Cassazione Penale, Sentenza n. 171/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Napoli del 10/12/2019 con cui, all'esito di giudizio abbreviato, Palmieri era stato condannato per la violazione dell'art. 20 d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (in riferimento agli artt. 2 e 4 del D.P.R. 1/8/2011, n. 151) per non aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai Vigili del Fuoco relativamente a un serbatoio GPL di circa 2000 litri installato nel cortile della palazzina di sua proprietà. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) contestazione dell'individuazione della titolarità del serbatoio, sostenendo che il serbatoio fosse di proprietà della Ba.Co.Gas s.r.l. e affidato in comodato d'uso gratuito (con contratto e contratto di somministrazione depositati in atti); (2) omissione da parte del G.u.p. di valutare d'ufficio l'applicabilità dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: ha richiamato la normativa sulla prevenzione incendi e il requisito di presentazione della SCIA per le attività indicate nel D.P.R. n.151/2011 e ha osservato che Palmieri, proprietario della palazzina, non aveva presentato la SCIA nonostante la presenza del serbatoio GPL da circa 2000 litri; inoltre nel contratto di comodato depositato era presente una clausola che obbligava il comodatario a richiedere le necessarie autorizzazioni amministrative, elemento che rafforza l'obbligo di adempiere alla segnalazione. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di tempestivitÃ: l'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) non poteva essere dedotta per la prima volta in Cassazione, essendo la disposizione già vigente alla data della sentenza di condanna e trovando applicazione il divieto di introdurre nuovi motivi in Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139
art. 20, comma 1: "chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti..."
Stabilisce l'obbligo, per il "titolare" delle attività soggette, di richiedere il certificato di prevenzione incendi (o presentare la SCIA quando previsto) e la sanzione per l'omissione; la Corte ha ritenuto che l'obbligo ricadesse sul proprietario dell'edificio ove era installato il serbatoio, specie alla luce delle clausole contrattuali.
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151
art. 4, comma 1: "per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza ... è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attivitÃ, mediante segnalazione certificata di inizio attivitÃ, corredata dalla documentazione prevista..."
Definisce le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina l'obbligo di presentare la SCIA al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per le attività ricomprese negli allegati (categorie che ricomprendono, in concreto, depositi/serbatoi di GPL oltre certe capacitÃ).
art. 125, comma 1, n. 3 c.p.p.
Articolo richiamato dal ricorrente come parametro di erronea applicazione o inosservanza della legge penale/procedurale; la Corte ha valutato la rilevanza e la fondatezza dell'impugnazione e l'ha ritenuta manifestamente infondata.
art. 131-bis cod. pen.
Prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ribadito che tale motivo non può essere sollevato per la prima volta in Cassazione se la norma era già vigente alla data della sentenza impugnata, per effetto del divieto di introdurre nuovi motivi in Cassazione (art. 606 c.p.p.).
art. 606, comma 3 c.p.p.
Norma processuale che limita la possibilità di proporre nuovi motivi per la prima volta in Cassazione; applicata dalla Corte per escludere la deduzione tardiva dell'art. 131-bis.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somme a favore della cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Il "titolare" dell'attività soggetta alla prevenzione incendi può essere individuato anche in chi è proprietario dell'edificio/impianto ove è installato l'impianto, indipendentemente dalla proprietà tecnica dell'attrezzatura, se da contratti emerge l'obbligo di adempiere alle formalità amministrative.
- La presenza di un contratto di comodato o di proprietà dell'apparecchiatura a favore del fornitore non esonera automaticamente il proprietario dell'immobile dall'obbligo di presentare la SCIA se contrattualmente o di fatto gravano su di lui le responsabilità amministrative.
- Per serbatoi GPL e altre attività indicate nel D.P.R. n.151/2011 occorre valutare i limiti dimensionali e le categorie dell'Allegato I: il mancato invio della SCIA al Comando dei Vigili del Fuoco integra la fattispecie sanzionata dall'art. 20 d.lgs. 139/2006.
- Le questioni di fatto (es. chi è il "titolare" effettivo) vanno provate in sede di merito; la Cassazione non accoglie facilmente censure che non superano la valutazione motivata del giudice di merito.
- L'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione se la disposizione era già vigente al momento della sentenza impugnata: va proposta nei gradi di merito o nell'appello, salvo casi particolari.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e a somme a favore della cassa delle ammende; conviene valutare la fondatezza e la tempestività dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.
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