Cassazione Penale, Sentenza n. 7868/2022 del 04/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta detenzione subita dal 22/09/2014 al 16/04/2015 in esecuzione di una sentenza di condanna poi annullata dalla Cassazione e con successiva assoluzione con formula "per non avere commesso il fatto" (sentenza Corte d'appello di Genova 30/05/2019). La Corte territoriale ha rigettato la domanda ritenendo ostativo il fatto che l'assoluzione fosse fondata sull'insufficienza della prova e che la ricorrente avesse continuato a frequentare/convivere con Averescu Cojocaru (autore del reato), comportamento qualificato come connivenza/colpa grave che avrebbe potuto indurre nell'autorità inquirente la falsa apparenza di partecipazione al reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Genova. La Suprema Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice della riparazione fosse insufficiente: la Corte territoriale non ha dimostrato che la ricorrente fosse a conoscenza della commissione del reato da parte di Cojocaru né ha spiegato in che modo la frequentazione/convivenza abbia concretamente inciso, in relazione alle ragioni esposte nell'ordinanza cautelare, sulla decisione di sottoporre la ricorrente a detenzione. Pertanto non è possibile escludere il diritto all'indennizzo senza un accertamento motivato della diretta incidenza della condotta dell'imputata sulla falsa rappresentazione dell'illecito.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
disciplina il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione; la Corte precisa che il diritto spetta a chi è stato prosciolto con le formule indicate e che il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al processo penale, ma richiede verifica se la condotta dell'interessato abbia con dolo o colpa grave concorso a creare la falsa apparenza dell'illecito
art. 530 cod. proc. pen.
distinzione tra assoluzione "per non avere commesso il fatto" (comma 1) e altre forme di proscioglimento (comma 2); la decisione della Cassazione sottolinea che la formula di assoluzione va considerata ma non impedisce automaticamente il riconoscimento dell'indennizzo se la condotta dell'imputato abbia gravemente contribuito alla falsa apparenza del reato
Cass. Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)
richiama il principio secondo cui l'indennizzo non spetta se l'incolpato ha concorso a dar causa alla custodia con condotta dolosa o gravemente colposa; preserva la funzione riparatoria dell'istituto evitando che l'indennizzo copra condotte che hanno determinato l'errore
Cass. Sez. 4, sent. n. 22924 del 30/03/2004
precisa che il diritto all'equa riparazione spetta indipendentemente dal fatto che l'assoluzione sia dovuta a prova positiva di non colpevolezza o a insufficienza/contraddittorietà della prova
Giurisprudenza richiamata (es. Sez.4 sent. n. 3895/2017; Sez.3 sent. n. 36336/2019; Sez.3 sent. n. 39199/2014)
principi secondo cui il giudice della riparazione può rivalutare fatti emersi nel processo penale ma deve compiere uno specifico confronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni espresse nella motivazione dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare; occorre motivare l'idoneità delle frequentazioni a costituire indizi di complicità
Massime di principio
- Il procedimento per l'equa riparazione è autonomo rispetto al processo penale: il giudice valuta se la privazione della libertà sia stata ingiusta, tenendo conto anche della condotta dell'interessato valutata ex ante rispetto al provvedimento cautelare.
- Un'assoluzione con formula "per non avere commesso il fatto" non fa automaticamente sorgere il diritto all'indennizzo se emerge che l'interessato ha concorso, con dolo o colpa grave, a creare la falsa apparenza del reato; tuttavia spetta al giudice della riparazione provare e motivare tale concorso.
- La semplice frequentazione o convivenza con persone coinvolte in reati non è di per sé sufficiente a escludere l'indennizzo: è necessaria una motivazione che colleghi concretamente quella condotta alle ragioni che hanno indotto la misura cautelare (conoscenza della condotta del terzo, possibilità di sottrarsi, natura e qualità dei legami).
- Il giudice della riparazione può rivalutare elementi emersi nel processo penale, ma deve effettuare un confronto specifico tra la condotta dell'indagato e le motivazioni del provvedimento cautelare, indicando in che modo la condotta abbia concorso causalmente alla falsa rappresentazione dell'illecito.
- Quando si valorizzano "frequentazioni ambigue" occorre fornire adeguata motivazione sulla loro oggettiva idoneità a costituire indizi di complicità e sulla loro rilevanza causale rispetto alla decisione cautelare; assunzioni generiche o prive di riscontro probatorio sono inidonee.
- In casi simili la difesa dovrebbe documentare l'assenza di conoscenza della condotta del terzo e le difficoltà oggettive di allontanamento (es. contesto abitativo/condizioni di vita), mentre l'autorità che nega l'indennizzo deve motivare puntualmente la relazione causale tra comportamento dell'interessato e provvedimento restrittivo.
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