Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7868/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta detenzione subita dal 22/09/2014 al 16/04/2015 in esecuzione di una sentenza di condanna poi annullata dalla Cassazione e con successiva assoluzione con formula "per non avere commesso il fatto" (sentenza Corte d'appello di Genova 30/05/2019). La Corte territoriale ha rigettato la domanda ritenendo ostativo il fatto che l'assoluzione fosse fondata sull'insufficienza della prova e che la ricorrente avesse continuato a frequentare/convivere con Averescu Cojocaru (autore del reato), comportamento qualificato come connivenza/colpa grave che avrebbe potuto indurre nell'autorità inquirente la falsa apparenza di partecipazione al reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Genova. La Suprema Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice della riparazione fosse insufficiente: la Corte territoriale non ha dimostrato che la ricorrente fosse a conoscenza della commissione del reato da parte di Cojocaru né ha spiegato in che modo la frequentazione/convivenza abbia concretamente inciso, in relazione alle ragioni esposte nell'ordinanza cautelare, sulla decisione di sottoporre la ricorrente a detenzione. Pertanto non è possibile escludere il diritto all'indennizzo senza un accertamento motivato della diretta incidenza della condotta dell'imputata sulla falsa rappresentazione dell'illecito.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    disciplina il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione; la Corte precisa che il diritto spetta a chi è stato prosciolto con le formule indicate e che il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al processo penale, ma richiede verifica se la condotta dell'interessato abbia con dolo o colpa grave concorso a creare la falsa apparenza dell'illecito

  • art. 530 cod. proc. pen.

    distinzione tra assoluzione "per non avere commesso il fatto" (comma 1) e altre forme di proscioglimento (comma 2); la decisione della Cassazione sottolinea che la formula di assoluzione va considerata ma non impedisce automaticamente il riconoscimento dell'indennizzo se la condotta dell'imputato abbia gravemente contribuito alla falsa apparenza del reato

  • Cass. Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)

    richiama il principio secondo cui l'indennizzo non spetta se l'incolpato ha concorso a dar causa alla custodia con condotta dolosa o gravemente colposa; preserva la funzione riparatoria dell'istituto evitando che l'indennizzo copra condotte che hanno determinato l'errore

  • Cass. Sez. 4, sent. n. 22924 del 30/03/2004

    precisa che il diritto all'equa riparazione spetta indipendentemente dal fatto che l'assoluzione sia dovuta a prova positiva di non colpevolezza o a insufficienza/contraddittorietà della prova

  • Giurisprudenza richiamata (es. Sez.4 sent. n. 3895/2017; Sez.3 sent. n. 36336/2019; Sez.3 sent. n. 39199/2014)

    principi secondo cui il giudice della riparazione può rivalutare fatti emersi nel processo penale ma deve compiere uno specifico confronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni espresse nella motivazione dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare; occorre motivare l'idoneità delle frequentazioni a costituire indizi di complicità

Massime di principio

  • Il procedimento per l'equa riparazione è autonomo rispetto al processo penale: il giudice valuta se la privazione della libertà sia stata ingiusta, tenendo conto anche della condotta dell'interessato valutata ex ante rispetto al provvedimento cautelare.
  • Un'assoluzione con formula "per non avere commesso il fatto" non fa automaticamente sorgere il diritto all'indennizzo se emerge che l'interessato ha concorso, con dolo o colpa grave, a creare la falsa apparenza del reato; tuttavia spetta al giudice della riparazione provare e motivare tale concorso.
  • La semplice frequentazione o convivenza con persone coinvolte in reati non è di per sé sufficiente a escludere l'indennizzo: è necessaria una motivazione che colleghi concretamente quella condotta alle ragioni che hanno indotto la misura cautelare (conoscenza della condotta del terzo, possibilità di sottrarsi, natura e qualità dei legami).
  • Il giudice della riparazione può rivalutare elementi emersi nel processo penale, ma deve effettuare un confronto specifico tra la condotta dell'indagato e le motivazioni del provvedimento cautelare, indicando in che modo la condotta abbia concorso causalmente alla falsa rappresentazione dell'illecito.
  • Quando si valorizzano "frequentazioni ambigue" occorre fornire adeguata motivazione sulla loro oggettiva idoneità a costituire indizi di complicità e sulla loro rilevanza causale rispetto alla decisione cautelare; assunzioni generiche o prive di riscontro probatorio sono inidonee.
  • In casi simili la difesa dovrebbe documentare l'assenza di conoscenza della condotta del terzo e le difficoltà oggettive di allontanamento (es. contesto abitativo/condizioni di vita), mentre l'autorità che nega l'indennizzo deve motivare puntualmente la relazione causale tra comportamento dell'interessato e provvedimento restrittivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.