Ordinanza n. 373/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento n. -OMISSIS- Imm. emesso dal Questore di -OMISSIS- in data 5-1-2026, di cui ha avuto legale conoscenza in data 27-01-2026 tramite consegna da parte di agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di -OMISSIS-, con il quale il Questore di -OMISSIS- decretava il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore che ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di ricorso. In sede cautelare, la ricorrente ha contestato la valutazione amministrativa secondo cui il rapporto di lavoro sarebbe fittizio e ha dedotto, conseguentemente, il possesso di redditi sufficienti al proprio sostentamento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che, a un primo esame, il ricorso non presentasse profili di fondatezza. In particolare, i rilievi della ricorrente non sono stati ritenuti idonei a superare la valutazione di fittizietà del rapporto di lavoro compiuta dall’Amministrazione all’esito di un’approfondita istruttoria, né a dimostrare il possesso di redditi sufficienti al sostentamento. È stata quindi respinta l’istanza cautelare per difetto di fumus boni iuris, senza necessità di ulteriori valutazioni espresse sul periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della ricorrente ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata respinta per l’assenza, a un primo esame, di profili di fondatezza del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea richiamata, la base per disporre l’oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali posta a base dell’oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, il ricorso può essere respinto quando, a un primo esame, le censure non risultino idonee a superare una valutazione amministrativa sfavorevole sostenuta da un’approfondita istruttoria.
- Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la valutazione della fittizietà del rapporto di lavoro può incidere sulla verifica della disponibilità di redditi sufficienti al sostentamento dello straniero; la contestazione del diniego cautelare deve quindi confrontarsi specificamente con gli elementi istruttori posti dall’Amministrazione a fondamento di tale valutazione.
Come è indicizzato
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