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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28572/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona richiesta ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva autorizzato la sua consegna all'autorità giudiziaria polacca in esecuzione di un mandato di arresto europeo esecutivo. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 31 della Convenzione di Vienna sull'interpretazione dei trattati, dell'art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 69 del 2005 e degli artt. 13 e 17 della decisione quadro 2008/909/GAI, sostenendo che l'autorità giudiziaria francese aveva già negato la consegna alla Polonia in ragione della cittadinanza francese e aveva avviato il riconoscimento e l'esecuzione in Francia della stessa sentenza di condanna; che tale esecuzione sarebbe già iniziata in Francia, con effetti ostativi sul mandato polacco; e che la Corte di appello aveva erroneamente qualificato una lettera di convocazione proveniente dall'autorità francese come non equivalente a una formale richiesta di consegna, disponendo comunque la consegna alla Polonia. Con memoria successiva ha insistito sul fatto che il medesimo titolo e il medesimo mandato erano già stati trattati dalla Corte di appello di Aix-en-Provence, che la persistenza del mandato nel SIS dipendeva dal mancato avviso francese alla Polonia dell'inizio dell'esecuzione, e che, comunque, la consegna non poteva essere disposta dopo il consenso francese all'esecuzione in Francia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha osservato che, secondo la giurisprudenza unionale richiamata, prima di opporre il motivo facoltativo di rifiuto legato al radicamento della persona nello Stato richiesto e di prendere in carico l'esecuzione della pena, è necessario che lo Stato di emissione trasmetta la sentenza di condanna corredata del certificato previsto dalla decisione quadro 2008/909/GAI; in mancanza, l'autorità giudiziaria resta vincolata a disporre la consegna. Nel caso concreto risultava solo un rifiuto francese della consegna e una mera corrispondenza tra autorità giudiziarie, ma non la trasmissione del certificato né una vera richiesta di consegna da parte della Francia. La convocazione per un'udienza sulle misure alternative è stata ritenuta documento neutro, inidoneo a provare l'inizio dell'esecuzione o la volontà di ottenere la consegna. La decisione impugnata non è stata ritenuta lesiva dei diritti fondamentali, poiché permaneva la disponibilità della Polonia ad acconsentire all'esecuzione in Francia. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 31 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati

    invocato dalla difesa, ma ritenuto non decisivo rispetto alla disciplina interna e unionale sul mandato di arresto europeo e sul certificato per l'esecuzione della pena

  • art. 18, comma 1, lett. b), legge n. 69 del 2005

    richiamato quale base del motivo di rifiuto facoltativo collegato al radicamento della persona nello Stato richiesto

  • art. 13 decisione quadro 2008/909/GAI

    richiamato dalla difesa per sostenere l'effetto ostativo derivante dall'inizio dell'esecuzione in Francia e dal ritiro del certificato

  • art. 17 decisione quadro 2008/909/GAI

    richiamato dalla difesa nel quadro delle competenze sul riconoscimento ed esecuzione della sentenza all'estero

  • art. 22 decisione quadro 2008/909/GAI

    la Corte evidenzia che, in assenza della trasmissione del certificato, non opera la regola per cui lo Stato di emissione non può più procedere all'esecuzione della pena una volta iniziata l'esecuzione nello Stato di esecuzione

  • artt. 4 e 5 decisione quadro 2008/909/GAI

    individuano il certificato e la sentenza da trasmettere per il trasferimento dell'esecuzione della pena

  • art. 6 legge n. 69 del 2005

    richiamato per affermare che il mandato di arresto europeo deve contenere specifiche informazioni, non surrogabili da una mera convocazione

  • art. 22, comma 5, legge n. 69/2005

    disposto finale per gli adempimenti di cancelleria

Massime di principio

  • Quando si intende opporre un motivo di rifiuto della consegna fondato sul radicamento della persona nello Stato richiesto e sulla presa in carico dell'esecuzione della pena, è necessario che risulti la trasmissione formale della sentenza di condanna e del certificato previsto dalla disciplina unionale; in mancanza, l'autorità dello Stato richiesto resta vincolata a eseguire il mandato di arresto europeo.
  • Una mera interlocuzione tra autorità giudiziarie o una convocazione all'udienza per valutare misure alternative alla detenzione non equivale a richiesta di consegna né prova l'avvio dell'esecuzione della pena nello Stato estero.
  • Il contrasto tra più possibili Stati interessati all'esecuzione della pena va risolto attraverso le forme e le consultazioni previste dalla disciplina europea, non potendo desumersi automaticamente da atti interlocutori la perdita di efficacia del mandato di arresto europeo.
  • Il mandato di arresto europeo esecutivo deve contenere le informazioni prescritte dalla legge; documenti privi del contenuto tipico richiesto non possono essere trattati come equivalenti al mandato o alla richiesta formale di consegna.
  • L'assenza della documentazione formale necessaria impedisce di affermare che il diritto della persona richiesta alla corretta allocazione dell'esecuzione sia stato leso, quando permanga la disponibilità dello Stato interessato a concordare la futura esecuzione nel Paese prescelto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

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