
- L'intimazione di pagamento è atto idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2945 c.c.; pertanto ogni calcolo dei termini deve tener conto di tale intimazione se correttamente notificata
- La cartella esattoriale interrompe la prescrizione solo se la sua notifica è provata; l'assenza di prova della notifica può comportare che l'intimazione precedente resti il primo ed unico atto interruttivo valido
- I tributi erariali (IRPEF, IRES, IVA, IRAP) si considerano annuali e soggetti a prescrizione decennale: per ogni annualità va verificata separatamente la decorrenza e gli eventuali atti interruttivi
- Per i tributi locali va applicato il termine quinquennale di prescrizione, quindi la verifica dei termini cambia a seconda della natura del tributo
- In casi simili è fondamentale raccogliere e conservare le prove di notifica (ricevute, relata, certificazioni) e calcolare con precisione le date di notifica degli atti interruttivi per determinare se il credito sia prescritto
- Se la notifica non è provata, il contribuente può ottenere l'accertamento della prescrizione per le annualità interessate; l'azione va comunque valutata anno per anno
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